Giudizio di ottemperanza: differenze tra le versioni
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Il '''giudizio di ottemperanza''' è un istituto dell'ordinamento giuridico [[Italia|italiano]]. La sua funzione è quella di permettere alla parte risultata vittoriosa di dare [[azione di esecuzione|esecuzione]] ad una sentenza nel [[processo amministrativo]], qualora la [[pubblica amministrazione]] non abbia adempiuto spontaneamente. ▼
▲Il '''giudizio di ottemperanza''' è un istituto dell'[[ordinamento giuridico
==Presupposti==
I presupposti fondamentali sono che:
# La stessa sentenza non deve essere autoapplicativa, non deve cioè esaurire il proprio contenuto in un effetto demolitorio▼
# la [[sentenza]], il [[lodo|lodo arbitrale]],<ref>Sull'ammissibilità del lodo arbitrale, si veda la pronuncia del Tar Lazio, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 10413.</ref> o anche le ordinanze<ref>{{Cita web|url = http://www.salvisjuribus.it/ottemperanza-possibile-anche-per-lesecuzione-di-ordinanze-di-assegnazione-del-credito/|titolo = OTTEMPERANZA: possibile anche per l’esecuzione di ordinanze di assegnazione del credito {{!}} Salvis Juribus|accesso = 2015-06-11}}</ref> (per esempio quelle di assegnazione del credito ''ex'' art. 553 c.p.c.) non siano state eseguite dall'[[amministrazione pubblica]]<ref>Il rischio paventato nella sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1990, circa la “scarsa efficacia” della condanna di una pubblica amministrazione inadempiente, è tutt'altro che teorico: l'accertamento di violazione della [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali|CEDU]] - da parte della [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] nella sentenza 2 agosto 2001 nel caso ''Elia S.r.l. contro Italia'' - dimostra che gli enti e gli altri soggetti pubblici italiani si sottraggono assai spesso all'adempimento dovuto agli obblighi di legge, persino quando esso è accertato da sentenze passate in giudicato.</ref>;
Il primo presupposto ha comportato in passato diversi problemi relativamente alla situazione delle sentenze non passate in giudicato, che in base all'art. 33 della legge [[Tribunale Amministrativo Regionale|T.A.R.]] sono automaticamente esecutive, per le quali non era invece possibile il giudizio di ottemperanza. La situazione si è risolta con la legge 205/2000 che ha previsto un rimedio apposito il quale conferisce al Tribunale poteri analoghi al giudice dell'ottemperanza riguardo a tali sentenze, per cui oggi dal punto di vista della tutela del ricorrente si ha una situazione sostanzialmente analoga per le sentenze passate in giudicato e non.▼
# Il [[provvedimento]] di cui si chiede l'ottemperanza dev'esser [[passato in giudicato]]<ref>Il discrimine del giudicato - per evitare la censura dell'eccesso di potere giurisdizionale - si ricavava dalla lettura combinata di Cass. Sezioni Unite n. 23302 del 9 novembre 2011 e n. 736 del 19 gennaio 2012. Ma secondo il [[codice del processo amministrativo]] l'ottemperanza è ammissibile anche nei confronti delle sentenze emanate in primo grado e non sospese dal Consiglio di Stato. Tale possibilità è stata limitata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2014 per il regime delle impugnazioni dei provvedimenti riguardanti il conferimento degli incarichi direttivi ai [[magistrati]]: il giudice amministrativo dovrà applicare il rito abbreviato e disposizioni particolari sono dettate per limitare l'azione di ottemperanza alla sola elusione o violazione del giudicato.</ref>;
▲# La stessa sentenza non
▲Il
Il secondo requisito impone semplicemente che la pretesa del ricorrente non sia di per sé soddisfatta dalla semplice sentenza. Un caso tipico è quello del ricorrente che chiede l'annullamento di un Provvedimento amministrativo (che è l'insieme degli atti amministrativi) il quale se ottiene una sentenza positiva a nulla servirebbe un giudizio di ottemperanza. L'utilità del giudizio di ottemperanza è palese invece quando il contenuto della sentenza non è soltanto di annullamento ma prevede anche un comportamento attivo dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione non ponga in essere tale comportamento dovuto il privato può allora rivolgersi al giudice perché l'amministrazione “ottemperi” a quanto dallo stesso statuito con la sentenza.▼
▲Il
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (art. 112 c.p.a):
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione e di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
== Disciplina ==
Importante era anche l'art 37 della legge T.A.R., riguardante la competenza, secondo il quale:
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.▼
“I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
▲Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
La competenza è peraltro del [[tribunale amministrativo regionale]] anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.”
== Procedimento (previgenza d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ==
Ai sensi dell'art. 90 2º comma del reg. di procedura prima del ricorso occorre mettere in mora l'amministrazione tramite apposito atto notificato alla stessa. A proporre ricorso sono legittimati tutti quei soggetti sui quali il giudicato produce effetti immediati e cioè coloro che hanno partecipato al giudizio. Il ricorso si propone, entro il termine prescrizionale decennale, tramite domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato (art. 90). Una volta depositato il ricorso presso la segreteria del giudice adito, il segretario
▲Ai sensi dell'art. 90 2º comma del reg. di procedura prima del ricorso occorre mettere in mora l'amministrazione tramite apposito atto notificato alla stessa. A proporre ricorso sono legittimati tutti quei soggetti sui quali il giudicato produce effetti immediati e cioè coloro che hanno partecipato al giudizio. Il ricorso si propone, entro il termine prescrizionale decennale, tramite domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato (art. 90). Una volta depositato il ricorso presso la segreteria del giudice adito, il segretario da immediata comunicazione al Ministero che entro 20 giorni può trasmettere osservazioni alla segreteria, tale comunicazione viene normalmente disposta anche a favore dell'amministrazione interessata.
L'art. 27 della legge T.A.R. prevede il procedimento in Camera di Consiglio al quale le parti possono anche partecipare o richiede la fissazione di una udienza pubblica. Tale possibilità è configurata dal legislatore come un diritto in relazione al fatto che la Camera di Consiglio comporta un contraddittorio limitato e quindi una minor possibilità di difesa delle parti.
Il giudizio può concludersi con un provvedimento il cui contenuto può essere dei più vari e di diversa efficacia.
La sentenza può innanzi tutto prevedere un termine entro (spesso entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere) il quale l'amministrazione dovrà provvedere. Appare palese come tale contenuto sia poco verosimilmente
Rispetto alle sentenze di ottemperanza non è ammesso appello.
Secondo alcuni autori,
Va rilevato, inoltre, come sia stata recentemente prevista la possibilità di assicurare sia
In ultimo va evidenziato che tramite il giudizio di ottemperanza si può portare ad esecuzione anche la [[sentenza]] del ''giudice civile'', oltre che naturalmente quella emanata dal giudice amministrativo.
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== Voci correlate ==
* [[Tribunale Amministrativo Regionale]]▼
* [[Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)]]
▲* [[Tribunale Amministrativo Regionale]]
*[https://web.archive.org/web/20071012170855/http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione
*{{Cita web|url=http://www.giurdanella.it/8510|titolo=Il giudizio di ottemperanza si applica anche ai ricorsi straordinari|editore=Giurdanella.it|data=28 giugno 2009|accesso=16 settembre 2020|urlarchivio=https://archive.is/20130413055350/http://www.giurdanella.it/2009/06/28/il-giudizio-di-ottemperanza-si-applica-anche-ai-ricorsi-straordinari/|dataarchivio=13 aprile 2013}}
▲*[http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione%5Cstudi_contributi%5Cschinaia.htm I poteri del giudice amministrativo nella fase dell’esecuzione delle sue decisioni da parte dell’Amministrazione], di M. Schinaia, Atene, 2003.
*[http://www.ambientediritto.it/dottrina/diritto%20amministrativo/Opposizione%20terzo%20giudizio%20ottemperanza.htm
*{{cita web | 1 = http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/ottemperanza-preclusa-le-sentenze-del-giudice-ordinario-esecutive-ma-non-pas | 2 = Ottemperanza preclusa per le sentenze del giudice ordinario esecutive - Corte costituzionale, ordinanza n. 122 del 25 marzo 2005 | accesso = 2 dicembre 2021 | urlarchivio = https://archive.is/20130413031002/http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/ottemperanza-preclusa-le-sentenze-del-giudice-ordinario-esecutive-ma-non-pas | dataarchivio = 13 aprile 2013 }}
▲*[http://www.ambientediritto.it/dottrina/diritto%20amministrativo/Opposizione%20terzo%20giudizio%20ottemperanza.htm L’opposizione di terzo nel giudizio di ottemperanza] di A. Pantaleo
*
*Giudizio di Ottemperanza e Legge Pinto [http://www.pintolex.com/ Pintolex.com]
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[[Categoria:Diritto processuale amministrativo italiano]]
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