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La '''Lex Scantinia''', nominata meno frequentemente '''Lex Scatinia''', è una legge del [[Diritto romano]] della quale si hanno scarsi riferimenti documentali<ref>Craig Williams, ''Roman Homosexuality: Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity'' (Oxford University Press, 1999), p. 116, la definisce una legge "notoriamente elusiva" verso la quale vengono fatti "riferimenti sparsi e imprecisi" nelle fonti antiche, in contrasto alla meglio documentata ''Lex Julia de adulteriis coercendis''. Vedi anche [[Eva Cantarella]], ''Bisexuality in the Ancient World'' (Yale University Press, 1992), p. 106; Thomas A.J. McGinn, ''Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome'' (Oxford University Press, 1998), p. 141; Amy Richlin, ''The Garden of Priapus: Sexuality and Aggression in Roman Humor'' (Oxford University Press, 1983, 1992), p. 224; John Boswell, ''Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century'' (University of Chicago Press, 1980), pp. 63, 68.</ref>. Con questa legge si stabiliva la punibilità di un ''crimine sessuale'' compiuto nei confronti di un maschio minorenne nato libero.<ref>McGinn, ''Prostitution, Sexuality and the Law'', pp. 140–141; Richlin, ''The Garden of Priapus'', pp. 86, 224; Boswell, ''Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality'', p. 67, facendo notare che questa è la sola disposizione accertatata della legge.</ref>
== '''Lex Scantinia''' ==
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La Lex Scantinia, nominata meno frequentemente Lex Scatinia, è una legge del [[Diritto_romano|Diritto Romano]] della quale si hanno pochi riferimenti documentali<ref>Craig Williams, ''Roman Homosexuality: Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity'' (Oxford University Press, 1999), p. 116, la definisce una legge "notoriamente elusiva" verso la quale vengono fatti "riferimenti sparsi e imprecisi" nelle fonti antiche, in contrasto all meglio documentata ''Lex Julia de adulteriis coercendis''. Vedi anche [[Eva Cantarella]], ''Bisexuality in the Ancient World'' (Yale University Press, 1992), p. 106; Thomas A.J. McGinn, ''Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome'' (Oxford University Press, 1998), p. 141; Amy Richlin, ''The Garden of Priapus: Sexuality and Aggression in Roman Humor'' (Oxford University Press, 1983, 1992), p. 224; John Boswell, ''Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century'' (University of Chicago Press, 1980), pp. 63, 68.</ref>. Con questa legge si stabiliva la punibilità di un [[:en:Sex_crime|crimine sessuale]]'' ([[:en:Sexuality in ancient Rome#Moral and legal concepts|stuprum]])'' compiuto nei confronti di un maschio minorenne nato libero (''[[:en:ingenui|ingenuus]]'' o ''[[:en:Sexuality in ancient Rome#Sexuality and children|praetextatus]]'').<ref>McGinn, ''Prostitution, Sexuality and the Law'', pp. 140–141; Richlin, ''The Garden of Priapus'', pp. 86, 224; Boswell, ''Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality'', p. 67, facendo notare che questa è la sola disposizione accertatata della legge.</ref> Questa legge potrebbe essere stata utilizzata per perseguire cittadini maschi adulti che volontariamente abbiano avuto un ruolo passivo durante un rapporto sessuale con altri uomini. La legge così fu indirizzata aanche alla proteggereprotezione ladel cittadinanzacittadino dall' abuso sessuale ''(stuprum)'', pur non proibendo il comportamento omosessuale in quanto tale, finchèalmeno finché il partner passivo fosse un cittadino in possesso di una buona reputazione sociale. L'uso principale che sembra aver avuto la ''Lex Scantinia'' è quello di mettere in imbarazzo quegli oppositori politici il cui stile di vita liera venivatale adda poterli esporre ad essere criticati come omosessuali passivi o [[:en:Greek love#Ancient Romepederastia|pederasti]], alla maniera Ellenistica.<ref>[[:en:Elaine Fantham|Elaine Fantham]], "''Stuprum'': Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome," in ''Roman Readings: Roman Response to Greek Literature from Plautus to Statius and Quintilian'' (Walter de Gruyter, 2011), p. 138.</ref> Questa legge quindi, epotrebbe vediessere anchestata [[:en:#Prosecutions|"Prosecutions"utilizzata below]]per perseguire cittadini maschi adulti che volontariamente avessero avuto un ruolo passivo durante un rapporto sessuale con altri uomini.</ref>
 
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La Lex Scantinia potrebbe avere reso lo stupro nei confronti di un minore un crimine passibile di pena capitale, anche se su questo c'è ancora incertezza tra gli studiosi. È molto probabile invece che venisse applicata una multa consistente al cittadino riconosciuto colpevole del reato; infatti nel [[Repubblica romana|periodo repubblicano]] era molto raro che venissero comminate dai tribunali pene capitali ai cittadini romani.
...work in progress<br />
 
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La confluenza della Lex Scantinia con successive normazioni restrittive dei comportamenti sessuali ha talvolta portato gli studiosi ad affermare erroneamente che nel Diritto dell'antica Roma fossero presenti norme e punizioni rigorose contro l'omosessualità in generale.<ref>Jonathan Walters, "Invading the Roman Body," in Roman Sexualites (Princeton University Press, 1997), pagg. 33–35, il quale nota in particolare l'interpretazione troppo estensiva della legge data da Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law (American Philosophical Society, 1953, reprinted 1991), pagg. 559 e 719, come proibizione in generale della pederastia .</ref>
==References==
 
{{Reflist}}
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== Il contesto storico ==
[[File:Roman boy wearing bulla.jpg|thumb|upright=0.6|Ragazzo Romano che indossa una ''[[Bulla (amuleto)|bulla]]'', tramite la quale egli veniva considerato sessualmente intoccabile]]
Nella lingua latina non esistono vocaboli che consentano di tradurre direttamente le parole "omosessuale" o "eterosessuale".<ref>Williams, Roman Homosexuality, pag. 304, citando Saara Lilja, Homosexuality in Republican and Augustan Rome (Societas Scientiarum Fennica, 1983), pag. 122.</ref>
Alcuni storici tendono ad individuare una dicotomia importante all'interno di una definizione della sfera sessuale nell'Antica Roma, e precisamente quella tra ruolo ''attivo/dominante/mascolino'' e ''passivo/sottomesso/femminilizzato.''<ref>Williams, Roman Homosexuality, pag. 18 et passim; Cantarella, Bisexuality in the Ancient World, pag. 98ff.; Skinner, introduction to Roman Sexualities (Princeton University Press, 1997), pag. 11.</ref>'' ''
Il cittadino maschio adulto veniva definito dal concetto di ''libertas'', libertà, per cui il fatto di consentire che il suo corpo fosse utilizzato a scopo di piacere da altri uomini era considerato un atteggiamento servile o di sottomissione, nonché una minaccia alla sua integrità.<ref>Thomas A.J. McGinn, Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome (Oxford University Press, 1998), pag. 326; Catharine Edwards, "Unspeakable Professions: Public Performance and Prostitution in Ancient Rome," in Roman Sexualities, pagg. 67–68.</ref>
Il concetto di ''virilità Romana ''non veniva compromesso dal fatto di aver avuto rapporti sessuali con altri maschi appartenenti a categorie sociali di rango inferiore, come ''prostituti'' o ''schiavi,'' almeno finché si fosse mantenuto con costoro un ruolo attivo, di penetrazione.<ref>Williams, Roman Homosexuality, pag. 18 et passim; Skinner, introduction to Roman Sexualities, pag. 11.</ref>
 
Le relazioni omosessuali tra cittadini romani maschi differivano quindi dall'ideale greco di relazione omosessuale tra uomini nati liberi e appartenenti al medesimo Stato sociale, contraddistinte solitamente da una certa differenza d'età. Il maschio adulto Romano che si compiaceva di compiere passivamente un atto di sesso anale o di eseguire un atto di sesso orale, veniva considerato a causa di questo comportamento come mancante di quella virtù (''virtus''), qualità che contraddistingue pienamente un uomo (''vir'').<ref>Amy Richlin, "Not before Homosexuality: The Materiality of the cinaedus and the Roman Law against Love between Men," Journal of the History of Sexuality 3.4 (1993) pagg. 523-573.</ref>
L'amuleto protettivo, o ''bulla'', indossato dai ragazzi nati liberi nella Roma antica, si poneva nel consesso sociale come il segno visibile che essi erano intoccabili sessualmente.<ref>Plutarco, Moralia 288a; Thomas Habinek, "The Invention of Sexuality in the World-City of Rome," in The Roman Cultural Revolution (Cambridge University Press, 1997), pag. 39; Richlin, "Not before Homosexuality," pagg. 545–546.</ref> La pubertà veniva considerata un momento di transizione pericoloso verso la formazione di una completa identità maschile.<ref>Richlin, "Not before Homosexuality," pagg. 545–548.</ref> Una volta raggiunta l'età adulta, il ragazzo rimuoveva dal proprio abbigliamento la ''bulla ''dedicandola ai propri ''[[Lari (divinità)|Lares]]'', le divinità protettrici della casa, e divenendo da quel momento sessualmente attivo sotto la protezione del dio ''[[Liber]]'', la divinità della libertà politica e di quella sessuale.<ref>Larissa Bonfante, introduction to The World of Roman Costume (University of Wisconsin Press, 2001), pag. 7; Shelley Stone, "The Toga: From National to Ceremonial Costume," in The World of Roman Costume, pag. 41; Judith Lynn Sebesta, "Women's Costume and Feminine Civic Morality in Augustan Rome," Gender & History 9.3 (1997), pag. 533.</ref> La pederastia tra gli antichi Romani coinvolgeva usualmente un cittadino maschio adulto ed un giovane, tipicamente uno schiavo di età compresa tra i 12 e i 20 anni.
 
== La legge ==
Come ebbe a notare [[John Boswell]], "...se c'era una legge contro le relazioni omosessuali, nessuno al tempo di Cicerone ne sapeva qualcosa al riguardo. "<ref>Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, pag. 69.</ref> Sebbene della ''Lex Scantinia ''venga fatta menzione in diverse altre fonti antiche,<ref>Cicerone, Ad familiares 8.12.3, 8.14.4; Suetonius, Vita di Domiziano 8.3; Giovenale, Satire 2, così come annotato da Richlin, The Garden of Priapus, pag. 224. Cantarella, Bisexuality, pag. 107, elenca riferimenti in aggiunta negli scrittori Cristiani Ausonio, Tertulliano, e Prudenzio.</ref> il suo apparato dispositivo ci appare poco chiaro.
Essa difatti colpiva la pratica dello stupro (''stuprum) ''nei confronti di un giovanetto, ma allo stesso tempo avrebbe consentito di perseguire quei cittadini maschi che avessero scelto di assumere nella relazione omosessuale un ruolo sottomesso<ref>Richlin, The Garden of Priapus, pag. 224; Catharine Edwards, The Politics of Immorality in Ancient Rome (Cambridge University Press, 1993), pag. 71; Marguerite Johnson e Terry Ryan, Sexuality in Greek and Roman Society and Literature: A Sourcebook (Routledge, 2005), pag. 7.</ref> o "passivo" (''[[Omosessualità nell'Antica Roma#Pathicus|pathicus]]'').
 
[[Svetonio]] menziona la Lex Scantinia nel contesto delle punizioni da comminare a coloro che non sono "''casti''", il che equivaleva ad indicare cittadini maschi che praticavano sessualmente un comportamento ''[[Omosessualità nell'Antica Roma#Pathicus|pathicus]]'', quindi passivo.<ref name="ref_A">Richlin, The Garden of Priapus, pag. 224.</ref>
 
In un epigramma [[Ausonio]] scrive al riguardo di un "''semivir"'', un "mezzo-uomo", il quale teme per le conseguenze derivanti dalla ''Lex Scantinia''<ref>Williams, Roman Homosexuality, pag. 125.</ref>.
 
È stato talvolta dibattuto dagli studiosi il fatto che la ''Lex Scantinia ''fosse stata concepita principalmente per contrastare e sanzionare lo stupro ai danni di un adolescente nato libero<ref>Fantham, "Stuprum: Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome," pag. 137.</ref>, anche se questa interpretazione molto restrittiva della normativa è stata messa in dubbio.<ref>McGinn, Prostitution, Sexuality and the Law, pag. 141.</ref>
La legge avrebbe potuto aver codificato antiche pratiche sanzionatorie contro lo ''stuprum ''che vedeva coinvolti degli uomini, come norma precorritrice della ''Lex Julia de adulteriis coercendi'', la quale sanzionava come comportamento criminale l'adulterio compiuto da una donna.<ref>Williams, Roman Homosexuality, pagg. 122–126.</ref>
 
[[Prudenzio]], poeta e scrittore dei primordi del Cristianesimo, scrisse una feroce battuta secondo la quale se Giove fosse stato egli stesso soggetto al Diritto romano, egli avrebbe patito il carcere sia con la legge ''Julia'' che con la ''Scantinia''.<ref>Prudentius, Peristephanon 10.201–205; Williams, Roman Homosexuality, pag. 124.</ref>
 
Solo gli adolescenti nati da famiglie libere e di buona posizione sociale venivano protetti dalla legge;<ref>Walters, "Invading the Roman Body," pagg. 34–35; Richlin, The Garden of Priapus, pag. 224.</ref> negli altri casi, bambini nati schiavi o venduti da famiglie di schiavi, o che fossero finiti in schiavitù a causa di conquiste militari, venivano a soggiacere ad una condizione di prostituzione o di abuso sessuale da parte dei loro padroni.
 
Maschi che si prostituivano o che intrattenevano gli ospiti all'interno di spettacoli, anche se tecnicamente venivano considerati "''liberi''", nella realtà erano considerati degli ''infames'', persone che non possedevano alcuna dignità sociale, e venivano anche esclusi da tutte quelle forme di protezione che venivano riservate alla cittadinanza.
 
Sebbene agli schiavi maschi venisse talvolta accordata la libertà come segno di riconoscimento di una relazione sessuale particolare e continua col proprio padrone, in taluni casi di particolare e genuina affezione, essi preferivano rimanere legalmente schiavi, dato che per la Lex Scantinia la coppia avrebbe potuto essere perseguitata legalmente nel caso in cui entrambi fossero risultati cittadini liberi.<ref>James L. Butrica, "Some Myths and Anomalies in the Study of Roman Sexuality," in Same-Sex Desire and Love in Greco-Roman Antiquity and in the Classical Tradition (Haworth Press, 2005), pagg. 234–236.</ref>
 
== L'azione giudiziaria ==
La mancanza di continuità con la quale la'' Lex Scantinia ''viene invocata nelle fonti letterarie ci induce a ritenere che durante l'[[Repubblica romana|Età repubblicana]] essa venisse utilizzata principalmente in maniera strumentale contro quegli esponenti politici che per le proprie abitudini sessuali potevano esserne il bersaglio, a differenza di coloro che durante il [[Principato (storia romana)|principato]] di [[Domiziano]] ne fecero le spese solo perché il clima sociale e politico venne ad essere caratterizzato da una generalizzata crisi dei valori.<ref>Butrica, "Some Myths and Anomalies in the Study of Roman Sexuality," pag. 231; Ray Laurence, Roman Passions: A History of Pleasure in Imperial Rome (Continuum, 2009, 2010), pag. 68.</ref>
 
Due lettere scritte a [[Cicerone]] da [[Marco Celio Rufo]]<ref>Ad familiares 8.12 and 8.14 (lettere 97 and 98 nella numerazione di [[D.R. Shackleton Bailey|Shackleton Bailey]]).</ref> ci danno indicazioni su come questa legge venisse usata come un{{'}}''"arma politica''";<ref>Richlin, The Garden of Priapus, pag.224.</ref> nell'antica Roma non era presente una figura giuridica comparabile a quella attuale del Pubblico Ministero, per cui un'accusa poteva essere messa in piedi e portata avanti da qualsiasi cittadino che avesse dimestichezza con la pratica legale. Gli abusi commessi dai tribunali erano tenuti a freno in qualche modo tramite la minaccia nei loro confronti dell'accusa di [[Calumnia (Roman law)|calumnia]],<ref>H. Galsterer, "The Administration of Justice," in The Cambridge Ancient History: The Augustan Empire, 43 B.C.–A.D. 69 (Cambridge University Press, 1996), pag. 402.</ref> cioè di un'azione giudiziaria impostata strumentalmente tramite accuse false o inesistenti nei confronti di terzi. La pratica di accusare ingiustamente un avversario politico allo scopo di ritorsione o vendetta, come ci fa notare Marco Celio Rufo in questo caso, non era affatto infrequente.<ref name="ref_A" />
 
Nell'anno 50 a.C., lo stesso Marco Celio Rufo si trovò invischiato in una faida contro [[Appio Claudio Pulcro (console 54 a.C.)|Appio Claudio Pulcro]], [[Console (storia romana)|console]] pochi anni prima nel 54 a.C. e [[censore]] proprio in quell'anno. Celio esigeva la restituzione da parte di Appio di un prestito di denaro, proprio mentre stava per avere fine una disastrosa storia d'amore con la sorella.<ref>Marilyn Skinner, Clodia Metelli: The Tribune's Sister (Oxford University Press, 2011), pagg. 101–102.</ref> Il periodo in cui rimase in carica come censore Appio Claudio Pulcro fu un vero "regime del terrore", per ciò che riguardava gli aspetti morali. Molti ''[[Senatore romano|senatori]]'' e membri dell'ordine equestre (''[[equites]]'') vennero privati del loro rango durante quel periodo;<ref>D.R. Shackleton Bailey, Cicero Epistulae ad familiares (Cambridge University Press, 1977), vol. 1, pag. 432.</ref>
 
alcune volte proprio durante l'autunno del 50 a.C. Appio, invocando la ''Lex Scantinia ''accusò<ref>Il pubblico ministeroche in effetti portò avanti l'azione legale era il poco noto Sevius o Servius Pola.</ref> Celio, che in quell'anno rivestiva la carica di ''[[curule edile]].'' Celio, da parte sua, fu contento di rispondere a tono alle accuse che gli furono rivolte; le sedute della corte furono presiedute dal [[Pretore (storia romana)|pretore]] [[Marcus Livius Drusus Claudianus|Marco Livio Druso Claudiano]] - ironicamente, a modo di vedere di Celio, in quanto lo stesso Druso era riconosciuto come un "''notorio molestatore''"<ref>Shackleton Bailey, Epistulae, pag. 433.</ref> - ed evidentemente di tutta la faccenda non se ne sarebbe arrivati a nulla.<ref>Michael C. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC (University of Toronto Press, 1990), pagg. 167–168, non riporta risultati per le due parti.</ref> Come fa notare [[Eva Cantarella]], "poche persone potevano dirsi all'epoca al di sopra di ogni sospetto riguardo a quel tipo di argomenti".<ref>Cantarella, Bisexuality in the Ancient World, pag. 107.</ref>
 
Pur se la legge continuò a rimanere nei testi di diritto, essa venne largamente ignorata<ref>Come sottinteso da Giovenale, Satire 2.43f.; Phang, Roman Military Service, pag. 279</ref> fino al principato di Domizano, che la integrò nel suo vasto programma di riforma della giustizia. L'inasprimento delle pene riguardanti la pubblica morale incluse le molestie sessuali come l'adulterio ed il sesso illecito ([[Incestum|incesto]]) con una [[Vestale]]. Durante questo periodo molti tra senatori e membri dell'ordine equestre furono condannati a causa della ''Lex Scantinia.''<ref>Svetonio, Vita di Domiziano [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Domitian*.html#8 8]</ref>
 
[[Quintiliano]]<ref>Quintiliano, Institutio Oratoria 4.2.69: "Egli assalì un ragazzo nato libero, che in seguito decise di impiccarsi, ma non c'è ragione per l'autore dell'assalto di essere condannato alla pena capitale per
 
averne causato la morte; l'accusato sarà condannato invece al pagamento di 10.000 sesterzi, la multa stabilita dalla legge per un crimine del genere" for such a crime." (ingenuum stupravit et stupratus se suspendit: non tamen ideo stuprator capite ut causa mortis punietur, sed decem milia, quae poena stupratori constituta est, dabit).</ref> fa riferimento ad una multa di 10.000 sesterzi da comminare per lo ''stuprum''<ref>Sara Elise Phang, Roman Military Service: Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate (Cambridge University Press, 2008), pag. 257.</ref> di un ragazzo nato libero, talvolta interpretata come riferentesi alla'' Lex Scantinia, ''pur se la legge<ref>Walters, "Invading the Roman Body," pag. 34.</ref> non viene menzionata nel passaggio.
 
== Storia della legge ==
Nella Roma Antica era uso comune che una legge assumesse lo stesso nome del ''proponente''; non risulta documentata alcuna legge romana che abbia preso il nome dall'accusato. Nel 227 a.C. o 226 a.C., Gaio Scantinio Capitolino venne accusato e messo sotto processo per aver molestato sessualmente [[Marco Claudio Marcello (console 196 a.C.)|Marco Claudio Marcello]], figlio dell'omonimo [[Marco Claudio Marcello|conquistatore di Siracusa]]; il fatto che la ''Lex Scantinia'' possa essere stata proposta dall'accusato pare dunque un'anomalia.<ref>S.E. Phang, ''Roman Military Service'', Cambridge University Press, pag. 278.</ref>
 
Gli studiosi sembrano propensi piuttosto a ritenere che a proporre la legge sia stato un membro della ''gens'' Scantinia, come manifestazione di onestà e rettitudine della propria famiglia, nonché per dissociarne il nome dal crimine commesso dal loro parente.<ref>Cantarella, ''Bisexuality in the Ancient World'', pag. 111; Fantham, "Stuprum: Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome," pag. 139.</ref>
 
A riprova della scarsezza delle fonti al riguardo, la legge è stata datata anche al 216 a.C., quando un Publio Scantinio era in carica come ''[[Pontifex maximus|pontifex]]'', o addirittura al 149 a.C.<ref>Cantarella, Bisexuality in the Ancient World, pag. 111; S.E. Phang, Roman Military Service, p. 278. Cantarella rifiuta la proposta di datare la legge al 149 a.C.</ref>. La prima menzione della legge viene riferita a [[Cicerone]] in una corrispondenza del 50 a.C.<ref>S.E. Phang, ''Roman Military Service'', pag. 278.</ref> e non appare affatto nel ''[[Digesto]]''.<ref>S.E. Phang, Roman Military Service, p. 279.</ref>
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* Johann. Friederich. Christ. (1726), ''Historia legis Scantiniae'' ("Storia della ''Lex Scantinia''")
* [[Theodor Mommsen]] (1899), ''Römisches Strafrecht'' ("Diritto penale romano"), p.&nbsp;703f (Mommsen cita tra l'altro [[Seneca il Vecchio]] o [[Seneca il giovane]] per commenti sulla ''Lex Scantinia'')
* Münzer's (1921) suggerimento per ''Scantinius'' in: Pauly-Wissowa (ed.), ''[[Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft]]'' ("'Enciclopedia reale dell'antichità classica")
* Articolo sullo ''stuprum cum masculo'' di W. Kroll in [[Pauly-Wissowa|Pauly-Wissowa (ed.)]], ''Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft'', 1921
* Articolo ''Päderastie'' di M. H. E. Meier in Ersch & Gruber (ed.), ''Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste''
* Wilhelm Rein, ''Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus'' ("Diritto Penale Romano da Romolo fino a Giustiniano I"), 1844, pag. 864
* [[Gisela Bleibtreu-Ehrenberg]], ''[[Tabu Homosexualität|Tabu Homosexualität - Die Geschichte eines Vorurteils]]'', 1978, pagg. 187-196
* F. X. Ryan: ''[https://www.jstor.org/pss/270662 The Lex Scantinia and the Prosecution of Censors and Aediles]'', ''Classical Philology'', Vol. 89, No. 2 (Apr., 1994), pp.&nbsp;159–162
* C. De Cristofaro (2022), ''Inpudicus. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al Principato'', Napoli, Jovene, pp.&nbsp;139–204
 
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