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Per '''contenuto ordinatorio''', contrapposto a [[Dispositivo (diritto)|contenuto decisorio]], s'intende, nei procedimenti [[potere giudiziario|giudiziari]] ma anche in quelli [[potere esecutivo|amministrativi]] e in quello di [[potere legislativo|formazione delle leggi]], la natura di un atto come funzionale allo svolgimento del procedimento medesimo e non alla sua conclusione.
 
==L'ordinanza==
Atto avente tipicamente contenuto ordinatorio è, nei procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e costituzionali), l'[[ordinanza]].
 
Con l'ordinanza si stabilisce, ad esempio, la sospensione di un processo per motivi quali: l'invio degli atti alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|Corte costituzionale]] per la decisione di una [[Controllo_di_legittimità_costituzionale#Italia|questione di legittimità costituzionale]]; la riunione o lo scorporo di più procedimenti; l'assenza, per [[legittimo impedimento]], di una delle parti etc.
 
===Possono le ordinanze avere contenuto decisorio?===
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[[Categoria:ConcettiTeoria giuridicidel generalidiritto]]