Legge Biagi: differenze tra le versioni

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{{Legge
La '''legge Biagi''' nota comunemente come la '''legge 14 febbraio 2003 n. 30''' (''Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)'', è una legge della [[Repubblica italiana]], in tema di lavoro, per attuazione della quale venne emanato il d.lgs. 10 settembre [[2003]] n. 276, entrato in vigore il 24 ottobre [[2003]].
|nome = Legge 30/2003
|immagine = <!-- nome del file senza specificare altri dati -->
|larghezza =
|didascalia =
|titolo esteso = Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
|tipo legge = [[Legge ordinaria]]
|stato = {{ITA}}
|legislatura = [[XIV legislatura della Repubblica Italiana|XIV]]
|autore = [[Marco Biagi]]
|schieramento = [[Forza Italia (1994)|FI]], [[Alleanza Nazionale|AN]], [[Lega Nord|LN]], [[Centro Cristiano Democratico|CCD]]-[[Cristiani Democratici Uniti|CDU]]/[[Unione dei Democratici Cristiani e di Centro|UDC]], [[Nuovo PSI|NPSI]], [[Partito Repubblicano Italiano|PRI]]
|data_1 = 14 febbraio 2003
|promulgante = [[Carlo Azeglio Ciampi]]
|data_2 = <!-- [[data in cui è stata abrogata la legge]] -->
|link = [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-02-14;30!vig= Normattiva.it - Testo integrale]
}}
La '''legge 14 febbraio 2003, n. 30''' - nota comunemente come '''legge Biagi''' dal nome del suo promotore [[Marco Biagi]] - è una [[legge delega]] della [[Repubblica italiana]].
 
Indicata anche con il nome di '''legge [[Roberto Maroni|Maroni]]''' poiché [[Roberto Maroni|quest'ultimo]], in qualità di [[Ministri del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana|Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali]], fu il primo firmatario, dopo il [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio]] [[Silvio Berlusconi|Berlusconi]], del [[disegno di legge]] relativo{{senza fonte}}. In attuazione della norma venne emanato il [[decreto legislativo|d.lgs.]] 10 settembre 2003, n. 276 entrato in vigore il 24 ottobre [[2003]], che disciplinò gli aspetti della legge delega.
Il nome fa riferimento al giuslavorista [[Marco Biagi]], ucciso dalle [[Brigate Rosse]] un anno prima dell'approvazione della legge<ref> http://www.repubblica.it/online/politica/marcobiagi/marcobiagi/marcobiagi.html ''Torna il terrorismo ucciso Marco Biagi'' da larepubblica.it, 19/03/2002]</ref> con la quale il [[Governo Berlusconi II]] riformò ampiamente il [[mercato del lavoro]] in [[Italia]].
 
Formalmente il nome più corretto sarebbe ''legge [[Roberto Maroni|Maroni]]'', essendo quest'ultimo in qualità di [[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]] il primo firmatario, dopo il [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio]] [[Silvio Berlusconi|Berlusconi]], del [[disegno di legge]] n. 848.
 
== Storia ==
=== Il progetto la legge delega ===
Il disegno di legge n. 848 fu presentato al Senato il 15 novembre [[2001]] e qui approvato il 25 settembre [[2002]]. Un mese dopo, il 30 ottobre, la Camera lo modificava rinviandolo al Senato che quindi lo approvava definitivamente il 5 febbraio 2003<ref>[http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/16155.htm Atto Senato n. 848]</ref>.
 
Tuttavia il ddl 848 si basava sul «disegno riformatore del mercato del lavoro in Italia contenuto nel ''Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità''»<ref>[http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=9753 Relazione al Disegno di legge N. 848]</ref> redatto da un gruppo di lavoro coordinato da [[Maurizio Sacconi]] e Marco Biagi, cui hanno partecipato [[Carlo Dell'Aringa]], [[Natale Forlani]], [[Paolo Reboani]] e [[Paolo Sestito]], e presentato il 3 ottobre 2001.<ref>[http://archiviostorico.corriere.it/2001/ottobre/04/Pensioni_lavoro_concertazione_superata__co_0_0110043326.shtml «Pensioni e lavoro, la concertazione è superata»]</ref><ref>[http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=2SNDO «Più occupati, meno precari»]</ref>. Biagi fu ucciso proprio per talequesto Libro Bianco<ref>[http://archiviostorico.corriere.it/2002/marzo/22/Flessibilita_incentivi_articolo_libro_bianco_co_0_02032211361.shtml Flessibilità, incentivi, articolo 18 Il «libro bianco» come testamento]</ref>.
 
=== L'attuazione della delega: il d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 ===
In realtà è comunque improprio attribuire la regolamentazione del mercato del lavoro alla legge 30/2003, in quanto quest'ultima è solo una [[legge delega]] al Governo. A essa ha fatto seguito il [[Decreto legislativo|D. Lgs.]] 10 settembre [[2003]] n. 276, ''"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"'', che è invece la fonte [[Norma giuridica|normativa]] definitiva<ref>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03030ld.htm Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati per effetto della Legge 30/2003]</ref>.
L'attuazione della [[legge delega]] ebbe luogo con l'emanazione del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (''"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"''), che ne costituì la [[norma giuridica]] definitiva.<ref>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03030ld.htm Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati per effetto della Legge 30/2003]</ref>
 
=== Le modifiche al d.lgs. 276/2003 ===
== Contenuto ed evoluzione ==
Il decreto venne successivamente modificato da alcuni decreti legislativi: il d.lgs. 6 ottobre [[2004]], n. 251, dalla 14 maggio 2005 n. 80; ma soprattutto la legge 24 dicembre [[2007]], n. 247 introdotta dal [[Governo Prodi II]], che ha dato attuazione al ''Protocollo sul Welfare'' firmato dal governo e dalle parti sociali nel luglio del 2007.
La legge Biagi introduce una serie di novità la cui portata è paragonabile allo [[Statuto dei lavoratori]]. Diversamente da quest'ultimo, però, l'intento del [[legislatore]] parte dal presupposto secondo cui la [[flessibilità (lavoro)|flessibilità]] in ingresso nel mercato del lavoro è il mezzo migliore, nella attuale congiuntura economica, per agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro e inoltre che la rigidità del sistema crea spesso alti tassi di disoccupazione.
Col cambio della legislatura, il [[Governo Berlusconi IV]] ha modificato nuovamente il decreto n. 276/2003 con il [[decreto legge 25 giugno 2008, n. 112]] - convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - che ha reintrodotto il [[contratto di lavoro a chiamata]], modificando ulteriormente la normativa sul [[contratto di lavoro a termine]].
 
== Contenuto ==
La vastità della riforma è evidenziata dallo stesso numero degli articoli del Decreto, ben 86, e dagli istituti introdotti ex novo o modificati.
=== Le modifiche al codice civile ===
Il decreto legislativo n. 276/2003, inoltre, estende notevolmente la definizione di trasferimento di [[ramo d'azienda]] all'art. 2112 del [[codice civile italiano]], non creando nuovi ambiti di possibile applicazione, ma includendovi operazioni già previste dalle normative, per le quali non esistevano gli stessi diritti e tutele. La modifica aumentò la platea dei beneficiari dei diritti previsti in caso di ''[[outsourcing]]'', al comma 5 del citato articolo, precedentemente introdotti dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18.
 
=== I nuovi tipi di contratto ===
Come si nota proprio dalla ampiezza degli istituti trattati, è agevole osservare che la legge Biagi ha introdotto o modificato numerosi contratti di lavoro: dalla [[somministrazione di lavoro|somministrazione]] all'[[apprendistato]], al [[contratto di lavoro ripartito]], al [[contratto di lavoro intermittente]], o al [[lavoro accessorio]] e al [[lavoro occasionale]], nonché il [[contratto a progetto]], ha disciplinato le [[Azienda di lavoro interinale|agenzie di somministrazione di lavoro]] abrogando l'istituto del lavoro temporaneo o [[Lavoro interinale|interinale]], ha introdotto procedure di certificazione e la [[Borsa continua nazionale del lavoro]], ossia un luogo di incontro fra domanda e offerta di lavoro.<ref>[http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/ServiziLavoro/BorsaLavoro/default.htm Welfare - Borsa Nazionale del Lavoro]</ref>
La norma, abrogando l'istituto del [[lavoro interinale]], ha introdotto nuove tipologie di contratti di lavoro subordinato, come quella del ''[[co.co.pro]] (contratto a progetto)'', della [[somministrazione di lavoro]] del [[contratto di lavoro ripartito]], al [[contratto di lavoro intermittente]], o al [[lavoro accessorio]] e al [[lavoro occasionale]]; ha modificato il [[contratto di apprendistato]] e disciplinato le [[Azienda di lavoro interinale|agenzie di somministrazione di lavoro]], introdotto procedure di certificazione nonché la "[[Borsa continua nazionale del lavoro]]", ossia un luogo di incontro fra domanda e offerta di lavoro.<ref>{{Cita web |url=http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/ServiziLavoro/BorsaLavoro/default.htm |titolo=Welfare - Borsa Nazionale del Lavoro |accesso=12 marzo 2007 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20070206192831/http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/ServiziLavoro/BorsaLavoro/default.htm |dataarchivio=6 febbraio 2007 |urlmorto=sì }}</ref>
 
=== La certificazione del contratto di lavoro ===
Il [[decreto legislativo]] 10 settembre [[2003]] n. 276, emanato in attuazione della legge 30, è stato successivamente modificato da alcuni decreti legislativi: il D. Lgs. 6 ottobre [[2004]], n. 251, cosiddetto ''correttivo'' del D. Lgs. n. 276/2003; la legge n. 80/2005; ma soprattutto la legge 24 dicembre [[2007]], n. 247 ("''Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale''"), introdotta dal [[Governo Prodi II]], che ha dato attuazione al ''Protocollo sul Welfare'' siglato dal governo e dalle parti sociali nel luglio del 2007.<br />
Istituita dall'art. 5 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, è poi codificata nel titolo VIII, capo I, artt. 75 e segg. del d.lgs. 276/2003 ha lo scopo di verificare il rispetto e la corrispondenza del contenuto di un [[contratto di lavoro]] alla legge, e di ridurre il contenzioso del lavoro<ref>{{pdf}} [http://www.dplmodena.it/La%20certificazione%20dei%20rapporti%20di%20lavoro.pdf ''La certificazione del rapporto di lavoro'' di Rossella Schiavone]</ref> per il lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, lavoro a progetto, di associazione in partecipazione. La possibilità di certificazione venne in seguito estesa nel [[2004]] a tutti i contratti di lavoro.<ref>Art. 76 10 settembre 2003, n. 276 come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.</ref>
Tra le altre cose è scomparsa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e il lavoro a chiamata (tranne che nel turismo e nel settore dello spettacolo), il lavoro a tempo determinato è stato limitato a casi meno generici. Col cambio della legislatura, il [[Governo Berlusconi IV]] è ritornato sul decreto n. 276/2003 con la legge n. 133/2008, che ha reintrodotto il [[contratto di lavoro a chiamata]], modificando ulteriormente la normativa sul contratto di lavoro a termine, pur se contenuta nel d. lgs. 6 settembre [[2001]] n. 368.
 
Successivamente la legge 4 novembre 2010, n. 183 stabilì il principio che la finalità delle certificazioni dei contratti è quella di ridurre il contenzioso giuslavoristico, trasformandolo in uno strumento completamente a favore del [[datore di lavoro]]. La norma disciplina l'utilizzo delle certificazioni unicamente per limitare il potere dei giudici di annullare le decisioni dei datori, senza introdurre nuove casistiche che potrebbero portare all'illegittimità del recesso, quindi a tutela del [[lavoratore dipendente]].
La norma è stata oggetto di diverse considerazioni: da un lato secondo coloro che ritengono inadeguata la riforma Maroni, rispetto allo Statuto dei lavoratori, essa riduce drasticamente diritti e tutele e le possibilità di intervento della [[magistratura italiana|magistratura]] nelle questioni contrattuali (si pensi alla certificazione dei contratti di lavoro o alla limitazione della riqualificazione del contratto nell'ambito della parasubordinazione, quale co.co.co. o co.co.pro), d'altra parte {{senza fonte|sembrerebbe ampliare in maniera massiccia la posizione tutoria dei sindacati comparativamente più rappresentativi per derogare in peius alcuni istituti, in generale si assiste alla proliferazione di nuove figure lavorative che, nelle intenzioni del legislatore, meglio si adattano alle esigenze del mercato del lavoro globalizzato.}}
 
=== Occupazione femminile ===
Il decreto legislativo n. 276/2003, inoltre, estende notevolmente la definizione di trasferimento di ramo d'azienda all'art. 2112 del [[Codice civile italiano|Codice Civile]], non creando nuovi ambiti di possibile applicazione, ma includendovi operazioni già previste dalle normative, per le quali non esistevano gli stessi diritti e tutele. La modifica a vantaggio dei lavoratori, aumenta il numero di quanti beneficiano dei diritti previsti in caso di [[outsourcing]], al comma 5 del citato articolo (introdotti con la legge n. 18 del [[2001]]).
Gli articoli 54-59 disciplinano l'assunzione di soggetti cosiddetti svantaggiati, tra cui spiccano le donne. Si legge in particolare che
 
{{Citazione|Per quanto riguarda l'assunzione di donne, tutte le donne assunte con contratto di inserimento, a prescindere dalla zona geografica di appartenenza, danno la possibilità di fruire dell'agevolazione contributiva del 25%. [...] Gli incentivi consistono in una riduzione, pari o superiore al 25%, dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro}}
Secondo i sostenitori della riforma, di contro, la legge Biagi aumentando la flessibilità in ingresso nel mondo del lavoro, produce di fatto un aumento del tasso di occupazione e sostituisce uno strumento, ritenuto dagli stessi obsoleto, come quello della [[concertazione]] tra le parti sociali.
 
=== NovitàAnalisi introdotte ===
La legge Biagi introdusse diverse novità e nuovi tipi di [[contratto di lavoro]]. L'intento del [[legislatore]] era il presupposto secondo cui la [[flessibilità (lavoro)|flessibilità]] in uscita ingresso nel mercato del lavoro è il mezzo migliore, per agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro lasciando liberi gli imprenditori di gestire la forza lavoro esclusivamente in base alle necessità della contingenza operativa e inoltre che la rigidità del sistema crea presupposti alti tassi di disoccupazione, abbassando le tutele dei lavoratori consentendo una liberalizzazione del mercato della domanda e dell'offerta di lavoro.
Come sappiamo il lavoro a tempo determinato era già stato introdotto dalla [[Pacchetto Treu]] nel [[1997]], si trattava del famoso [[co.co.co]] e prevedeva la possibilità del datore di lavoro di assumere personale con un contratto di lavoro di collaborazione a tempo "determinato", non era specificato il periodo, esso però garantiva tutti i diritti del lavoratore a tempo indeterminato: ferie, malattia, permessi, maternità.
 
A questo proposito è utile mettere in evidenza che i numerosi studi condotti negli ultimi decenni non sono stati in grado di dimostrare una correlazione diretta tra flessibilita in uscita/ingresso e livello di occupazione; nel caso dei paesi dell'eurozona vari autori<ref>{{Cita web|autore = |url = http://www.economiaepolitica.it/primo-piano/gli-insuccessi-nella-liberalizzazione-del-lavoro-a-termine/|titolo = Gli insuccessi nella liberalizzazione del lavoro a termine.|accesso = |data = }}</ref> hanno registrato correlazioni di tipo inverso.
La legge Biagi/Maroni del [[2003]] sostituì il [[co.co.co]] con il [[co.co.pro]], introdusse i contratti a progetto, in pratica però abolì ogni forma di diritto per il lavoratore e distinse completamente i diritti di chi lavorava a tempo indeterminato con chi era co.co.pro, questa tipologia di contratto ha come termine il completamento del progetto contrattuale, ma ha operato una profonda modifica nei diritti del lavoratore stesso, abolisce completamente le ferie, la malattia, i permessi, la maternità (in questo caso conclude il contratto e puoi essere licenziata al rientro), persino i versamenti pensionistici non hanno lo stesso valore di un eguale lavoratore a tempo indeterminato.
[[File:Italia emp-pop-cpi diff-phillips w-attrib.png|centro|senza_cornice|720x720px|Effetto della legge Biagi sul tasso di occupazione.]]
L'economista [[Eryk Wdowiak]]<ref>{{Cita web|autore = Eryk Wdowiak|url = http://www.wdowiak.me/marco-biagi/Wdowiak_legge-Biagi_en.pdf|titolo = An Analysis of the "Biagi Law."|accesso = 04 gennaio 2017|data = 03 gennaio 2017}}</ref>, che era stato studente di Biagi, ha stimato che la [[flessibilità lavorativa]] introdotta dalla legge ha incrementato l'utilizzo di contratti part-time o temporanei, ha ridotto il tasso di occupazione maschile, aumentando però il tasso di occupazione femminile, e che i suoi effetti sono stati pressoché nulli nelle regioni meridionali:
 
{{quote|Across Europe, a larger percentage of women were working in 2015 than in 2003, but in Italy the incentives to hire women may have reduced opportunities for men. [...] women’s employment rate rose throughout the Euro Area with only a small decrease in men’s employment rate, whereas in Italy the men’s decrease was more dramatic Between 2003 and 2015, men’s employment rate fell 2 percentage points in the Euro Area and fell 4 percentage points in Italy. By comparison, women’s employment rate rose 5 percentage points in Italy and 6 percentage points in the Euro Area over the same period. [...] Using the slightly broader age range of 15-64 years, the Italian National Institute of Statistics estimates that men’s employment rate fell 4 percentage points, while women’s rose 2 percentage points between 2003 and 2015.}}
=== Disposizione per l'occupazione delle donne ===
Gli articoli 54-59 disciplinano l'assunzione di soggetti cosiddetti svantaggiati, tra cui spiccano le donne. Si legge in particolare che
 
{{quote|The data also suggest that the law greatly increased part-time employment and employment on temporary contracts at the expense of full-time, permanent employment. And the data also suggest that the law did not increase employment opportunities at all in Southern Italy.}}
{{Citazione|Per quanto riguarda l'assunzione di donne, tutte le donne assunte con contratto di inserimento, a prescindere dalla zona geografica di appartenenza, danno la possibilità di fruire dell'agevolazione contributiva del 25%. [...] Gli incentivi consistono in una riduzione, pari o superiore al 25%, dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro}}
 
Secondo Wdowiak, Biagi avrebbe sottovalutato l'effetto delle variabili macroeconomiche, concentrandosi erroneamente solo sulle norme relative al mercato del lavoro come stimolo per l'aumento dell'occupazione:<ref>{{Cita web|autore = Eryk Wdowiak|url = http://www.wdowiak.me/marco-biagi/index.shtml|titolo = In Memory of Marco Biagi.|accesso = 15 giugno 2016|data = }}</ref>
 
{{quote|Regardless of how he came to that conclusion that labor market flexibility would provide more and better job opportunities for young Italians, it should be noted that his goal was to create more and better job opportunities for young Italians. In hindsight, I wish that my classmates and I had urged him to pay more attention to the macroeconomic determinants of the demand for labor. In hindsight, it is now clear to me that firms hire workers to produce the goods and services that consumers demand. No amount of labor market flexibility will induce a firm to hire workers if there is no demand for the firm's product.}}
 
Secondo taluni il contratto [[co.co.pro.]] nella pratica comportò abolizione sostanziale di forma di diritto per il lavoratore e distinse completamente i diritti di chi lavorava a tempo indeterminato con chi era co.co.pro, questa tipo di contratto ha come termine il completamento del progetto contrattuale, ma ha operato una profonda modifica nei diritti del lavoratore stesso, abolisce completamente le ferie, la malattia, i permessi, la maternità (in questo caso conclude il contratto e puoi essere licenziata al rientro), persino i versamenti pensionistici non hanno lo stesso valore di un eguale lavoratore a tempo indeterminato. La formula maggiormente discussa è quella del [[contratto a progetto]], un lavoro non subordinato (cosiddetto ''[[lavoro parasubordinato]]''), produttore di redditi che già dal 2001 erano assimilati fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente: questa formula è divenuta famosa perché utilizzata come sistema per [[Elusione fiscale|eludere la legge]] ed evadere oneri contributivi e il minimo salariale sindacale previsto dal rapporto da lavoro dipendente. Nella realtà la figura contrattuale testé delineata è stata abusivamente modificata nella sua applicazione per tramite di aziende e consulenti in cerca di facili soluzioni al vincolo di un rapporto di lavoro subordinato.
 
Secondo [[Michele Tiraboschi]], il contratto a progetto avrebbe dovuto proprio rimediare a quella distorsione, in campo di tutela dei lavoratori, generata dall'introduzione delle [[Contratto a progetto|CO.CO.CO.]] (collaborazioni coordinate e continuative). Esse, sovente, venivano utilizzate effettivamente per eludere gli obblighi normativi che disciplinano lo svolgimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato. Di fatto non sono mancate, nella pratica, pratiche di trasformazione dei vecchi contratti di [[co.co.co.]] nei nuovi contratti [[co.co.pro]]. Secondo [[Giovanni Catania]] a ben leggere la norma si può intuire quanto questo aspetto sia lontano dalla volontà del legislatore e quindi abusivo; non sono mancate, infatti, diverse sentenze di merito sulla errata qualificazione di questi rapporti di lavoro, inquadrati come parasubordinati in luogo di effettivi rapporto di subordinazione.{{senza fonte}}
 
La legge in questione è stata criticata dai giuristi anche solo dal punto di vista puramente tecnico, senza entrare nel merito delle questioni; si tratta di fatto di una legge complicatissima, composta da più di 80 articoli, applicabile solo in piccolissima parte. È da rilevare, tuttavia, che la presunta complicazione della norma è in realtà più legata ad aspetti esogeni che ad elementi endogeni interpretativi della norma stessa. Infatti, la difficoltà di applicazione della L. 30/2003 è insita nell'incapacità di alcune componenti sociali di dare corso alla dismissione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in cambio di uno più flessibile, ma con scarse o nulle garanzie. L'ostracismo opposto alla legge ha impedito, di fatto, di dar pieno corso agli effetti di questa norma che innegabilmente ha mutato il panorama giuslavoristico italiano. In più occasioni, l'organizzazione testé citata si è rifiutata di aprire un dialogo costruttivo sulla riforma varata opponendo un secco rifiuto alla sua applicazione e richiedendone ripetutamente l'immediata abolizione.{{senza fonte}}
 
La legge secondo i suoi sostenitori, avrebbe in realtà solamente dettato delle norme per regolarizzare quei rapporti di lavoro, come quello a tempo determinato oppure il [[job on call]], che già esistevano, in una condizione di carente regolamentazione. Tali contratti non sono quindi stati creati dalla legge Biagi (che tuttavia ha introdotto alcune figure contrattuali innovative tuttora messe in discussione, come il "lavoro a chiamata" o come il lavoro in coppia, detto anche [[job sharing]]). Secondo i sostenitori della legge, dunque, attraverso la legalizzazione del cosiddetto "[[Flessibilità (lavoro)|lavoro flessibile]]", la legge Biagi avrebbe ottenuto il risultato di aumentare il numero dei lavoratori occupati regolarmente, offrendo tutele e discipline, sia pure minime, a vantaggio del gran numero di "precari" privi di reali diritti.{{senza fonte}}
 
== Il dibattito ==
La norma è stata oggetto di diverse considerazioni: da un lato secondo coloro che ritengono inadeguata la riforma Maroni, rispetto allo Statuto dei lavoratori, essa riduce drasticamente diritti e tutele e le possibilità di intervento della [[magistratura italiana|magistratura]] nelle questioni contrattuali (si pensi alla certificazione dei contratti di lavoro o alla limitazione della riqualificazione del contratto nell'ambito della parasubordinazione, quale co.co.co. o co.co.pro), d'altra parte {{senza fonte|sembrerebbe ampliare in maniera massiccia la posizione tutoria dei sindacati comparativamente più rappresentativi per derogare in peius alcuni istituti, in generale si assiste alla proliferazione di nuove figure lavorative che, nelle intenzioni del legislatore, meglio si adattano alle esigenze del mercato del lavoro globalizzato.}}
 
Non è possibile valutare in senso assoluto i risultati, in quanto i fattori da prendere in considerazione sono molteplici e interconnessi con quelli di altre aree economico-sociali, effetti che tendono per di più a modificarsi nel tempo in congiuntura con le condizioni economiche nazionali e internazionali. Nonostante lo stesso [[Ministri dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana|Ministro dell'economia e delle finanze]] [[Giulio Tremonti]] nel 2010 abbia dovuto fare marcia indietro riguardo al concetto di flessibilità dopo i pessimi risultati riguardo alla [[disoccupazione]] giovanile del mercato del lavoro Italiano, è possibile comunque raccogliere quelli che, nel comune sentire, sono stati pregi e difetti della legge 30., in particolare considerazioni autorevoli da parte di istituti, come l'[[Istat]], [[Confindustria]]<ref>{{Cita web |url=http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/All/43DD0E44C433AA2AC125710000351D86?openDocument&MenuID=A6AD7AB9EF265258C1256EFB00358600 |titolo=Indagine del sistema associativo |accesso=12 marzo 2007 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20070929171600/http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/All/43DD0E44C433AA2AC125710000351D86?openDocument&MenuID=A6AD7AB9EF265258C1256EFB00358600 |dataarchivio=29 settembre 2007 |urlmorto=sì }}</ref> o [[Almalaurea]]<ref>[http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione05/presentazione.shtml Indagine Almalaurea sui neolaureati fino al 2005]</ref>, che effettuano periodicamente studi sulle condizioni occupazionali nel paese.
==Effetti della riforma==
Non è possibile valutare in senso assoluto i risultati, in quanto i fattori da prendere in considerazione sono molteplici e interconnessi con quelli di altre aree economico-sociali, effetti che tendono per di più a modificarsi nel tempo in congiuntura con le condizioni economiche nazionali e internazionali. Nonostante lo stesso [[Ministro dell'Economia]] nel 2010 [[Giulio Tremonti]] abbia dovuto fare marcia indietro riguardo al concetto di flessibilità dopo i pessimi risultati riguardo alla [[disoccupazione]] giovanile del mercato del lavoro Italiano, è possibile comunque raccogliere quelli che, nel comune sentire, sono stati pregi e difetti della legge 30., in particolare considerazioni autorevoli da parte di istituti, come l'[[Istat]], [[Confindustria]]<ref>[http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/All/43DD0E44C433AA2AC125710000351D86?openDocument&MenuID=A6AD7AB9EF265258C1256EFB00358600 Indagine del sistema associativo]</ref> o [[Almalaurea]]<ref>[http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione05/presentazione.shtml Indagine Almalaurea sui neolaureati fino al 2005]</ref>, che effettuano periodicamente studi sulle condizioni occupazionali nel paese.
 
===Critiche positive===
Le [[impresa|imprese]] che hanno deciso di introdurre lei nuovenuovi tipologietipi contrattualidi contratto per le assunzioni, hanno beneficiato di sconti contributivi e fiscali nonché di un maggiore fattore di ricambio del personale, ove quello assunto non si fosse giudicato adatto.
Inoltre le forme contrattuali previste (i cosiddetti ''contratti atipici di lavoro'') sono considerevolmente aumentate di numero per meglio venire incontro alle molteplici esigenze implicite di un mercato del lavoro eterogeneo e globalizzato.
 
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=== Critiche negative ===
{{cn|Nella realtà lavorativa, il contratto [[co.co.pro]] ha sostituito completamente i [[contratto di formazione e lavoro]], ed infatti i [[contratto di lavoro|contratti di lavoro]] a tempo determinato sono ormai oggi poco utilizzati; con la Legge Biagi/Maroni l'azienda può assumere lavoratori di tipologiatipo flessibile in base ad un "progetto" in cui indica lo scopo della prestazione e la durata di solito annuale. L'abuso di tale contratto, in cui non è previsto un periodo di prova e nemmeno un percorso professionale che porti all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, lascia il lavoratore in una situazione psicologico-lavorativa grave, per cui come [[precariato|precario]] "cronico" non ha la forza per poter partecipare pienamente alla gestione/attività dell'azienda, non ha diritto alla formazione, non ha la fiducia nella progettualità di vita (crearsi una famiglia, chiedere un [[prestito (finanza)|prestito]] per comprarsi una [[autovettura]] o di fare un [[mutuo]] per l'acquisto di una casa).
 
La critica che si può fare dunque è quella di una legge incompiuta che ha colpito in maniera massiccia i giovani lavoratori che dal 2003 si affacciano al mondo del lavoro diminuendo la loro sicurezza, ovvero la stabilità lavorativa senza un "futuro" certo, il posto di lavoro con i diritti sanciti dallo statuto del lavoratore e dai contratti collettivi.}}
 
Alla [[flessibilità (lavoro)|flessibilità]] del lavoro, pur prevista nella normativa, di fatto non ha fatto seguito una riforma perpendicolare degli [[ammortizzatori sociali]]: sicché una situazione di lavoro flessibile è divenuta sotto alcuni profili una situazione effettiva di [[precariato]], ciò soprattutto in un contesto economico nel quale non è facile e rapido il ricollocamento nel [[mercato del lavoro|mondo del lavoro]]. La situazione è differente da altri Paesi come gli [[USA]] dove a un mercato del lavoro flessibile si accompagna dal [[dopoguerra]] una facilità a trovare un nuovo impiego in tempi rapidi per tutte le fasce di età che compongono la forza-lavoro.
 
Dovendo le aziende versare minori [[contributo|contributi]], i lavoratori precari hanno un accantonamento [[pensione|pensionistico]] inferiore ai loro colleghi con contratti tipici per via anche della situazione lavorativa instabile e discontinua. Questa situazione, combinata al progressivo invecchiamento dei componenti del nostro paesedell'Italia, oltre ad allungare l'età di pensionamento porta con sé anche la diminuzione della quota pensionistica dovuta al lavoratore facendo quindi emergere il dibattito sull'opportunità di integrare le pensioni statali (gestite dall'[[Inps]]) con un [[fondo pensione]] integrativo privato (il cui [[rischio finanziario|rischio]] ricade totalmente sul sottoscrittore).
 
{{Citazione necessaria|L'elevato numero di forme contrattuali previste ha, in molti casi, disorientato le società (soprattutto quelle medio-piccole), spingendole a sfruttare solo una piccola percentuale dell'ampio ventaglio di soluzioni messo a disposizione. Forme come il ''lavoro condiviso'', il ''lavoro a chiamata'' o lo ''staff leasing'' sono concretamente poco o per nulla usate.}} Nel mercato del lavoro, le [[retribuzione|retribuzioni]] e i livelli di qualifica non sono proporzionate al livello di [[istruzione]] crescente delle ultime generazioni. Esiste inoltre una forte differenza di [[salario]], a parità di mansioni, tra [[operaio]], [[quadro (diritto)|quadro]] e [[impiegato]] di concetto, fra i differenti [[CCNL]].{{citazione necessaria}}
 
Alcuni dati{{citazione necessaria}} pongono in discussione la tesi di un [[libero mercato]] efficiente e della conseguente capacità del mercato del lavoro di assumere la migliore configurazione possibile nell'interesse economico di tutte le parti sociali, in assenza di vincoli legislativi. Come tutte le forme di flessibilità, anche quelle introdotte dalla legge Biagi non godono dei benefici economici della contrattazione di secondo livello (cosiddetto ''contratto integrativo''). Il lavoro precario inoltre crea delle situazioni economiche complicate per i dipendenti con in contratti "atipici" che in quanto precari, non sono in grado di fornire garanzie reali di un salario nel lungo periodo, lasciandoli in evidente difficoltà nel momento in cui sono costretti, anche in età avanzata, a richiedere agli [[banca|istituti di credito]] del [[denaro]] per far fronte alle piccole spese quotidiane o per l'acquisto di una casa dove andare ad abitare. Il precariato, inoltre, pone il dipendente in una situazione di debolezza, nella quale, sottoposto al rischio di perdere il lavoro, più difficilmente potrà rivendicare i suoi diritti (sicurezza compresa) e un [[salario]] migliore.
Nel mercato del lavoro, le [[retribuzione|retribuzioni]] e i livelli di qualifica non sono proporzionate al livello di [[istruzione]] crescente delle ultime generazioni. Esiste inoltre una forte differenza di [[salario]], a parità di mansioni, tra [[operaio]], [[quadro (diritto)|quadro]] e [[impiegato]] di concetto, fra i differenti [[CCNL]].{{citazione necessaria}}
 
In merito al rinnovo dei [[CCNL]] nel 2007, in particolare, quello [[metalmeccanico]], si è più volte accennato all'introduzione dell'orario medio di lavoro, già previsto dalle leggi vigenti. Il riferimento all'[[orario di lavoro]] medio non è minimamente accennato nella legge Biagi, ma è contenuto nel poco citato Decreto Legislativo n. 66 del 2003. La legge Biagi parla di lavoro modulato e flessibile, ma in riferimento a nuovi tipi di contratto a termine, che non riguardano il lavoro a tempo indeterminato.
Alcuni dati{{citazione necessaria}} pongono in discussione la tesi di un [[libero mercato]] efficiente e della conseguente capacità del mercato del lavoro di assumere la migliore configurazione possibile nell'interesse economico di tutte le [[parti sociali]], in assenza di vincoli legislativi.
 
Come tutte le forme di flessibilità, anche quelle introdotte dalla legge Biagi non godono dei benefici economici della contrattazione di secondo livello (c.d. contratto integrativo).
 
Il lavoro precario inoltre crea delle situazioni economiche complicate per i dipendenti con in contratti "atipici" che in quanto precari, non sono in grado di poter fornire garanzie reali di un salario nel lungo periodo, lasciandoli in evidente difficoltà nel momento in cui sono costretti, anche in età avanzata, a richiedere agli [[banca|istituti di credito]] del [[denaro]] per far fronte alle piccole spese quotidiane o per l'acquisto di una casa nella dove andare ad abitare.
 
Il precariato, inoltre, pone il dipendente in una situazione di debolezza, nella quale, sottoposto al rischio di perdere il lavoro, più difficilmente potrà rivendicare i suoi diritti (sicurezza compresa) e un [[salario]] migliore.
 
In merito al rinnovo dei [[CCNL]] nel 2007, in particolare, quello [[metalmeccanico]], si è più volte accennato all'introduzione dell'orario medio di lavoro, già previsto dalle leggi vigenti. Il riferimento all'[[orario di lavoro]] medio non è minimamente accennato nella legge Biagi, ma è contenuto nel poco citato Decreto Legislativo n. 66 del 2003. La legge Biagi parla di lavoro modulato e flessibile, ma in riferimento a nuove tipologie di contratti a termine, che non riguardano il lavoro a tempo indeterminato.
 
Numerose testimonianze relative al disagio che ha comportato questa forma di precariato sono state raccolte da [[Beppe Grillo]] nel libro ''[[Schiavi Moderni]]'', liberamente scaricabile in formato digitale.<ref>[http://grillorama.beppegrillo.it/schiavimoderni/ Formato digitale del libro ''Schiavi Moderni'']</ref>
 
== Note ==
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== Bibliografia ==
*Carlo Dell'Aringa, con Natale Forlani, Paolo Reboani e Paolo Sestito, coordinati da Maurizio Sacconi e Marco Biagi, ''[https://web.archive.org/web/20120710220121/http://www.camera.it/temiap/libro_bianco_lavoro.pdf Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità]'', Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2001.
*Mauro Nebiolo Vietti, con Luca Negrini e Riccardo Travers, ''La riforma del lavoro. Commento al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 attuativo della Legge Biagi. I nuovi contratti di lavoro, il mercato del lavoro, le procedure di certificazione'', Rimini, Maggioli, 2003. ISBN 88-387-2566-7
*Riccardo Giovani, ''La riforma del mercato del lavoro. Commentario al D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 emanato in attuazione della Legge Biagi'', Roma, Cierre, 2004. ISBN 88-7137-587-4
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*Alessandra Servidori, ''Dal libro bianco alla Legge Biagi. Come cambia il lavoro'', Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004. ISBN 88-498-0912-3
*Riccardo Giovani, ''Il nuovo mercato del lavoro. Commentario al D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 emanato in attuazione della Legge Biagi, con le modifiche introdotte dal D. lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dalla sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale e dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80'', Roma, Cierre, 2005.
*Antonio Boccia, ''Il mercato del lavoro in Italia. Breve commento alla legge Biagi '', Napoli, A.g.n. Edizioni, 2007. ICCU 0188761
*Nicola De Marinis, ''Impresa e lavoro oltre la legge Biagi. Vecchi e nuovi problemi della subordinazione'', Torino, Giappichelli, 2008. ISBN 9788834883181
*Alessandra Servidori, ''Mercato del lavoro e legge Biagi. Le modifiche del governo Prodi'', Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
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== Voci correlate ==
* [[DirittoAgenzia per delil lavoro]]
* [[Borsa continua nazionale del lavoro]]
*[[Marco Biagi]]
* [[Contratto di lavoro ripartito]]
*[[Massimo D'Antona]]
* [[Contratto di lavoro intermittente]]
*[[Pacchetto Treu]]
* [[TizianoContratto a Treuprogetto]]
* [[Enti bilaterali]]
*[[Borsa continua nazionale del lavoro]]
* [[Governo Berlusconi II]]
*[[Flessibilità lavorativa]]
* [[PrecariatoLavoro accessorio]]
* [[Lavoro occasionale]]
*[[Indici per il mercato del lavoro]]
* [[Marco Biagi]]
*[[Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro]]
* [[Contratto diMassimo lavoroD'Antona]]
* [[Somministrazione di lavoro]]
** [[Contratto di lavoro a tempo parziale]] (o a orario ridotto, o ancora "part time")
** [[Contratto di lavoro ripartito]]
** [[Contratti di lavoro con funzione formativa]]
*** [[Contratto di apprendistato]]
*** [[Contratto di formazione e lavoro]]
*** [[Contratto di inserimento]]
** [[Contratto a progetto|Contratto di lavoro a progetto]]
** [[Contratto di lavoro intermittente]] o [[contratto di lavoro a chiamata|a chiamata]]
** [[Somministrazione di lavoro|Contratto di somministrazione di lavoro]]
*** [[Lavoro interinale|Contratto di lavoro interinale]]
 
== Altri progetti ==
 
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== Collegamenti esterni ==
*[{{cita web|http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03030l.htm |Legge 14 febbraio 2003, n. 30]}}
*[{{cita web|http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03030ld.htm |Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati in base alla L. 30/2003]}}
*[{{cita web | 1 = http://www.camera.it/temiap/libro_bianco_lavoro.pdf | 2 = ''Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità''] | accesso = 14 marzo 2012 | dataarchivio = 10 luglio 2012 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20120710220121/http://www.camera.it/temiap/libro_bianco_lavoro.pdf | urlmorto = sì }}
*[{{cita web | 1 = http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1D4AD463-9C21-42E2-99E9-0D1458E53581/0/072307protocollo_welfare.pdf | 2 = ''Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili'' 23 luglio 2007] | accesso = 26 febbraio 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20130712062731/http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1D4AD463-9C21-42E2-99E9-0D1458E53581/0/072307protocollo_welfare.pdf | dataarchivio = 12 luglio 2013 | urlmorto = sì }}
 
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