Diffida: differenze tra le versioni
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La '''diffida''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è un atto con il quale si inoltra avviso formale a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione.
Può essere inviato in varie forme, generalmente con [[posta raccomandata]], costituisce una [[intimazione ad adempiere]] e può contenere l'avvertimento nei confronti del ricevente che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, si procederà con l'adire le vie legali anche con possibile denuncia all'[[autorità giudiziaria italiana]].
La diffida ad adempiere è un [[atto unilaterale]] e recettizio di [[autonomia privata]] , con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un contratto, manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella conservativa del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella risolutiva del contratto che, in questo modo, si risolve automaticamente, ovvero ''di diritto'', proprio in virtù della diffida inviata.</br>▼
== Caratteristiche ==
A differenza della semplice
{{Citazione|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione ''scritta'' che contenga:
▲dichiarazione che, decorso inutilmente detto '''termine''', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
# l'intimazione ad adempiere;▼
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);▼
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è
== Struttura ==
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
# una prima parte in cui il diffidante espone le proprie generalità;
# una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti oggetto della diffida;
# una terza parte in cui si intima al destinatario di non agire o di agire entro un termine stabilito.
In genere l'autore della diffida annuncia l'intenzione di intraprendere un'[[azione legale]] in mancanza di quanto intimato
▲# l'intimazione ad adempiere;
▲# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato);
== La diffida ad adempiere ==
▲# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento dopo il congruo termine stabilito, il
Un particolare tipo di diffida è la ''diffida ad adempiere'', un [[Negozio giuridico unilaterale|atto unilaterale]] e ricettizio di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine.
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== Bibliografia ==
* Lozupone, Roberto, ''La diffida ad adempiere,'' Milano, Giuffrè, 2007.
* Guarino, Antonio, ''La diffida ad adempiere e la gravita dell'inadempimento,'' Modena, 1955.
== Voci correlate ==
▲Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è '''di non scarsa importanza'''
* [[Adempimento]]
* [[Azione legale]]
* [[Denuncia]]
* [[Intimazione ad adempiere]]
* [[Mora (diritto)]]
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