Il '''gradimento''' costituisce, ai sensi dell’artdell'art. 4 della [[Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche]] del 1961, il presupposto necessario affinché lo Stato accreditatarioaccreditante possa effettivamente inviare un [[agente diplomatico]] nel Paese di destinazione per svolgere le funzioni di capo della [[missione diplomatica]].
In Italia la procedura seguita per la concessione del gradimento prevede che un’Ambasciataun'Ambasciata provveda a comunicare al [[Ministero degli Affari Esteri]] il nominativo dell’Ambasciatoredell'Ambasciatore designato, fornendo al contempo tutti i dati biografici rilevanti. Successivamente la Farnesina avvia la procedura volta all’acquisizioneall'acquisizione di taluni pareri sulla persona indicata forniti dalla nostra dall'Ambasciata presso lo Stato accreditante, dalla Direzione Geografica ministeriale competente e dai Servizi di "[[Intelligence]]". Una volta ricevuti i suddetti pareri, il Ministero degli Esteri trasmette la documentazione al Consigliere Diplomatico del [[Presidente della Repubblica]], il quale ha l’ultimal'ultima parola, secondo quanto disposto dall’artdall'art. 87 della Costituzione, in materia di accreditamento. Qualora il Capo dello Stato decida di non concedere il proprio gradimento, l’Italial'Italia non è peraltro tenuta, in base allo stesso art. 4 della Convenzione di Vienna, a motivare il diniego.
La fase successiva alla concessione del gradimento prevede la presentazione delle [[Letterelettere Credenzialicredenziali]] al Presidente della Repubblica (e di una copia “d’uso”“d'uso” al Capo del [[Cerimoniale#Cerimoniale Diplomatico della Repubblica|Cerimoniale Diplomatico]]) e solo a partire da quel momento l’Ambasciatorel'Ambasciatore designato assume effettivamente le piene facoltà di Capo Missione.