Favor debitoris (principio generale): differenze tra le versioni

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{{U|Favor debitoris (termine)|diritto|agosto 2024}}
 
L'espressione '''favor debitoris''' sta a indicare un asserito sbilanciamento dell'[[ordinamento giuridico]] a tutela del [[debitore]] che costituirebbe [[principi generali|principio generale]] del [[diritto civile]].
 
==Origine storica==
Nato intorno alla fine del [[Secolo XVIII|1700]], quando la legislazione [[Rivoluzione francese|rivoluzionaria francese]] volle iniziare a proteggere la classe sociale popolare, oppressa dai [[Debito|debiti]]. In questo disegno si inseriva pure una [[legge]] del [[1793]], che abolì in [[Francia]] l’arrestol'arresto personale per debiti.<br/>Nel [[Codice Napoleonico]], a tale principio si ispirarono varie norme, soprattutto quelle in materia di [[credito ipotecario]], che consentivano ad ogni cittadino di iscrivere [[ipoteca]] su sé stesso a fini di finanziamento.<br/>Lo scopo indirettamente perseguito era però quello di tutelare non tanto i piccoli contadini e il popolino, bensì le nuove classi sociali emergenti dalla media [[borghesia]], cioè quei mercanti che impegnavano il proprio capitale non solo per acquistare i [[eversione dell'asse ecclesiastico|beni tolti alla chiesa]] ed all’aristocraziaall'aristocrazia, ma anche per incrementare la produzione e gli scambi.<br/> Nella codificazione italiana dell'[[Secolo XIX secolo|Ottocento]], si evidenziava una distinzione tra disciplina civilistica (che ad esempio prevedeva il principio nominalistico, i soli interessi legali per il danno da [[mora (diritto)|mora]] nel pagamento dei debiti pecuniari, ecc.) e la disciplina del commercio (dove al contrario era assecondata una politica ispirata al ''favor creditoris'', cioè di favore per i commercianti e gli [[Imprenditore|imprenditori]], artefici del fenomeno di [[accumulazione capitalistica]]).
 
==Normativa attuale==
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==Le argomentazioni==
Per lungo tempo ci si è chiesti se, nonostante la sostanziale apparenza neutra del codice, non esista invece un principio '''generale''' di ''Favor Debitoris''. Per l'avvaloramento di questa tesi si è fatto ricorso ad una moltitudine di esempi pratici, come la teoria dell'inesigibilità della prestazione in caso di impossibilità che mitiga un rigidissimo art. 1218, le norme sulla [[rescissione]] in materia di lesione generale o stato di bisogno, la riduzione della [[clausola]] penale]] manifestatamente iniqua e ancora il divieto di patto commissorio nonché l'estesa e specifica normativa del [[Codice del Consumo]].
 
==L'articolo 1224 del Codice civile==
 
È la norma cardine in tema di [[inadempimento]] delle obbligazioni pecuniarie: la Cassazione ha dato dell'art. 1224 un'interpretazione più favorevole per il debitore, affermando che:
*le obbligazioni pecuniarie producono automaticamente [[Interesse (matematica finanziaria)|interessi]] moratori, per il principio della «naturale fecondità del denaro», ma il creditore non può chiedere al debitore inadempiente sia gli interessi moratori che il tasso di svalutazione (in caso contrario, il creditore realizzarebberealizzerebbe un ingiustificato arricchimento).
 
==Gli articoli 1370, 1371 e 1469-''quater'' del Codice civile==
 
Queste tre norme, per la [[dottrina (diritto)|dottrina]], ribadiscono il principio della cd. ''interpretatio contra stipulatorem'', e dunque del ''Favor Debitoris'', rispettivamente per i [[Contratto|contratti]] di massa, per i contratti a titolo gratuito e per i contratti del consumatore, dove il predisponente (o il dante causa o il professionista) gode di una maggiore forza contrattuale della quale, però, non può approfittarne a discapito dell'altro contraente.
 
==In conclusione==
Come suddetto non si deve però ritenere che la parte del debitore sia sempre la più debole economicamente, egli può essere ad esempio persona assai più facoltosa dell'eventuale creditore; nel caso specifico il codice evita quindi di intromettersi negli accordi fra privati (escluse le situazioni di manifesto squilibrio vd. [[rescissione]]). e sìSi può quindi affermare che il ''Favor Debitoris'' non è stato utilizzato come principio '''generale''' dal nostro legislatore durante la stesura del codice, ma non negare che in alcuni specifici casi influenzi la redazione delle varie disposizioni.
 
== Bibliografia ==
 
* Riccobono, Salvatore, ''La genesi della mora come mezzo di attuazione del favor debitoris nel diritto romano,'' Palermo, Tip. Montaina, 1963.Voci correlate
 
== Voci correlate ==
*[[Favor creditoris]]
 
[[Categoria:dirittoDiritto civile]]
[[Categoria:Terminologia giuridica latina]]