Discussione:Scrutatore: differenze tra le versioni
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Mi sembra che il termine «[http://www.treccani.it/vocabolario/scrutatore/ scrutatore]», diversamente dai vocaboli «presidente» e «segretario», sia usato molto raramente in ambiti diversi da quello elettorale. Non a caso la normativa stessa parla di «presidente del seggio» e di «segretario del seggio» (o «dell'[[ufficio elettorale di sezione]]»), ma cita lo «scrutatore» senza ulteriori specificazioni che sarebbero superflue. Per queste ragioni secondo me si potrebbe pensare di spostare la voce al titolo «[[scrutatore (elezioni in Italia)]]». Cosa ne dite? :) -- [[Utente:Etienne|É]][[Discussioni utente:Etienne|tienne]] 21:36, 19 dic 2013 (CET)
:In assenza di obiezioni tra qualche giorno procedo :) -- [[Utente:Etienne|É]][[Discussioni utente:Etienne|tienne]] 11:26, 26 dic 2013 (CET)
::{{Fatto}}. -- [[Utente:Etienne|É]][[Discussioni utente:Etienne|tienne]] 14:08, 28 dic 2013 (CET)
== Affermazioni senza fonte ==
Come previsto dalle [[Wikipedia:Cita_le_fonti#Quando_c.27.C3.A8_una_disputa_sui_fatti|linee guida]], trasferisco qui alcune affermazioni prive di fonti, che in qualche caso contengono anche delle informazioni mutualmente contraddittorie e piuttosto generiche.
{{citazione|La legge prevede che le imprese debbano concedere l'esercizio di compiti di pubblica utilità e connessi all'attività politica, per garantire il diritto costituzionale dei cittadini all'elettorato attivo. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per tutta la durata dell'incarico elettorale. Tali giornate sono retribuite dallo Stato e non vanno a ridurre il monte ore di [[ferie|ferie]] e permessi. Il [[presidente di seggio]] rilascia un'attestazione che comprova lo svolgimento dell'attività di scrutatore, da presentare al [[datore di lavoro]]. La comunicazione di nomina viene invece allegata ai verbali dello scrutinio. I contratti nazionali collettivi di lavoro possono prevedere deroghe che in particolari casi rimettono al [[datore di lavoro]] la decisione di concedere l'espletamento dell'incarico.}}
{{citazione|I permessi retribuiti sono a carico del datore di lavoro, non dello Stato, e non riducono il monte di ferie e permessi che il lavoratore matura nell'anno.}}
{{citazione|I giorni di recupero compensativo non sono un periodo di ferie/permessi, e non vengono detratti dal monte ore di ferie e ROL maturati; come le ferie e permessi, le giornate di recupero compensativo sono retribuite dal datore di lavoro al 100% della paga giornaliera, e in più non sono tassati. Non sono però pagati come straordinario, anche se vanno a compensare un lavoro svolto nei giorni festivi di domenica, e del sabato se non è lavorativo. Se l'elezione non occupa la sola domenica e continua nel lunedì, tale giornata è pagata doppia, dallo Stato con l'indennità e dal datore di lavoro come normale giornata lavorativa.}}
-- [[Utente:Etienne|É]][[Discussioni utente:Etienne|tienne]] 20:48, 11 set 2014 (CEST)
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