Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive: differenze tra le versioni
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Il '''casellario centrale delle posizioni previdenziali attive''', nel sistema pensionistico pubblico in Italia, è l'anagrafe generale delle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti all'[[Assicurazione
==Quadro normativo==
Il '''casellario centrale delle posizioni previdenziali attive''' è stato istituito con L.243 del 23 agosto 2004 art. 1 c.23.
Il casellario è istituito presso l'Inps ed è regolamentato dal D.M. del 4 febbraio 2005 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 27 del 29 marzo 2005.
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▲23. Presso l'INPS e' istituito il Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario",
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre
informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione
o di altre
figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'
vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o
l'esonero;
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24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le
informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle
contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle
stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e
le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.▼
▲pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'[[estratto conto contributivo]] annuale previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
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b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva
dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base
alle norme che lo consentono, la certificazione dei [[
o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le
fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il
regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a
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comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le
rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie
invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM
(Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione
clinica) dell'Organizzazione mondiale della
istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di
od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le
cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel
Casellario costituiscono, insieme a quelle del [[Casellario centrale dei pensionati]], la base per le previsioni e per la valutazione
preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche
per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale e da parte delle
amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
==Bibliografia==
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|cid=L.335/1995
}}
===Regolamenti===
* D.M. 4 febbraio 2005 (1).
Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive,
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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===News===
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===Web===
*{{Cita web
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|titolo=Sistemi finanziari di gestione dei fondi previdenziali e metodi di calcolo delle prestazioni
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* {{cita libro
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|anno=2008
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|cid=ElementiEconomiaPolitica}}
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* [[Aliquota contributiva pensionistica di computo]]
* [[Contributo integrativo]]
* [[Riforma Dini]]
* [[Riforma delle pensioni Fornero]]
* [[Pensione di vecchiaia]]
* [[Bilancio tecnico attuariale]]
* [[Gestione a ripartizione]]
==Collegamenti esterni==
* Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione [http://www.covip.it/ COVIP] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140102162249/http://www.covip.it/ |date=2 gennaio 2014 }}
* Ministero del Lavoro [https://web.archive.org/web/20130223050015/http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/previdenza/prevObbligatoria/casellarioprevidenziale.htm]
{{Portale|diritto|economia|lavoro}}
[[Categoria:Sistemi pensionistici]]
[[Categoria:Istituto nazionale della previdenza sociale]]
|