Codice penale (Italia): differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua|l'altro codice firmato come guardasigilli da Alfredo Rocco|Codice di procedura penale italiano del 1930|Codice penale italiano}}
Il '''codice penale italiano''' è un corpo organico di disposizioni di [[diritto penale]]. Costituisce, insieme alla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] ed alle [[leggi speciali]] una delle [[fotuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunti del diritto]] penale. È comunemente conosciuto anche
{{Norma giuridica
come '''''codice Rocco''''' dal nome del suo principale ispiratore, [[Alfredo Rocco]].
|nome = Codice penale
|tipo legge = [[Regio decreto-legge|Regio decreto]]
|titolo esteso = Approvazione del testo definitivo del Codice penale
|stato = [[File:Flag of Italy (1861–1946).svg|20px]] [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]]<br/>{{ITA}}
|legislatura = [[XXVIII Legislatura del Regno d'Italia|XXVIII legislatura]]
|autore = [[Alfredo Rocco]]
|schieramento = [[Partito Nazionale Fascista|PNF]]
|data_1 = 19 ottobre [[1930]]
|vigore = 1º luglio [[1931]]
|promulgante = [[Vittorio Emanuele III]]
|data_2 =
|precedente = [[Codice Zanardelli]]
|link = {{Cita legge italiana|tipo=RD|anno=1930|mese=10|giorno=19|numero=1398|titolo=Approvazione del codice penale.}}
}}
 
Il '''codice penale''' è la [[codificazione]] e la principale raccolta di norme in materia di [[diritto penale]] nell'ordinamento italiano, altresì noto come "codice Rocco", dal nome del [[Ministri di grazia e giustizia del Regno d'Italia|Ministro di grazia e giustizia]] del [[Governo Mussolini]] che principalmente ne curò l'estensione, [[Alfredo Rocco]].
 
Insieme alla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] e alle [[leggi speciali]] è una delle [[fonti del diritto]] penale italiano, ancora oggi in vigore pur con numerose modifiche.
 
== Storia ==
Il primo codice penale dell'Italiadella unitaPenisola fu il [[Codicecodice penale albertino]] del [[1839]]Regno deldelle [[RegnoDue di SardegnaSicilie]], chedel venne1819.Il poicodice sostituitosabaudo dalfu Codiceesteso penale delnel 1859 esteso al resto della penisola all'indomanidurante la realizzazione dell'[[unità d'Italia]]. Tuttavia dal [[1861]] al [[1889]] convissero due codici penali distinti perchédal momento che la Toscana continuò ad usare il proprio codice (che prevedeva l'abolizione della [[pena di morte]] dal [[1859]] dopo che era stata reimmessa nel [[1953|1853]]).<br />L'unificazione normativa avvenne con il [[Codice Zanardelli]], che porta il nome del [[Ministri di grazia e giustizia del Regno d'Italia|Ministro di grazia e giustizia]] [[Giuseppe Zanardelli]] e venne promulgato il 30 giugno [[1889]], per entrare in vigore il 1º gennaio dell'anno seguente.
 
Durante il [[governo Mussolini]], la promulgazione della [[legge delega]] 4 dicembre 1925 n. 2260, consentì al governo di emendare il codice vigente; la nuova legislazione venne emanata il 19 ottobre [[1930]], realizzata tecnicamente sotto la direzione del Manzini, e con [[Regio Decreto]] 19 ottobre [[1930]], n. 1398, pubblicato sulla [[Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia|Gazzetta Ufficiale]] del 26 ottobre [[1930]], n. 251 (straordinario)<ref>[http://augusto.digitpa.gov.it/#giorno=26&mese=10&anno=1930 Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia N. 251 del 26 ottobre 1930 parte prima] «augusto.digitpa.gov.it», consultato in data 27 aprile 2014</ref> entrato in vigore il 1º luglio 1931. Il regio decreto di promulgazione riporta in [[calce]] le firme del Re d'Italia [[Vittorio Emanuele III]], dell'allora [[Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato|Capo del Governo]] [[Benito Mussolini]], e del [[Ministri di grazia e giustizia del Regno d'Italia|Ministro di grazia e giustizia]] [[Alfredo Rocco]].
L'unificazione normativa avvenne con il [[Codice Zanardelli]], che porta il nome del [[Ministro della Giustizia]] [[Giuseppe Zanardelli]] e venne promulgato il [[30 giugno]] [[1889]], per entrare in vigore il [[1º gennaio]] dell'anno seguente.
 
A partire dal [[secondo dopoguerra]], dopo le prime necessarie riforme del 1944 e del 1947 per adeguare il codice al nuovo ordinamento politico, numerose sono state le Commissioni di studio che hanno redatto relazioni ed articolati per l'approvazione di un nuovo codice penale e da più parti politiche il ''codice Rocco'' è stato ampiamente criticato. Inoltre, il mondo accademico e gli operatori del diritto si sono più volte espressi per la non procrastinabilità di un codice penale nuovo, moderno e pienamente aderente ai principi costituzionali.<ref>[http://archiviostorico.corriere.it/2001/giugno/19/Critiche_codice_Rocco_anche_sinistra_co_0_01061911701.shtml Critiche al codice Rocco, anche la sinistra vuole cambiarlo] «Corriere.it», 19 giugno 2001</ref>
Il codice penale attualmente in vigore in [[Italia]] è il frutto di un percorso legislativo durato 5 anni, dalla promulgazione della legge [[4 dicembre]] [[1925]] n. 2260, con la quale il [[governo]] venne delegato ad emendare il codice [[Diritto penale|penale]] allora in vigore (cd. [[codice Zanardelli]]), al [[19 ottobre]] [[1930]] giorno in cui venne promulgato il nuovo codice penale italiano, realizzato tecnicamente sotto la direzione del Manzini, e con [[Regio Decreto]] [[19 ottobre]] [[1930]], n. 1398, pubblicato sulla [[Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia|Gazzetta Ufficiale]] del [[26 ottobre]] [[1930]], n. 251, supplemento ordinario.
 
Nel corso degli anni è stato riformato progressivamente, con numerose modifiche apportate dal [[Parlamento italiano|Parlamento]] e dalla [[giurisprudenza]] della [[Corte costituzionale]]. Dette modifiche sono state molto numerose, ampie e importanti e hanno cambiato fisionomia al codice, ma senza un disegno unitario e non sempre in modo apprezzato dalla [[dottrina giuridica]].
Il regio decreto di promulgazione riporta in [[calce]] le firme del Re d'Italia [[Vittorio Emanuele III]], dell'allora [[Primo Ministro|Capo del Governo]] [[Benito Mussolini]], e del [[Ministro della Giustizia]] ([[Guardasigilli]]) [[Alfredo Rocco]]; per questo il Codice penale viene chiamato '''Codice Rocco'''<ref>[http://archiviostorico.corriere.it/2001/giugno/19/Critiche_codice_Rocco_anche_sinistra_co_0_01061911701.shtml Critiche al codice Rocco, anche la sinistra vuole cambiarlo] «Corriere.it», 19 giugno 2001</ref>.
 
== Analisi ==
Infatti tra le osservazioni sulle quali c'è maggior convergenza e la sua considerazione obsoleta in molti punti, ed una sua formulazione ''ex novo'', così come è stato fatto con il [[codice di procedura penale]] promulgato nel [[1988]] ed entrato in vigore il [[24 ottobre]] [[1989]].
La dottrina penalistica fascista, al contrario di quella di epoca liberale, proponeva un sostanziale spostamento dell’attenzione dal reato al soggetto che lo commettesse, andando a creare un modello di “uomo delinquente” (idea influenzata, in parte, dalle teorie di [[Cesare Lombroso]]).<ref>{{cita web|url=https://www.forensicnews.it/la-teoria-del-delinquente-nato-cesare-lombroso-e-lantropologia-criminale/|titolo=La teoria del delinquente nato: Cesare Lombroso e l’antropologia criminale|autore=Diletta Aurora Della Rocca|data=04 gennaio 2022}}</ref> Ciò che andava punito non era più il reato, ma l’uomo stesso che veniva giudicato nelle sue componenti fisiche, psichiche, sociali e ambientali durante il processo. La pena, infine, andava commisurata alla pericolosità del delinquente, la quale avrebbe dovuto difendere e proteggere la società da quest’ultimo.
 
Secondo [[Mario Sbriccoli]] il codice penale si trasformava, così, in un’arma nelle mani dello [[Stato]] da usare contro i nemici della società che sarebbero, in realtà, i suoi stessi nemici. Questo era ritenuto il solo modo efficace per tutelare al contempo: lo [[Stato]], la società e i cittadini. Fu fatto un attento lavoro di «torsione» dell’ordinamento penale «attraverso aggiustamenti, eccezioni, slittamenti, erosioni e svuotamenti» che hanno finito per sostituire quel «garantismo indulgenziale» del periodo liberale con quel «perseguimento repressivo»<ref>{{Cita libro|autore=M. Sbriccoli|titolo=Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo|anno=1999|editore=Giuffrè editore|città=Milano|p=840|opera=Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 28}}</ref> proprio del regime fascista.
== Struttura del Codice Penale ==
Il codice penale è organizzato in 3 Libri:
* '''LIBRO PRIMO''' - ''Dei reati in generale''
* '''LIBRO SECONDO''' - ''Dei delitti in particolare''
* '''LIBRO TERZO''' - ''Delle contravvenzioni in particolare''
Ciascun Libro, a sua volta, è suddiviso in Titoli, Capi, Sezioni, Paragrafi e Articoli.
 
== Le modifiche successive ==
{| class=wikitable
Il codice, pur mantenendo alcuni elementi di severità nella disciplina della responsabilità penale (peraltro smussati dalla giurisprudenza), è stato profondamente modificato, ammodernato ed epurato delle disposizioni più marcatamente anacronistiche e autoritarie, di matrice [[Fascismo|fascista]], che dopo l'instaurazione della repubblica risultarono in contrasto con la Costituzione. Tali profondi mutamenti hanno molto cambiato il codice e sono avvenuti sia attraverso numerose riforme parziali, sia mediante pronunce di illegittimità da parte della [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]]. Molti istituti del precedente codice Zanardelli sono stati ripristinati (esclusione della pena di morte, circostanze attenuanti generiche, reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, prova liberatoria per i delitti contro l'onore, reati contro il capo dello Stato, prevalenza della pena pecuniaria per i reati di vilipendio, pari tutela penale per tutte le religioni, punizione degli attentati politici solo nei casi di condotte violente) e gran parte delle innovazioni del codice Rocco sono state abrogate o dichiarate incostituzionali (pena di morte, associazione antinazionale, associazione internazionale senza autorizzazione, serrata e sciopero per fini contrattuali, attività antinazionale del cittadino all'estero, propaganda sovversiva o antinazionale, attentati e offese al capo del governo) o profondamente modificate (associazioni sovversive, boicottaggio).
|- bgcolor="#ADDFFF"
 
| Libro primo
Già nel [[Periodo costituzionale transitorio|periodo luogotenenziale]], comunque, si era provveduto a qualche importante emendamento; ad esempio, furono ripristinate le circostanze attenuanti generiche e fu abolita la [[pena di morte]].<ref>{{cita legge italiana|tipo=DLL|giorno=10|mese=08|anno=1944|numero=224}}</ref>
| '''DEI REATI IN GENERALE'''
 
In seguito sono avvenute anche altre riforme, sia nella parte generale che nella parte speciale. Nella parte generale sono intervenute modifiche in materia di liberazione condizionale, di bilanciamento delle circostanze, di concorso di reati, di sospensione condizionale della pena, di misure di sicurezza, di imputazione delle circostanze che aggravano la pena, di cause di giustificazione (scriminanti), l'introduzione del proscioglimento per speciale tenuità del fatto, delle pene sostitutive e dei percorsi di giustizia riparativa. Nella parte speciale sono avvenute riforme in tema di reati politici,<ref>{{Cita web|url=http://www.altalex.com/documents/leggi/2009/01/13/i-nuovi-reati-di-opinione|titolo=I nuovi reati di opinione {{!}} Altalex|sito=Altalex|lingua=it-IT|accesso=2018-06-06}}</ref> di delitti sessuali, di delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e altri ancora; i reati di [[vilipendio]] politico e religioso sono tornati all'impostazione del [[Codice Zanardelli]] (con prevalenza della pena pecuniaria) e i delitti di attentato sono ora modellati sul [[Delitto tentato|tentativo]] e in parte ridimensionati; è stato abolito il delitto di fatto diretto a turbare (anche solo pacificamente) gli organi costituzionali; sono state eliminate tutte le discriminazioni religiose e di genere inizialmente presenti nel codice; i reati di adulterio, concubinato, associazioni antinazionali e internazionali, propaganda sovversiva e antinazionale, duello e turpiloquio sono stati abrogati. Sono invece stati inseriti reati di terrorismo, di atti persecutori (''stalking''), contro l'ambiente, contro il sentimento per gli animali, contro l'eguaglianza e contro i beni culturali, nonché nuovi delitti a danno dei minorenni, per adeguare il nostro ordinamento alle mutate e nuove esigenze sociali. Inoltre sono stati notevolmente ampliati i reati procedibili a querela.
 
==I progetti di riforma organica==
Una riforma complessiva del codice penale non è mai stata varata. Dopo la caduta del fascismo, la dottrina penalistica ([[Remo Pannain|Pannain]], Delogu, [[Giovanni Leone|Leone]]) ritenne infatti improponibile il ripristino dell'ottocentesco [[Codice Zanardelli]], e osteggiò anche una riforma ''ex novo'', sostenendo che il rigoroso impianto tecnico del Codice Rocco bastasse tutto sommato a immunizzarlo, negli aspetti di fondo, dalla politicizzazione.<ref>{{cita web|url=http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/musio/cap2.htm#h3|titolo=L'opposizione della dottrina alla riforma del Codice Rocco|autore=Sarah Musio|sito=Altrodiritto.unifi.it|accesso=7 maggio 2014}}</ref> Quindi la «persistenza, sia pure più formale che sostanziale, di questo codice pare ravvisabile nella sua perfezione tecnico-giuridica»<ref>{{Cita libro|autore=G. Neppi Modona|autore2=F. Colao|autore3=M. Pellissero|titolo=Alfredo Rocco e il codice penale fascista|anno=2011|editore=Edizioni Scientifiche Italiane|città=Napoli|p=10|opera=Democrazia e Diritto, n. 48}}</ref> che fece passare in secondo piano il coinvolgimento politico e ideologico di [[Alfredo Rocco]]. Ciò non significa che il codice sia rimasto immutato: nei decenni successivi sono intervenute numerose e importanti riforme, anche col ripristino di varie norme del codice Zanardelli (v. ''supra''), ma senza un disegno unitario. Tutto ciò ha portato ad una perdita di compattezza e coerenza logica nel codice penale.
 
Le riforme intervenute sono state numerose, ampie e profonde, tuttavia non sempre nel senso auspicato dalla dottrina maggioritaria. Accanto a riforme di depenalizzazione e ridimensionamento sanzionatorio sono state introdotte riforme in senso più rigorista e repressivo, in particolare contro il [[terrorismo]] ma non solo.
 
A distanza di decenni dall'entrata in vigore della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], la necessità di un codice nuovo e più moderno, ispirato, oltre che ai principi costituzionali, alle convenzioni internazionali e al tema dei ''nuovi diritti'', è da più parti avvertita,<ref>{{cita libro|nome=Tullio|cognome=Padovani|titolo=Diritto penale|edizione=8|anno=2006|editore=Giuffrè|città=Milano|pp=5-8|isbn=88-14-13220-8}}</ref> e progetti di riforma complessiva sono stati presentati anche in sede istituzionale (si ricordano le esperienze delle commissioni ministeriali Pagliaro, [[progetto Riz]] e Grosso, del 1988 e 2001),<ref>{{cita web|url=http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31493|titolo=Commissione Grosso - per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) - Relazione 15 luglio 1999|accesso=18 settembre 2019}}</ref> senza tuttavia andare in porto.
 
== Struttura ==
Il codice penale è organizzato in tre libri, a loro volta suddivisi in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli.
 
{| class="wikitable"
! N° titolo
! Titolo
! Articoli
|-
! Libro I
! ''Dei reati in generale''
! 1-240
|-
| Titolo I
| Della legge penale
| 1-16
|-
| Titolo II
| Delle [[Pena|pene]]
| 16-38
|-
| Titolo III
| Del [[reato]]
| 39-84
|-
| Titolo IV
| Del reo e della persona offesa dal [[reato]]
| 85-131
|-
| Titolo V
| Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
| 131-''bis''-149
|-
| Titolo VI
| DellaDell'[[Cause di estinzione del reato|estinzione del reato]] e della [[pena]]
| 149-184
|-
| Titolo VII
| Delle [[sanzioni civili]]
| 185-198
|-
| Titolo VIII
| Delle [[Misure di sicurezza|misure amministrative di sicurezza]]
| 199-240
|-
! Libro II
|- bgcolor="#ADDFFF"
! Dei delitti in particolare
| Libro secondo
! 241-649-''bis''
| '''DEI DELITTI IN PARTICOLARE'''
|-
| Titolo I
| Dei [[delitto|delitti]] contro la personalità dello [[Stato]]
| 241-313
|-
| Titolo II
| Dei [[delitti contro la [[Pubblicapubblica amministrazione]]
| 314-360
|-
| Titolo III
| Dei [[delitti contro l'amministrazione della [[giustizia]]
| 361-401
|-
| Titolo IV
| Dei [[delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti]]
| 402-413
|-
| Titolo V
| Dei [[delitti contro l'[[ordine pubblico]]
| 414-421
|-
| Titolo VI
| Dei [[delitti contro l'[[incolumità pubblica]]
| 422-452
|-
| Titolo VI-bis
| Dei [[delitti contro l'ambiente]]
| 452-''bis''-452-''terdecies''
|-
| Titolo VII
| Dei [[delitti contro la [[fede pubblica]]
| 453-498
|-
| Titolo VIII
| Dei [[delitti contro l'[[economia]] pubblica, l’industrial'industria e il commercio]]
| 499-518
|-
|Titolo VIII-bis
|Dei [[delitti contro il patrimonio culturale]]
| 518-''bis''-518-''undevicies''
|-
| Titolo IX
| Dei [[delitti contro la [[moralità]] pubblica e il [[buon costume]]
| 519-544
|-
| Titolo IX-''bis''
| Dei [[delitti contro il sentimento per gli [[animali]]
| 544-''bis''-544-''sexies''
|-
| Titolo X
| Dei [[delitti contro l'integrità e la sanità della [[stirpe]] (abrogato)
| 545-555
|-
| Titolo XI
| Dei [[delitti contro la [[Famiglia (società)|famiglia]]
| 556-574-''ter''
|-
| Titolo XII
| Dei [[delitti contro la persona]]
| 575-623-''ter''
|-
| Titolo XIII
| Dei [[delitti contro il [[patrimonio]]
| 624-649-''bis''
|-
! Libro III
|- bgcolor="#ADDFFF"
! Delle [[contravvenzione|contravvenzioni]] in particolare
| Libro terzo
! 650-734-''bis''
| '''DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE'''
|-
| Titolo I
| Delle [[contravvenzioni di [[polizia]]
| 650-730
|-
| Titolo II
| Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della [[pubblica amministrazione]]
| 731-734
|-
| Titolo II-''bis''
| Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
| 734-''bis''
|}
 
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== Voci correlate ==
*[[DirittoCodice di procedura penale italiano]]
*[[Diritto penale italiano]]
*[[Reato]]
*[[Referendum abrogativi in Italia del 1978]]
 
== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==
*{{cita web|http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/musio/|Dal codice Rocco al nuovo codice}}
*[http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653 Codice penale]
*[http://www.altrodiritto.unifi.it/law-ways/musio/index.htm Dal codice Rocco al nuovo codice]
 
{{CodiciDelitti incontro Italiala persona}}
{{Delitti contro la pubblica amministrazione}}
{{Portale|diritto}}
{{Delitti contro il patrimonio}}
{{Codici vigenti in Italia}}
{{Portale|diritto|italia|storia d'Italia}}
 
[[Categoria:Codici in Italia|Penale]]
[[Categoria:Codici penali|Italia]]
[[Categoria:Leggi dello stato italiano]]