Camera di consiglio: differenze tra le versioni
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▲La '''Camera di consiglio''', in [[diritto]] indica sia il luogo materiale in cui il [[giudice]] si ritira per la decisione della causa oppure come una modalità particolare con cui si procede alla determinazione della controversia.
Nel primo significato è un luogo in cui non sono ammesse né le parti né il pubblico, che invece sono presenti in aula: il giudice si ritira in camera di consiglio allorché debba emettere un provvedimento giurisdizionale.▼
Nel secondo significato si parla di "procedimenti in camera di consiglio" per designare le ipotesi in cui il giudizio non si svolge in pubblica udienza: si tratta di una particolare modalità di trattazione della questione caratterizzata da una ritualità semplificata e - solitamente - più rapida.
▲== Significato ==
▲Nel primo significato è un luogo in cui non sono ammesse né le parti né il pubblico, che invece sono presenti in aula.
Tale tipologia di procedimento è prevista praticamente davanti a tutte le giurisdizioni, con caratteristiche diverse a seconda degli ambiti disciplinari e, talvolta, anche dal grado di giudizio (ad esempio, davanti alla Corte di cassazione di solito - ma non sempre - si svolge senza la presenza delle parti private anche laddove tale presenza sia prevista davanti al giudice di merito).
Nel secondo significato si parla di procedimenti in camera di consiglio e comporta una modalità di definizione della controversia molto più veloce e semplice. La caratteristica fondamentale che rende tale modalità più veloce è un'attenuazione del [[contraddittorio]] che comporta una possibilità di difesa delle parti molto ridotta. Manca infatti un termine dilatorio tra comunicazione dell'avviso d'udienza e l'udienza stessa per cui non è ovviamente garantita la possibilità di deposito di memorie e documenti che possono essere presentati sino alla trattazione in camera di consiglio.▼
== Disciplina ==
===Nel processo penale===
In ambito penale, il procedimento in camera di consiglio è previsto, tra le altre ipotesi, allorché il giudice per le indagini preliminari debba decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero ([[udienza preliminare]]) o sull'opposizione, da parte della persona offesa, alla richiesta di archiviazione presentata dal magistrato inquirente; se, in sede di udienza preliminare, l'imputato fa richiesta di [[giudizio abbreviato]], il giudice procede, allo stesso modo, in camera di consiglio.
In sede di impugnazione, il procedimento in camera di consiglio ha luogo allorché l'[[appello (ordinamento penale italiano)|appello]] abbia esclusivamente a oggetto la specie o la misura della pena, nonché l'applicabilità delle [[attenuante|circostanze attenuanti]] generiche, di [[Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi|sanzioni sostitutive]], della [[sospensione condizionale della pena]] o della [[non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale]].
=== Nel giudizio amministrativo ===
▲Nel
Le regole della trattazione sono quelle previste per la trattazione in udienza.
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* [[Udienza]]
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