Caccia in Italia: differenze tra le versioni

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La '''caccia in Italia''' è regolata dalla Legge-quadro dell'11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., in materia di ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio''.<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=1}}</ref>
La '''caccia in Italia''' riguarda la disciplina della [[caccia]], come regolata dalle leggi e regolamenti in materia.
 
== Disciplina normativa generale ==
La Legge 157/92 sancisce nell'articolo 1, comma 1, la condizione della fauna selvatica entro lo Stato italiano come segue:
=== Quadro normativo generale ===
{{quote|La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.}}
{{Vedi anche|Legge 11 febbraio 1992, n. 157}}
La fauna selvatica è considerata ''patrimonio indisponibile'', per cui nessuno può disporne liberamente e la sua tutela è nell'interesse di tutti i cittadini, anche a livello sovranazionale.
In base alla [[legge costituzionale]] 18 ottobre [[2001]], n. 3, che ha modificato l'articolo 117 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]], la potestà legislativa in materia di caccia, non essendo espressamente riservata alla legislazione dello Stato, spetta alle Regioni. Tuttavia, poiché lo Stato si è riservato la potestà legislativa in tema di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, il potere delle regioni in materia venatoria è in parte limitato. La limitazione non esiste per le [[Regione italiana a statuto speciale|Regioni a statuto speciale]], in quanto esse hanno la potestà legislativa in tema di ambiente e possono dotarsi di propri corpi di polizia allo scopo.
 
La [[legge 11 febbraio 1992, n. 157]] è una [[legge quadro]] che delinea la regolamentazione generale in materia, che costituisce fonte normativa primaria di carattere nazionale.<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.}}</ref> L'attività venatoria è eserictata a livello nazionale sul territorio agro-silvo-pastorale, concetto introdotto dalla legge del 1992, che tuttavia non ne stabilisce criteri e modalità precise per la sua identificazione, ma rimette tale competenza alle Regioni, cui spetta inoltre il compito di pianificazione faunistico-venatoria finalizzata
== Oggetto della tutela ==
L'articolo 2, comma 1, stabilisce qual è la fauna selvatica ([[omeotermia|omeoterma]]) oggetto della tutela<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=2}}</ref>:
{{quote|le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.}}
 
{{quote|per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 L.157/92] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120202062004/http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 |data=2 febbraio 2012 }} - Art. 10, comma 1.</ref>|}}
Lo stesso comma 1 stabilisce quali siano le specie ''particolarmente protette'', ovvero il cui abbattimento, cattura o detenzione comporti l'applicazione di severe sanzioni penali:
{{quote|a) mammiferi: [[lupo]] (''Canis lupus''), [[sciacallo dorato]] (''Canis aureus''), [[orso]] (''Ursus arctos''), [[martora]] (''Martes martes''), [[Mustela putorius|puzzola]] (''Mustela putorius''), [[lontra]] (''Lutra lutra''), [[gatto selvatico]] (''Felis sylvestris''), [[Lynx lynx|lince]] (''Lynx lynx''), [[foca monaca]] (''Monachus monachus''), tutte le specie di [[cetacei]] (Cetacea), [[cervo sardo]] (''Cervus elaphus corsicanus''), [[camoscio d'Abruzzo]] (''Rupicapra pyrenaica'');
 
Ciascuna Regione deve destinare una quota dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica in cui è vigente il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta, la riproduzione e la cura della prole da parte della fauna. Il territorio ricadente nella zona delle Alpi di ciascuna regione è una zona faunistica a sé stante ed il territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione è nella percentuale dal 10 al 20%. La percentuale massima globale destinabile alla caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie) è del 15%.
b) uccelli: [[marangone minore]] (''Phalacrocorax pigmeus''), [[marangone dal ciuffo]] (''Phalacrocorax aristotelis''), tutte le specie di [[pellicani]] (Pelecanidae), [[tarabuso]] (''Botaurus stellaris''), tutte le specie di [[cicogne]] (Ciconiidae), [[Spatola bianca|spatola]] (''Platalea leucorodia''), [[mignattaio]] (''Plegadis falcinellus''), [[fenicottero]] (''Phoenicopterus ruber''), [[cigno reale]] (''Cygnus olor''), [[cigno selvatico]] (''Cygnus cygnus''), [[volpoca]] (''Tadorna tadorna''), [[fistione turco]] (''Netta rufina''), [[gobbo rugginoso]] (''Oxyura leucocephala''), tutte le specie di [[rapaci|rapaci diurni]] (Accipitriformes e Falconiformes), [[pollo sultano]] (''Porphyrio porphyrio''), [[otarda]] (''Otis tarda''), [[gallina prataiola]] (''Tetrax tetrax''), [[Gruidae|gru]] (''Grus grus''), [[piviere tortolino]] (''Eudromias morinellus''), [[avocetta]] (''Recurvirostra avosetta''), [[cavaliere d'Italia]] (''Himantopus himantopus''), [[occhione]] (''Burhinus oedicnemus''), [[pernice di mare]] (''Glareola pratincola''), [[gabbiano corso]] (''Larus audouinii''), [[gabbiano corallino]] (''Larus melanocephalus''), [[gabbiano roseo]] (''Larus genei''), [[sterna zampenere]] (''Gelochelidon nilotica''), [[Hydroprogne caspia|sterna maggiore]] (''Sterna caspia''), tutte le specie di [[strigidi|rapaci notturni]] (Strigiformes), [[ghiandaia marina]] (''Coracias garrulus''), tutte le specie di [[picchio|picchi]] (Picidae), [[gracchio corallino]] (''Pyrrhocorax pyrrhocorax'');
 
Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, definendone criteri ed orientamenti (l'articolo 14 ne stabilisce le modalità), la cui pianificazione<ref name= INFS>Per la pianificazione faunistico-venatoria, Stato, Regioni e Province si avvalgono del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora sezione dell'[[Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale|ISPRA]], organo tecnico-scientifico di ricerca e consulenza.</ref> dettagliata spetta alle Province, che predispongono i piani faunistico-venatori per zone omogenee, ovvero suddivisioni del territorio in ambiti territoriali e comprensori alpini.
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.}}
 
=== Il ruolo delle Regioni ===
L'articolo 2, comma 2, stabilisce quale fauna selvatica non è oggetto della tutela:
[[File:Divieto di caccia in Emilia Romagna.jpg|thumb|Cartello che indica una zona di ripopolamento e cattura, Emilia-Romagna.]]
{{quote|Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.}}
Ogni piano faunistico-venatorio stabilito dalla Regione ha una durata di cinque anni e definisce<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 L. 157/92] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120202062004/http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 |data=2 febbraio 2012 }} - Art. 10, comma 8.</ref>:
 
== Licenza di caccia ==
In Italia per essere abilitati all'esercizio dell'attività venatoria è indispensabile il possesso della [[Licenza di porto di armi in Italia|licenza di porto di fucile]]<ref>[http://www.commissariatodips.it/tipologia.php?straidtip=111&stridtematica=111&stridstanza=110#2 Licenza di porto di fucile per uso venatorio]</ref> ad uso caccia. Per ottenere la licenza sono necessari:
* certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione del ''Tiro a Segno Nazionale''<ref>[http://www.uits.it/sezioni.asp Unione Nazionale Tiro a Segno]</ref> a superamento della prova di tiro;
* certificato anamnestico (comprovante l'idoneità psicofisica) rilasciato dal medico di famiglia o dalla A.S.L. di competenza;
* superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, in forma scritta e orale, da tenersi presso la provincia di residenza. L'esame prevede quesiti su cinque materie, quali zoologia, normativa, armi e balistica, agricoltura e primo soccorso.
La licenza di porto di fucile può essere concessa solo a coloro abbiano requisiti di affidabilità tali da usare un'arma e che abbiano la fedina penale pulita, oltre che l'assenza di segnalazioni di polizia.
Una volta ottenuta la licenza di porto di fucile, per esercitare la caccia è necessario provvedere al pagamento annuale della tassa governativa sul porto d'armi, le tasse a favore della regione e della provincia di competenza e della polizza assicurativa per sé e per il proprio ausiliare (uno o più cani da caccia).
L'assicurazione di caccia, che può contenere diverse clausole a seconda della tipologia, è obbligatoria ed ha lo scopo di tutelare la responsabilità civile durante l'attività. Devono essere coperti gli infortuni del cacciatore stesso, morte, danni arrecati a terzi (cose o persone), infortunio o morte del proprio ausiliare. Il porto d'armi per uso caccia ha una durata di 6 anni e per essere rinnovato è necessario presentare, entro la data di scadenza, domanda di rinnovo alla questura di competenza, fornendo gli stessi certificati al momento del rilascio, eccetto la certificazione di abilitazione all'esercizio venatorio (esame).
L'ottenimento della licenza di porto di fucile per uso caccia consente al cacciatore di esercitare le seguenti forme di caccia:
* caccia vagante in zona Alpi (alcune regioni richiedono una speciale autorizzazione ed un ulteriore esame per accedere a tale forma di caccia);
* caccia da appostamento fisso;
* nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge (157/92) e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata;
Per ''altre forme di attività venatoria consentite dalla legge'' si intende la caccia in ATC (Ambito Territoriale di caccia) non da appostamento fisso le seguenti:
Le forme di caccia consentite, eccetto nel caso di scelta dell'appostamento fisso sono :
* caccia vagante all'avifauna migratoria
* caccia alla beccaccia e/o beccaccino e alla piccola stanziale (con cane da ferma);
* caccia da appostamento temporaneo;
* caccia alla lepre;
* caccia alla volpe
* caccia al cinghiale, sia al singolo, sia in battuta, sia in braccata (in base alle normative regionali)
Altre forme di caccia consentite dalla legge e per le quali è necessario sostenere apposito esame di abilitazione son le seguenti:
* caccia di selezione agli ungulati
* caccia alla tipica piccola alpina (alcune regioni chiedono un'abilitazione particolare per cacciare le sei specie incluse nella definizione ovvero : [[Fagiano di monte]], [[Gallo cedrone]], [[Lepre variabile]], [[Coturnice]], [[Pernice bianca]] e [[Francolino di monte]])
 
== Mezzi di caccia ==
In Italia la caccia è consentita solo con i seguenti mezzi: [[fucile]], [[arco (arma)|arco]] e [[falconeria|falco]]. Ogni altro mezzo è severamente vietato.
La caccia di selezione può essere svolta con fucile o con arco, ma non con il falco. La caccia con fucile viene esercita con armi lunghe a ricarica manuale o semiautomatica e:
* a [[canna liscia]] o anima liscia (fucile), di [[Calibro (arma)|calibro]] non superiore a 12 (si ricorda che un calibro 8 è maggiore di un 12) e con un massimo di due colpi nel caricatore in caso di arma semi-automatica, ulteriormente limitato ad un colpo solo per la caccia in Zona Alpi (più uno in canna);
* a [[canna rigata]] o anima rigata (carabina), di calibro non inferiore a 5,6&nbsp;mm (misurato tra due pieni di passo) e altezza del [[bossolo]] a vuoto non inferiore a 40&nbsp;mm.
L'uso di [[fucile mitragliatore|fucili automatici]] è vietato, così come l'uso di [[Armi ad aria compressa|carabine ad aria compressa]], in quanto classificate come armi sportive. La caccia con la [[Balestra (arma)|balestra]] è severamente vietata, dato che è un'arma troppo silenziosa adatta alla caccia di frodo (bracconaggio) e può causare una morte non immediata al selvatico, e quindi dolore inutile, risultando la scelta del mezzo non etica.
 
La caccia agli ungulati è consentita con munizione esclusivamente a palla unica (no munizione spezzata).
 
== Forme di caccia ==
=== Caccia vagante ===
La vagante è una forma di caccia da esercitarsi preferibilmente con un ausiliare, costituito dal [[cane da caccia|cane da ferma o da cerca]]. Essa consiste nello spostarsi sul territorio in cerca della preda, tipicamente [[galliformi]], [[scolopacidi]] o [[anatidi]], uccelli di abitudini terrestri, ovvero che si spostano prevalentemente a terra, per procurarsi il cibo, rifugiarsi, ecc. Proprio per questo motivo risulta difficile scovarli in volo, quindi è indispensabile l'impiego del cane, che con l'olfatto sviluppato è in grado di scovare l'animale a terra e indicarne la presenza ''fermandosi'' in prossimità di essa, o facendolo involare nel caso si tratti del cane da cerca. Occasionalmente può essere esercitata col cane da ferma anche la caccia alla lepre.
 
=== Caccia di attesa ===
La caccia di attesa consiste nell'aspettare il passaggio del selvatico senza nascondersi, o utilizzando cespugli, alberi, o usando richiami vivi consentiti.
 
=== Caccia da appostamento ===
La caccia di appostamento si effettua da appostamento fisso o da appostamento temporaneo. È fisso quando l'appostamento è costituito in muratura e con materiale che rimane più di un giorno. Tale metodo non è consentito in Sicilia e in altre regioni d'Italia.
È temporaneo quello costituito da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano durata superiore ad una giornata di caccia.Quando l'appostamento necessita di preparazione di sito e nel terreno vi sono colture, occorre, il consenso anche verbale del proprietario o del conduttore. Non sono consentiti fini di lucro.
 
=== Caccia alla lepre ===
La caccia alla lepre è una forma di caccia che si esercita con l'ausilio di cani da seguita (segugi) addestrati per fiutare e seguire le tracce delle lepri sino a scovarle e metterle in fuga, in modo che possano trovarsi a distanza di tiro utile dai cacciatori. Può essere esercitata sia in pianura, sia in montagna, con cacciatori appostati oppure in forma vagante.
 
=== Caccia al capriolo ===
Il capriolo è cacciato quasi esclusivamente nella forma della caccia di selezione, che per essere praticata richiede il superamento di uno specifico esame di abilitazione per la caccia agli [[ungulati]]. Essa è praticata principalmente come strumento di controllo della fauna e per motivi scientifico sanitari. Data la vastità del suo arenile in Italia viene cacciato su tutto l'arco alpino (ove vi risiede la maggioranza dei caprioli, su quasi tutto l'arco appenninico settentrionale e nelle pianure tosco-emiliane, oltre che zone limitrofe agli arenili sopracitati. I calibri che sono soliti utilizzare per praticare questa caccia sono piccoli, vista la stazza dell'animale. Questo tipo di caccia viene svolta in differenti periodi differenziati per zona (Alpi o Pianura/Appennino) e per classi di tiro (ovvero Maschio, Femmina e Piccolo dell'anno) : nella zona faunistica delle Alpi viene cacciato nel periodo autunnale compreso tra settembre e dicembre (con un'anticipazione possibile per i maschi e chiusura dei maschi nel periodo 15 novembre-15 dicembre), nelle altre zone viene cacciato il maschio nel periodo 1 giugno-15 luglio e 15 agosto-30 settembre (normalmente le regioni/provincie scelgono una porzione di tempo all'interno del periodo e il periodo 15 luglio- 15 agosto viene sospesa per il periodo degli amori), la femmina e il piccolo dell'anno è possibile cacciarli nel periodo 1 gennaio- 15 marzo (salvo limitazioni di provincie/regioni).
 
=== Caccia alla volpe ===
La caccia alla volpe è una forma di caccia che si esercita con l'ausilio di cani da seguita (segugi) addestrati per fiutare e seguire le tracce delle volpi sino a scovarle e metterle in fuga, in modo che possano trovarsi a distanza di tiro utile dai cacciatori. Può essere esercitata sia in pianura, sia in montagna, con cacciatori appostati oppure in forma vagante.
La caccia alla volpe può essere fatta anche con l'utilizzo di cani da tana appositamente addestrati che fanno fuggire le volpi dagli accessi secondari dove sono appostati i cacciatori.
Può essere fatta anche al singolo, ovvero all'aspetto. Sempre più spesso la volpe viene cacciata in interventi di controllo per evitare il prolificare della specie che è dannosa sugli altri piccoli mammiferi, vista la scomparsa della predazione secolare dell'uomo dovuta alle sue pellicce pregiate che ne assicurava un controllo.
 
=== Caccia al cinghiale ===
La caccia al cinghiale è consentita in forma collettiva o singola e più recentemente anche in caccia di selezione (vedi paragrafo seguente sulla caccia di selezione). Le forme collettive si distinguono in braccata, girata e battuta.
 
La caccia al singolo è fatta da singoli cacciatori (o comunque un numero non superiore a 3), con o senza cani, con l'uso di fucili ad anima liscia o rigata, principalmente con l'uso di cani che "segnano" il selvatico e permettono l'avvicinamento del cacciatore al fine di trovare una posizione di tiro e colpire il selvatico; vi è compresa nella forma di caccia anche il tiro mattiniero e serale e la ricerca vagante del cinghiale, compresa la partenza accidentale del selvatico mentre si svolge un altro tipo di caccia
La braccata è la forma collettiva di caccia al cinghiale maggiormente diffusa. Essa consiste nella ricerca e messa in fuga dei cinghiali da parte di una muta di cani appositamente addestrati (segugi e numerose altre razze) e gestiti da canai o canettieri, in modo tale che li dirigano verso il fronte di poste (appostamenti), dove attendono i cacciatori armati.
 
La girata è una forma di caccia collettiva, che prevede l'impiego di un solo cane altamente specializzato, detto limiere, e del suo conduttore per seguire le tracce del cinghiale, scovarlo e metterlo in fuga verso il fronte di cacciatori appostati. Rispetto alla braccata, il numero di persone coinvolte nella girata è nettamente minore.
 
La battuta è una forma di caccia collettiva che prevede l'impiego di sole persone, in cui un fronte di ''battitori'' spinge, facendo rumore, i cinghiali verso il fronte di poste.
 
In tutte queste forme, le armi impiegate per l'abbattimento dei cinghiali sono fucili calibro 12 con munizioni a ''palla asciutta'', oppure carabine con munizioni di calibro non inferiore a 5,6 mm, inoltre si sta affermando di apposite ottiche di mira.
 
=== Caccia di selezione ===
Per esercitare la caccia di selezione agli [[ungulati]] selvatici italiani, la cui legge permette la caccia ovvero [[cinghiale]], [[capriolo]], [[daino]], [[cervo]], [[camoscio]] e [[muflone]], è necessario sostenere uno specifico esame di abilitazione, successivamente all'esame della licenza di porto di fucile ad uso caccia. Tale esame, da sostenersi nella provincia di competenza che ne definisce le modalità, in generale prevede una prova scritta e orale su biologia, comportamento e riconoscimento delle specie di ungulato oggetto di caccia selettiva, unitamente ad una prova pratica su campo di tiro<ref>Una prova pratica di tiro con carabina munita di ottica consiste nel mettere a bersaglio un certo numero di colpi a distanze di tiro differenti (in genere 100 m, 200 m o anche 300 m). La prova è verificata dai commissari di tiro e dalle Guardie provinciali che assistono e si considera superata nel momento in cui l'esaminando mette a bersaglio il numero di colpi prestabilito e il suo comportamento nel maneggiare l'arma è giudicato idoneo alla sicurezza per sé e per gli altri. Le prove di tiro sono organizzate in poligoni per tiro di lunga distanza selezionati dalla provincia, oppure in campi di tiro appositamente adibiti a esami e taratura periodica dell'arma.</ref>, indetta dalla provincia. Per sostenere l'esame è necessario avere ricevuto una specifica preparazione, ottenibile mediante un corso di formazione per cacciatore esperto di ungulati<ref>Tali corsi possono essere organizzati da province o da associazioni e federazioni venatorie.</ref>. Il corso ha una frequenza obbligatoria e si pone l'obiettivo di aumentare la cultura venatoria e il livello di conoscenza della specie e della biologia. Su tali corsi, nonostante l'assenza di una normativa chiara a livello nazionale, vi è una ricca normativa regionale e molte linee guida dell'ISPRA che regolamentano le modalità dei corsi, ai fini di creare una base comune per dare de facto una valenza nazionale al titolo del corso.
Ciascun neo-cacciatore di selezione deve essere in grado di saper riconoscere e individuare il capo selezionato per l'abbattimento che gli è stato assegnato, oltre a possedere l'abilità necessaria ad eseguire un abbattimento il più possibile netto dell'animale.
 
La caccia di selezione può essere esercitata dal singolo cacciatore con arco o con fucile ad anima rigata ([[carabina]]), preferibilmente munito di ottica (cannocchiale): tale attrezzatura permette un tiro di precisione che assicuri un efficace abbattimento del capo selezionato, assegnato al cacciatore. La caccia di selezione con l'arco viene effettuata con [[arco compound|archi ''compound'']], che per legge sono equiparati a fucili ad un solo colpo.
 
Il numero di capi prelevabili da ciascun cacciatore è variabile, a seconda del piano d'abbattimento annuale stabilito dalla Provincia per ciascun comprensorio alpino o ambito territoriale, il quale viene elaborato in base ai risultati dei censimenti annuali eseguiti sulle popolazioni di ungulato presenti sul territorio di pertinenza.
 
=== Caccia con il falco ===
La caccia con il falco ([[falconeria]]) viene effettuata con l'utilizzo di un rapace diurno che, a seconda della specie, può essere impiegato per cacciare in volo o a terra diverse specie di uccelli e di [[lagomorfi]] di cui è consentito l'abbattimento. I rapaci notturni non possono essere utilizzati in quanto in Italia la caccia notturna, in qualsiasi forma, è vietata.
Per la normativa, la caccia con il falco è considerata una ''forma esclusiva'' di caccia vagante.
 
== Organi normativi ==
In Italia l'attività venatoria è regolamentata dalla legge n.157 dell' 11 febbraio 1992 ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio''<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.}}</ref>, che costituisce fonte normativa primaria di carattere nazionale. Essa stabilisce mediante l'articolo 3, che ''Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142. in conformità alla legge statale''.
La presente Legge riporta espressamente il recepimento delle norme europee nell'articolo 4, che cita quanto segue: ''Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.''
 
In base alla [[legge costituzionale]] 18 ottobre [[2001]] n.3, che ha modificato l'articolo 117 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]],
la potestà legislativa in materia di caccia, non essendo espressamente riservata alla legislazione dello Stato, spetta alle regioni. Tuttavia, poiché lo Stato si è riservato
la potestà legislativa in tema di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, il potere delle regioni in materia venatoria è in parte limitato.
La limitazione non esiste per le regioni a statuto speciale in quanto esse hanno la potestà legislativa in tema di ambiente e hanno propri Corpo Forestale e Polizia Provinciale.
 
=== Pianificazione faunistico-venatoria ===
La caccia viene esercitata sul territorio agro-silvo-pastorale, concetto introdotto con la L. 157/1992 (art. 10), che tuttavia non ne stabilisce criteri e modalità precise per la sua identificazione, ma rimette tale competenza alle Regioni, cui spetta inoltre il compito di pianificazione faunistico-venatoria finalizzata
 
{{quote|per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 L.157/92] - Art. 10, comma 1.</ref>|}}
 
Ciascuna Regione deve destinare una quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica in cui è vigente il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. Il territorio ricadente nella zona delle Alpi di ciascuna regione, è una zona faunistica a sé stante e il territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione è nella percentuale dal 10 al 20 per cento.
La percentuale massima globale destinabile alla caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie) è del 15 per cento.
 
Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, definendone criteri ed orientamenti (l'articolo 14 ne stabilisce le modalità), la cui pianificazione<ref name= INFS >Per la pianificazione faunistico-venatoria, Stato, Regioni e Province si avvalgono del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora sezione dell'[[ISPRA]], organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza.</ref> dettagliata spetta alle Province, che predispongono i piani faunistico-venatori per zone omogenee, ovvero suddivisioni del territorio in ambiti territoriali e comprensori alpini.
 
==== Attività delle Regioni ====
Ogni piano faunistico-venatorio stabilito dalla Regione ha una durata di 5 anni e definisce<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 L. 157/92] - Art. 10, comma 8.</ref>:
* la tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna;
* i criteri di coordinamento dei piani faunistici elaborati dalle singole Province;
* le linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
* i criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico venatorie, agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
* le linee guida di indennizzo per gli agricoltori e i danni arrecate alle loro attività economiche, per la tutela ede il ripristino degli habitat e per l’incrementol'incremento della fauna;
* l'individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale che necessitano di particolare tutela;
* le linee guida di intervento per il ripristino degli equilibri faunistici;
* i criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;
* i criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (L. n. 157/92, art. 13, comma 3) fino al raggiungemmoraggiungimento della specifica quota percentuale;
* le linee guida regolamentanti la caccia in aree a regolamento specifico (ZPS).
 
==== AttivitàIl ruolo delle Province ====
Nel rispetto dei criteri dettati dai Pianipiani faunistico-venatori regionali, le amministrazioni provinciali provvedono a emanare i Pianipiani faunistico-venatori provinciali, anch’essianch'essi aventi la durata di 5cinque anni. In essi le Province definiscono<ref>[{{Cita web |url=http://gis.sienaprovincia.consorzioterrecablate.it/?q=pfvp |titolo=Piano Faunistico Venatorio Provinciale] |accesso=9 agosto 2014 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140809231342/http://gis.sienaprovincia.consorzioterrecablate.it/?q=pfvp |dataarchivio=9 agosto 2014 |urlmorto=no }}</ref>:
* la tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna;
* i criteri di coordinamento dei piani faunistici elaborati dalle singole Province;
* le linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
* i criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico -venatorie, agrituristico -venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
* le linee guida di indennizzo per gli agricoltori e i danni arrecate alle loro attività economiche, per la tutela ede il ripristino degli habitat e per l’incrementol'incremento della fauna;
* l'individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale che necessitano di particolare tutela;
* le linee guida di intervento per il ripristino degli equilibri faunistici;
* i criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;
* i criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (L. n. 157/92, art. 13, comma 3) fino al raggiungemmoraggiungimento della specifica quota percentuale;
* le linee guida regolamentanti la caccia in aree a regolamento specifico (ZPS).
 
== Requisiti ==
=== La licenza venatoria ===
Per esercitare l'attività è necessario essere in possesso di [[abilitazione]] all'esercizio dell'attività venatoria, a seguito di superamento di apposito esame innanzi ad una commissione nominata dalla Regione in ciascun [[capoluogo di provincia]].
 
L'[[Abilitazione|esame di abilitazione]] prevede una prova scritta ed una orale, da tenersi presso la [[Provincia (Italia)|provincia italiana]] di [[Residenza (diritto)|residenza]]. L'esame prevede quesiti su cinque materie, quali [[zoologia]], normativa, armi e balistica, agricoltura e [[primo soccorso]].
 
=== Licenza di porto di fucile ===
È necessario, altresì, essere in possesso di [[Licenza di porto di armi in Italia#Licenza di porto di fucile per uso di caccia|licenza di porto di fucile per uso caccia]]<ref>[http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/34/zn5_06_005.html#_ART0022 § 5.6.5 - L. 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190304135428/http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/34/zn5_06_005.html#_ART0022 |data=4 marzo 2019 }} Art. 22 legge 11 febbraio 1992, n. 157 da edizionieuropee.it]</ref>. Per ottenerla sono necessari:
 
* certificato di idoneità psicofisica, a cura dell'ufficiale sanitario della [[Azienda sanitaria locale|ASL]] di competenza, cui va consegnato il certificato anamnestico rilasciato, da non più di tre mesi, dal medico curante (di famiglia);
* certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione dell'[[Unione Italiana Tiro a Segno]] a superamento della prova di tiro (per coloro che non abbiano eventualmente svolto il [[servizio militare di leva in Italia]]);
 
La licenza di porto di fucile può essere concessa solo a coloro che abbiano requisiti di affidabilità tali da maneggiare un'arma e che abbiano la fedina penale pulita, oltre che l'assenza di segnalazioni di polizia. Una volta ottenuta la licenza di porto di fucile, per esercitare la caccia è necessario provvedere al pagamento annuale della tassa governativa sul porto d'armi, le tasse a favore della regione e della provincia di competenza e della polizza assicurativa per sé e per il proprio ausiliare (uno o più cani da caccia). L'assicurazione di caccia, che può contenere diverse clausole a seconda della tipologia, è obbligatoria ed ha lo scopo di tutelare la responsabilità civile durante l'attività. Devono essere coperti infortuni del cacciatore stesso, morte, danni arrecati a terzi (cose o persone), infortunio o morte del proprio ausiliare. Il porto d'armi per uso caccia ha una durata di cinque anni (sei per quelli rilasciati fino al 13 settembre 2018) e per essere rinnovato necessita della presentazione, entro la data di scadenza, di una domanda alla questura di competenza, con allegato l'aggiornamento del certificato di idoneità psicofisica.
 
La licenza di porto di fucile per uso caccia consente di esercitare le seguenti forme di caccia:
 
*''Vagante in zona Alpi'' (alcune regioni richiedono una speciale autorizzazione e un ulteriore esame per accedere a tale forma di caccia);
*''Da appostamento fisso'';
*''Altre forme di attività venatoria consentite dalla legge'' praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata;
 
Per "altre forme di attività venatoria consentite dalla legge" si intende la caccia in ATC (''Ambito Territoriale di Caccia'') non da appostamento fisso.
Le forme di caccia consentite, eccetto nel caso di scelta dell'appostamento fisso, sono:
* caccia vagante all'avifauna migratoria;
* caccia alla beccaccia e/o beccaccino e alla piccola stanziale (con cane da ferma);
* caccia da appostamento temporaneo;
* caccia alla lepre;
* caccia alla volpe;
* caccia al cinghiale, sia al singolo sia in battuta sia in braccata (in base alle normative regionali);
* caccia di selezione agli [[ungulati]];
* caccia alla tipica piccola alpina (alcune regioni chiedono un'abilitazione particolare per cacciare le sei specie incluse nella definizione, ovvero: [[Lyrurus tetrix|fagiano di monte]], [[Tetrao urogallus|gallo cedrone]], [[Lepus timidus|lepre variabile]], [[Alectoris graeca|coturnice]], [[Lagopus muta|pernice bianca]] e [[Tetrastes bonasia|francolino di monte]]).
 
=== I mezzi consentiti ===
La caccia è consentita solo con [[fucile]], [[arco (arma)|arco]] e [[falconeria|falco]]. La caccia agli ungulati è consentita con munizione esclusivamente a palla unica, non a munizione spezzata. Ogni altro mezzo è severamente vietato. La caccia di selezione può essere svolta con fucile o con arco, ma non con il falco. La caccia con fucile viene esercita con armi lunghe a ricarica manuale o semiautomatica e:
 
* a [[canna liscia]] o anima liscia (fucile), di [[Calibro (arma)|calibro]] non superiore a 12g (si ricorda che un calibro 8g è maggiore di un 12g) e con un massimo di due colpi nel caricatore in caso di arma semi-automatica, ulteriormente limitato a un colpo solo per la caccia in Zona Alpi (più uno in canna);
* a [[canna rigata]] o anima rigata (carabina), di calibro uguale 5,6&nbsp;mm (misurato tra due pieni di passo) e lunghezza del [[bossolo]] a vuoto non inferiore a 40&nbsp;mm, oppure di calibro superiore a 5,6&nbsp;mm a prescindere dalla lunghezza del bossolo.
 
Ogni altro tipo d'arma è vietato, con particolare riguardo a:
 
* armi da guerra: ovvero [[fucile mitragliatore|automatiche]], vietate in assoluto ai privati in Italia;
* armi corte: ovvero con canna inferiore ai 300&nbsp;mm o lunghezza totale inferiore ai 600&nbsp;mm;
* armi sportive: così classificate dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia;
* armi in categoria B9 (ex B7): ovvero semiautomatiche che somigliano ad armi automatiche;
* armi ad aria compressa: ovvero in grado di espellere, mediante l'azione di un gas compresso, un proiettile con un'energia in volata superiore ad 1 [[joule]];
* [[Balestra (arma)|balestra]]: essa, a causa della sua silenziosità, è un'arma particolarmente adatta alla caccia di frodo (bracconaggio).
 
== Porto di fucile e mercato venatorio italiano ==
Il mercato dei fucili da caccia in Italia è parte integrante del settore armiero nazionale, con una forte tradizione manifatturiera legata al Made in Italy. Nel 2023 il comparto ha contribuito a un giro d'affari di circa 8 miliardi di euro, trainato in gran parte dalle esportazioni (oltre il 90%), soprattutto verso gli Stati Uniti. Nonostante il calo del numero di cacciatori, l’Italia resta un punto di riferimento grazie a marchi storici come Beretta e Benelli, apprezzati per l’eccellenza tecnica e il design dei loro prodotti.<ref>{{Cita web|url=https://www.beretta.com/it-it|sito=www.beretta.com|accesso=2025-06-03}}</ref><ref>{{Cita web|lingua=it-IT|url=https://italiainsights.it/ricerche-di-mercato/industria/il-mercato-dei-fucili-da-caccia-in-italia/|titolo=il mercato dei fucili da caccia in Italia|sito=Italia Insights|accesso=2025-06-03}}</ref>
 
== Specie cacciabili e periodi di caccia generali ==
Le specie di fauna selvatica cacciabili e i relativi periodi in cui è consentito cacciarli,cacciarle sono riportati di seguito<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=18}}</ref>.
 
=== Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre ===
* [[Galliformes|Galliformi]]: [[QuagliaCoturnix coturnix|quaglia (''Coturnix coturnix'')]], [[StarnaPerdix perdix|starna (''Perdix perdix'')]], [[PerniceAlectoris rossarufa|pernice rossa (''Alectoris rufa'')]], [[PerniceAlectoris sardabarbara|pernice sarda (''Alectoris barbara'')]].
* [[Columbidae|Columbidi]]: [[Streptopelia turtur|tortora comune (''Streptopelia turtur'')]].
* [[Turdidae|Turdidi]]: [[Turdus merula|merlo (''Turdus merula'')]].
* [[Passeridae|Passeridi]]: [[AllodolaAlauda arvensis|allodola (''Alauda arvensis'')]].
* [[Lagomorpha|Lagomorfi]]: [[LepreLepus comuneeuropaeus|lepre comune (''Lepus europaeus'')]], [[LepreLepus sardacapensis|lepre sarda (''Lepus capensis'')]], [[ConiglioOryctolagus selvaticocuniculus|coniglio selvatico (''Oryctolagus cuniculus'')]], [[MinilepreSylvilagus floridanus|minilepre (''SilvilagusSylvilagus floridamusfloridanus'')]].
 
=== Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio ===
* [[Turdidae|Turdidi]]: [[Turdus pilaris|cesena (''Turdus pilaris'')]], [[TordoTurdus bottacciophilomelos|tordo bottaccio (''Turdus philomelos'')]], [[TordoTurdus sasselloiliacus|tordo sassello (''Turdus iliacus'')]].
* [[Galliformes|Galliformi]]: [[FagianoPhasianus colchicus|fagiano comune (''Phasianus colchicus'')]];
* [[Anatidae|Anatidi]]: [[GermanoAnas realeplatyrhynchos|germano reale (''Anas platyrhynchos'')]], [[AlzavolaAnas crecca|alzavola (''Anas crecca'')]], [[CanapigliaMareca strepera|canapiglia (''AnasMareca strepera'')]], [[Porciglione|porciglioneMareca (''Rallus aquaticus'')]], [[Fischionepenelope|fischione (''AnasMareca penelope'')]], [[CodoneAnas acuta|codone (''Anas acuta'')]], [[MarzaiolaSpatula querquedula|marzaiola (''AnasSpatula querquedula'')]], [[MestoloneSpatula clypeata|mestolone (''AnasSpatula clypeata'')]], [[MoriglioneAythya ferina|moriglione (''Aythya ferina'')]], [[Aythya fuligula|moretta (''Aythya fuligula'')]].
* [[Rallidae|Rallidi]]: [[FolagaFulica atra|folaga (''Fulica atra'')]], [[GallinellaRallus daquaticus|porciglione ('acqua'Rallus aquaticus'')]], [[Gallinula chloropus|gallinella d'acqua (''Gallinula chloropus'')]];
* [[Scolopacidae|Scolopacidi]]: [[Gallinago gallinago|beccaccino (''Gallinago gallinago'')]], [[Lymnocryptes minimus|frullino (''Lymnocryptes minimus'')]], [[BeccacciaScolopax rusticola|beccaccia (''Scolopax rusticola'')]].
* [[Charadriidae|CaradridiCaradriidi]]: [[Philomachus pugnax|combattente (''Philomachus pugnax'')]], [[PavoncellaVanellus vanellus|pavoncella (''Vanellus vanellus'')]].
* [[Columbidae|Columbidi]]: [[ColombaccioColumba palumbus|colombaccio (''Columba palumbus'')]].
* [[Corvidae|Corvidi]]: [[Corvus corone|cornacchia nera (''Corvus corone'')]], [[Corvus cornix|cornacchia grigia (''Corvus cornix'')]], [[Garrulus glandarius|ghiandaia (''Garrulus glandarius'')]], [[Pica pica|gazza (''Pica pica'')]].
* [[Canidae|Canidi]]: [[Vulpes vulpes|volpe (''Vulpes vulpes'')]].
 
=== Specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre ===
* [[Galliformes|Galliformi]]: [[PerniceLagopus biancamuta|pernice bianca (''Lagopus mutus'')]], [[FagianoLyrurus di montetetrix|fagiano di monte (''Tetrao tetrix'')]], [[CoturniceAlectoris graeca|coturnice (''Alectoris graeca'')]].
* [[Bovidae|Bovidi]]: [[CamoscioRupicapra alpinorupicapra|camoscio alpino (''Rupicapra rupicapra'')]], [[MufloneOvis musimon|muflone (''Ovis musimon'')]], con esclusione della popolazione sarda.
* [[Cervidae|Cervidi]]: [[Capreolus capreolus|capriolo (''Capreolus capreolus'')]], [[Cervus elaphus|cervo (''Cervus elaphus'')]], [[Dama dama|daino (''Dama dama'')]].
* [[Lagomorpha|Lagomorfi]]: [[Lepus timidus|lepre biancavariabile (''Lepus timidus'')]].
 
=== Specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º novembre al 31 gennaio ===
* [[Suidae|Suidi]]: [[CinghialeSus scrofa|cinghiale (''Sus scrofa'')]].
 
=== Numero di capi ===
Il numero di capi di fauna selvatica cacciabile che ciascun cacciatore può prelevare nelle giornate di caccia è stabilito dalle Regioni, sentito l'organo di consulenza scientifica (INFS, oggi ISPRA<ref name= INFS />), come da comma 4 dell'articolo 18 della L. n. 157/92 e s.m.i.:
{{quote|Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.}}
 
== Spazi, limiti e norme comportamentali ==
La Legge n. 157/92 specifica le limitazioni e le norme comportamentali che un cacciatore è tenuto ad osservare, pena sanzioni penali o amministrative a seconda del reatofatto commesso.
 
==== Giorni e orari ====
Ciascun cacciatore può esercitare la caccia per 55 giornate aper stagione venatoria e con un limite di tre giorni alla settimana (due giorni in Sardegna), adcon l'esclusione del martedì e del venerdì che sono giorni di ''silenzio venatorio''<ref>Durante i giorni di silenzio venatorio non è consentito neppure il tiro di campagna (sparo all'aperto) - vedi p. 39 [http://www.earmi.it/diritto/faq/Sintesi_dicembre_2009_a5.pdf Sintesi del diritto delle armi] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120104172118/http://earmi.it/diritto/faq/Sintesi_dicembre_2009_a5.pdf |data=4 gennaio 2012 }}</ref>, per cui nessun cacciatore, per nessun motivo può andare a caccia. Gli orari di caccia e le date di apertura e chiusura per ciascuna specie sono rese note sul calendario venatorio regionale, pubblicato prima dell'inizio della stagione di caccia.
 
Il mancato rispetto degli orari prestabiliti e dei tre giorni prescelti per esercitare la caccia (all'infuori di quelli di silenzio venatorio) comporta l'applicazione di sanzioni amministrative (pecuniarie).
Gli orari concessi per la caccia sono, in via principalegenerale, da un'ora prima dell'alba fino al tramonto, salva la caccia di selezione, che è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto, e la caccia alla beccaccia oed al beccaccino, che viene vietata in orario serale.
 
==== Spazi e distanze ====
Ciascun cacciatore è tenuto a rispettare i limiti spaziali imposti dalla legge<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 L. 157/92] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120202062004/http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 |data=2 febbraio 2012 }} - Articolo 21.</ref>. La caccia si esercita nel territorio agro-silvo-pastorale, per il quale è stata pianificata l'attività venatoria.
 
Entro tale territorio ''non è consentito l'esercizio venatorio'' nelle seguenti aree:
* aie e corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
* zone nel raggio di 100 mmetri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
* entro il raggio di 100 mmetri da macchine operatrici agricole in funzione.;
* entro la fascia di distanza inferiore a 50 mmetri (per lato) da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccetto le strade poderali ed interpoderali.;
* entro una distanza di 1000 mmetri da tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.
 
''Non è consentito l'atto di sparare'' da distanza inferiore a 150 m con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi ad anima rigata, in direzione di:
''Non è consentito l'atto di sparare'' da distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi ad anima rigata, in direzione di:
* immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
* vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccetto quelle poderali ed interpoderali;
* funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione;
* stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione del territorio agro-silvo-pastorale.
 
==== Reati =previsti ===
I seguenti fatti sono reati e quindi sono perseguibili con sanzioni penali, che prevedono l'arresto eed un'ammenda, di entità dipendente dal reato commesso:
* Caccia in periodo di divieto generale (dalla chiusura del periodo di caccia all'apertura);
* Abbattimento, cattura o detenzione di uccelli e mammiferi ''particolarmente protetti'';
* Abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso, camoscio d'abruzzo, cervo sardo e muflone sardo;
* Caccia esercitata in Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, riserve naturali, giardini urbani e campi adibiti ad attività sportive;
* Esercizio dell'[[uccellagione]] (cattura di uccelli con reti);
* Caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì);
* Abbattimento, cattura o detenzione di esemplari appartenenti alle specie non cacciabili di fauna tipica stanziale alpina;
* Abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o [[fringillidi]] in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;
* Caccia con l'ausilio di richiami vietati;
* Caccia da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
* Commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica.
Per l'[[imbalsamazione]] e la [[tassidermia]] sono previste le stesse sanzioni per l'abbattimento delle specie protette o particolarmente protette.
 
* caccia in periodo di divieto generale (dalla chiusura del periodo di caccia all'apertura);
Bisogna considerare che, spesso di fatto, la presenza di reati penale diventa motivo ostativo al rinnovo del porto d'armi.
* abbattimento, cattura o detenzione di uccelli e mammiferi ''particolarmente protetti'';
* abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso, camoscio appenninico, cervo sardo e muflone sardo;
* caccia esercitata in parchi nazionali, parchi naturali regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, riserve naturali, giardini urbani e campi adibiti ad attività sportive;
* esercizio dell'[[uccellagione]] (cattura di uccelli con reti); è proibito anche vendere o detenere reti da [[uccellagione]] e trappole per la cattura e/o uccisione di fauna selvatica, pena arresto e ammenda (sanzione penale)<ref>Art. 21, comma 1, lettere v) e z) della L. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art15!vig=|DL 157/92 e s.m.i.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210604080759/https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1992-02-11%3B157~art15%21vig=%7CDL |data=4 giugno 2021 }}</ref>.
* La caccia notturna non è consentita, in nessuna forma<ref>L. 157/92 e s.m.i. - art. 31, comma 1, lettera g) "sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari (...)"</ref>.
* caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì);
* abbattimento, cattura o detenzione di esemplari appartenenti alle specie non cacciabili di fauna tipica stanziale alpina;
* abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;
* caccia con l'ausilio di richiami vietati;
* caccia da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
* commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica.
 
Inoltre, per l'[[imbalsamazione]] e la [[tassidermia]] sono previste le stesse sanzioni per l'abbattimento delle specie protette o particolarmente protette.
== Statistiche sulla caccia ==
 
== Vigilanza venatoria ==
 
La principale autorità competente sul territorio in materia di caccia è la [[Provincia]], che può avvalersi di:
* agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni, a cui è attribuita la qualifica di agenti di [[polizia giudiziaria]] e di [[pubblica sicurezza]];
* appartenenti alle [[forze di polizia italiane]];
* [[guardiaparco]] dei parchi nazionali e regionali;
* [[Guardaboschi|forestali]] e campestri (inclusa la [[Compagnia barracellare]] in Sardegna);
* guardie private limitatamente ed esclusivamente presso territori di caccia privati ([[guardia particolare giurata]]);
* [[guardie ecologiche volontarie]] e [[Guardia venatoria volontaria|guardie venatorie volontarie]] riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome (solo nelle Regioni in cui tale figura è prevista)<ref>Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria</ref>;
* [[Guardia zoofila|guardie zoofile volontarie]] che prestano servizio presso l'[[Ente nazionale per la protezione degli animali]] (ENPA)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1992|mese=2|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio|articolo=37|originale=|data=|nolink=}}</ref>.
 
== Dati e statistiche ==
=== Praticanti ===
Negli [[anni 1990|anni novanta]] più del 60% dei cacciatori italiani era collocato nella fascia d'età 30-49 anni, a cui si aggiungeva un 20% di cacciatori fino a 29 anni. Nel corso degli anni, il livello di istruzione dei cacciatori è migliorato e, nel complesso, il livello rimane leggermente superiore ai dati nazionali per gli uomini in età lavorativa. Fra i cacciatori italiani, la categoria professionale più diffusa è quella operaia, seguita da quella di lavoratore dipendente, commercianti, lavoratori autonomi e pensionati. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei cacciatori, la regione italiana con più cacciatori è la Toscana, seguita da Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia<ref>{{cita pubblicazione|1=Manuel de la Chasse en Europe|editore=[[Federazione europea delle associazioni per la caccia e la conservazione|FACE]]|anno=1995|lingua=fr|url=http://www.face.eu/sites/default/files/italy.fr_.pdf|titolo=Copia archiviata|accesso=11 settembre 2018|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151029064743/http://www.face.eu/sites/default/files/italy.fr_.pdf|dataarchivio=29 ottobre 2015|urlmorto=no}}</ref>.
In [[Italia]] il numero dei cacciatori è in progressiva diminuzione<ref name='istat2000'>[[Istituto nazionale di statistica]], ''[http://www.istat.it/dati/catalogo/20040329_02/vol_coltivagricole.pdf Coltivazioni agricole, foreste e caccia]'', anno 2000, pagina 179</ref><ref>[http://www.apcom.net/news/rss/20100901_134001_4abe5dc_96179.html Sempre meno con doppietta al braccio, dal 1980 è crollo] da [[APCOM]]</ref> essendo passati dai {{tutto attaccato|1 701 853}} del [[1980]]<ref>[[Istituto nazionale di statistica]], ''Annuario Statistico Italiano'', anno 1980</ref> (3,0% dell'allora popolazione italiana) ai {{tutto attaccato|751 876}} del [[2007]]<ref>[[Istituto nazionale di statistica]], ''[http://www.istat.it/dati/catalogo/20091120_00/PDF/cap13.pdf Annuario Statistico Italiano]'', anno 2007, pagina 342</ref> (1,2% dell'attuale [[Demografia d'Italia|popolazione italiana]]) con un calo netto del 55,8% (57,9% in rapporto alla popolazione italiana) e ''"tale fenomeno va attribuito principalmente alla perdita di attrattiva della caccia evidente soprattutto tra le giovani generazioni particolarmente sensibili alle [[Ambientalismo|tematiche ambientali]]"''<ref name='istat2000'/>. Attualmente la maggior parte dei cacciatori ha un'età compresa tra i 65 e i 78 anni<ref>
 
elaborazione Coldiretti, su dati Istat e Federcaccia ([http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Caccia-Fauna-Selvatica/Pagine/QuantisonoicacciatoriinItalia.aspx Coldiretti, Quanti sono i cacciatori in Italia?])</ref> e l'età media è in aumento a causa del mancato ricambio generazionale<ref name='istat2000'/><ref>[http://www.cacciaepesca.it/storia-della-caccia.php La storia della caccia]</ref><ref>[http://archivio.carta.org/rivista/settimanale/2006/31/31maestrofucile.pdf Maestro fucile]</ref><ref>[http://archiviostorico.corriere.it/1999/settembre/19/Caccia_sempre_meno_doppiette_via_co_0_9909194412.shtml Caccia, sempre meno doppiette al via]</ref><ref>[http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/caccia_pesca/visualizza_asset.html_537394610.html Caccia e pesca]</ref>.
In [[Italia]] il numero dei cacciatori è in progressiva diminuzione<ref name='istat2000'>[[Istituto nazionale di statistica]], ''[http://www.istat.it/dati/catalogo/20040329_02/vol_coltivagricole.pdf Coltivazioni agricole, foreste e caccia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101114015557/http://www.istat.it/dati/catalogo/20040329_02/vol_coltivagricole.pdf |data=14 novembre 2010 }}'', anno 2000, pagina 179</ref><ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.apcom.net/news/rss/20100901_134001_4abe5dc_96179.html Sempre meno con doppietta al braccio, dal 1980 è crollo] |data=febbraio 2018 |bot=InternetArchiveBot }} da [[APCOM]]</ref> essendo passati dai {{tutto attaccato|1 701 853}} del [[1980]]<ref>[[Istituto nazionale di statistica]], ''Annuario Statistico Italiano'', anno 1980</ref> (3,0% dell'allora popolazione italiana) ai {{tutto attaccato|751 876}} del [[2007]]<ref>[[Istituto nazionale di statistica]], ''[http://www.istat.it/dati/catalogo/20091120_00/PDF/cap13.pdf Annuario Statistico Italiano] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101114094105/http://www.istat.it/dati/catalogo/20091120_00/PDF/cap13.pdf |data=14 novembre 2010 }}'', anno 2007, pagina 342</ref> (1,2% dell'attuale [[Demografia d'Italia|popolazione italiana]]) con un calo netto del 55,8% (57,9% in rapporto alla popolazione italiana) e ''"tale fenomeno va attribuito principalmente alla perdita di attrattiva della caccia evidente soprattutto tra le giovani generazioni particolarmente sensibili alle [[Ambientalismo|tematiche ambientali]]"''<ref name='istat2000'/>. Attualmente la maggior parte dei cacciatori ha un'età compresa tra i 65 e i 78 anni<ref>elaborazione Coldiretti, su dati Istat e Federcaccia ([http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Caccia-Fauna-Selvatica/Pagine/QuantisonoicacciatoriinItalia.aspx Coldiretti, Quanti sono i cacciatori in Italia?] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111226040635/http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Caccia-Fauna-Selvatica/Pagine/QuantisonoicacciatoriinItalia.aspx |data=26 dicembre 2011 }})</ref> e l'età media è in aumento a causa del mancato ricambio generazionale<ref name='istat2000'/><ref>[http://www.cacciaepesca.it/storia-della-caccia.php La storia della caccia] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111226034736/http://www.cacciaepesca.it/storia-della-caccia.php |data=26 dicembre 2011 }}</ref><ref>{{collegamento interrotto|1=[http://archivio.carta.org/rivista/settimanale/2006/31/31maestrofucile.pdf Maestro fucile] |data=febbraio 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://archiviostorico.corriere.it/1999/settembre/19/Caccia_sempre_meno_doppiette_via_co_0_9909194412.shtml |titolo=Caccia, sempre meno doppiette al via |accesso=2 febbraio 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110827152647/http://archiviostorico.corriere.it/1999/settembre/19/Caccia_sempre_meno_doppiette_via_co_0_9909194412.shtml |dataarchivio=27 agosto 2011 |urlmorto=no }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/caccia_pesca/visualizza_asset.html_537394610.html |titolo=Caccia e pesca |accesso=2 febbraio 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110211190547/http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/caccia_pesca/visualizza_asset.html_537394610.html |dataarchivio=11 febbraio 2011 |urlmorto=sì }}</ref>.
 
I dati Istat sulle licenze di caccia<ref>{{Cita web |url=http://www3.istat.it/dati/catalogo/20070817_00/testointegrale.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=13 ottobre 2016 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20101113233218/http://www.istat.it/dati/catalogo/20070817_00/testointegrale.pdf |dataarchivio=13 novembre 2010 |urlmorto=sì }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www.cacciailcacciatore.org/info/opposizione.html |titolo=Copia archiviata |accesso=13 ottobre 2016 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161013215741/http://www.cacciailcacciatore.org/info/opposizione.html |dataarchivio=13 ottobre 2016 |urlmorto=no }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www3.istat.it/dati/catalogo/20101119_00/PDF/cap13.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=13 ottobre 2016 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161013215643/http://www3.istat.it/dati/catalogo/20101119_00/PDF/cap13.pdf |dataarchivio=13 ottobre 2016 |urlmorto=sì }}</ref><ref>{{cita web |url=http://www.asr-lombardia.it/ASR/ambiente-e-territorio/tutela-e-valorizzazione-dellambiente/regioni-italiane/tavole/1475/ |titolo=Copia archiviata |accesso=13 ottobre 2016 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161013144738/http://www.asr-lombardia.it/ASR/ambiente-e-territorio/tutela-e-valorizzazione-dellambiente/regioni-italiane/tavole/1475/ |dataarchivio=13 ottobre 2016 }}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.lastampa.it/2017/03/11/italia/cronache/si-spara-sempre-pi-spesso-ma-solo-il-ha-licenze-per-difesa-9XImmz5TVAZdZ2LosNiASM/pagina.html|titolo=|accesso=25 settembre 2017|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170925230014/http://www.lastampa.it/2017/03/11/italia/cronache/si-spara-sempre-pi-spesso-ma-solo-il-ha-licenze-per-difesa-9XImmz5TVAZdZ2LosNiASM/pagina.html|dataarchivio=25 settembre 2017|urlmorto=no}}</ref>:
 
{{#chart:Licenze di caccia in Italia.Line.chart}}
 
{|class="wikitable" style="text-align:right"
!Anno!!licenze
|-
|1980||1&nbsp;701&nbsp;853
|-
|1981||1&nbsp;685&nbsp;105
|-
|1982||1&nbsp;622&nbsp;321
|-
|1983||1&nbsp;593&nbsp;151
|-
|1984||1&nbsp;585&nbsp;709
|-
|1985||1&nbsp;574&nbsp;873
|-
|1986||1&nbsp;571&nbsp;630
|-
|1987||1&nbsp;564&nbsp;492
|-
|1988||1&nbsp;500&nbsp;986
|-
|1989||1&nbsp;481&nbsp;028
|-
|1990||1&nbsp;446&nbsp;935
|-
|1991||1&nbsp;315&nbsp;946
|-
|1992||1&nbsp;135&nbsp;228
|-
|1993||1&nbsp;023&nbsp;157
|-
|1994||966&nbsp;586
|-
|1995||901&nbsp;006
|-
|1996||874&nbsp;627
|-
|1997||809&nbsp;983
|-
|1998||796&nbsp;019
|-
|1999||821&nbsp;455
|-
|2000||801&nbsp;835
|-
|2001||791&nbsp;848
|-
|2002||800&nbsp;457
|-
|2003||797&nbsp;934
|-
|2004||806&nbsp;395
|-
|2005||792&nbsp;032
|-
|2006||765&nbsp;404
|-
|2007||751&nbsp;876
|-
|2015
|774&nbsp;679
|}
 
Nel 2017 il numero di cacciatori, secondo il ''Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia'' stilato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, era di 477&nbsp;330; tale dato però non comprendeva i cacciatori delle regioni Lazio e Marche, che non avevano fornito i dati al predetto Ministero.
 
I cacciatori italiani sono raggruppati in associazioni venatorie di categoria
{| class="wikitable"
|-
! Associazione venatoria !! Numero associati
|-
| [[Federazione italiana della caccia|Federcaccia]] || 400&nbsp;000
|-
| Libera Caccia || 100&nbsp;000
|-
| Enalcaccia || 80&nbsp;000
|-
| Arci Caccia || 50&nbsp;000
|-
| ANUU- Migratoristi || 30&nbsp;000
|-
| Italcaccia || 15&nbsp;000
|-
| Ente Produttori Selvaggina ||11&nbsp;000
|}
 
===Recupero ambientale===
Ogni cacciatore deve dedicare 2/3 giornate l'anno al recupero ambientale, solitamente organizzate dalle associazioni venatorie, in cui si effettuano pulizie, sfalci e sistemazioni in territorio agro-silvo-pastorale, in base alle necessità riscontrate per il luogo. I cacciatori da appostamento fisso dedicano queste giornate alla sistemazione ed alla pulizia della struttura e dell'ambiente di pertinenza.
 
=== Incidenti ===
Incidenti in Italia, durante l'attività venatoria, che hanno comportato il ferimento o la morte di persone (cacciatori e non):
{|class="wikitable" style="text-align:right"
!Stagione!!Feriti!!Morti!!Totale
|-
|2008/2009||94<ref name="larepubblica">{{Cita news|pubblicazione=[[La Repubblica (quotidiano)|la Repubblica]]|autore=Margherita D'Amico|titolo=La caccia uccide anche gli uomini|data=1º novembre 2012|url=http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/01/news/la_caccia_uccide-45733214/|accesso=29 agosto 2014|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140903062015/http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/01/news/la_caccia_uccide-45733214/|dataarchivio=3 settembre 2014|urlmorto=no}}</ref>||42<ref name="larepubblica"/>||136
|-
|2009/2010||86<ref name="larepubblica"/>||31<ref name="larepubblica"/>||117
Riga 234 ⟶ 288:
|2010/2011||75<ref name="larepubblica"/>||25<ref name="larepubblica"/>||100
|-
|2011/2012||75<ref name="lastampa">{{Cita news|pubblicazione=[[La Stampa]]|autore=Rossana Vallino|titolo=Caccia: perché il referendum|data=17 marzo 2012|url=http://www.lastampa.it/2012/03/17/cultura/opinioni/l-editoriale-dei-lettori/caccia-perch-il-referendum-XCZS2EVDAMJRYSfOzwFM9J/pagina.html|accesso=29 agosto 2014|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140903074513/http://www.lastampa.it/2012/03/17/cultura/opinioni/l-editoriale-dei-lettori/caccia-perch-il-referendum-XCZS2EVDAMJRYSfOzwFM9J/pagina.html|dataarchivio=3 settembre 2014|urlmorto=sì}}</ref>||11<ref name="lastampa"/>||86
|-
|2014/2015||66<ref name="larepubblica2">{{Cita news|pubblicazione=[[La Repubblica (quotidiano)|la Repubblica]]|titolo=Chiusa la stagione di caccia: quest'anno 22 morti e 66 feriti|data=30 gennaio 2015|url=http://www.repubblica.it/ambiente/2015/01/30/news/caccia_il_bilancio-106149660/|accesso=11 febbraio 2015|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150205193459/http://www.repubblica.it/ambiente/2015/01/30/news/caccia_il_bilancio-106149660/|dataarchivio=5 febbraio 2015|urlmorto=no}}</ref>||22<ref name="larepubblica2"/>||88
|-
|2015/2016
|67
|17
|84<ref>{{Cita web|url=http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2016/01/30/caccia-stagione-si-chiude-domenica-finora-16-morti_c2ad9086-c549-4636-8021-f4e7f32b9246.html|titolo=Caccia: stagione si chiude domenica, 17 morti - Ambiente&Energia|sito=ANSA.it|data=2016-01-30|lingua=it|accesso=2022-06-29}}</ref>
|-
|2018/2019
|50
|12
|62<ref>{{Cita web|url=https://www.bighunter.it/Caccia/ArchivioNews/tabid/204/newsid730/25208/Default.aspx|titolo=Stagione caccia 2018 - 19, in calo del 33% gli incidenti mortali - BigHunter|sito=www.bighunter.it|accesso=2022-06-29}}</ref>
|-
|2019/2020
|58
|24
|82<ref>{{Cita web|url=http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2020/01/29/wwfstagione-della-caccia-si-chiude-con-15-morti-e-49-feriti_f1f69e15-b328-4bde-a112-13c7c945f2f7.html|titolo=La stagione della caccia si chiude ancora una volta con 'un bollettino di guerra' - Ambiente & Energia|sito=ANSA.it|data=2020-01-29|lingua=it|accesso=2022-06-29}}</ref>
|-
|2020/2021
|48
|14
|62<ref>{{Cita web|url=https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2021/03/04/caccia-avc-14-morti-e-48-feriti-nella-stagione-2020-2021_5dff22cd-3b1c-468b-8194-49f27c9dff3d.html|titolo=Caccia: Avc, 14 morti e 48 feriti nella stagione 2020-2021 - Ambiente & Energia|sito=ANSA.it|data=2021-03-04|lingua=it|accesso=2022-06-29}}</ref>
|-
|2021/2022
|54
|13
|67<ref>{{Cita web|url=https://iocaccio.it/migliorano-i-dati-sugli-incidenti-la-caccia-si-fa-sempre-piu-sicura/|titolo=Migliorano i dati sugli incidenti, la caccia si fa sempre più sicura • IoCaccio.it|autore=<img Alt='' Src='https://Secure.gravatar.com/Avatar/Fd07adf678344198c892488886df0832?s=70, #038;d=mm, #038;r=g' Srcset='https://Secure.gravatar.com/Avatar/Fd07adf678344198c892488886df0832?s=140, #038;d=mm, #038;r=g 2x' class='avatar avatar-70 photo' height='70' width='70' /> Egidio Righetti ha detto|sito=IoCaccio.it|data=2022-02-03|lingua=it-IT|accesso=2022-06-29}}</ref>
|}
 
== I movimenti di opposizione ==
=== Opposizione alla caccia ===
[[File:Sit-in-no-ddl-orsi (3742261595).jpg|miniatura|destra|Una manifestazione anticaccia.]]
In Italia secondo alcuni sondaggi<ref>[http://www.cacciailcacciatore.org/download/dossier_sondaggi.pdf sondaggio SWG del 2001]</ref><ref>[http://www.oltrelaspecie.org/download/Sondaggio-abacus-caccia-2003.pdf sondaggio Abacus del 2003]</ref><ref>[http://www.enpa.it/it/uffici/sondaggio_caccia.zip sondaggio Eurisko del 2005]</ref><ref>[http://download.repubblica.it/pdf/2010/caccia2010.pdf sondaggio Ipsos del 2010]</ref><ref>[http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2013-25a-edizione sondaggio Eurispes del 2013]</ref> la maggior parte dei cittadini è contraria alla caccia o richiede particolari restrizioni sulle normative che regolano l'attività venatoria.
In Italia nel corso degli [[anni 1990]] sono stati proposti tre quesiti [[referendum|referendari]] per inasprire le norme che regolano la caccia, nessuno dei quali però raggiunse il quorum necessario del 50%:
 
Nel* corso3 degligiugno [[anni 1990|anni novanta]]: sono[[Referendum statiabrogativi propostiin treItalia [[del 1990#Disciplina della caccia|referendum]] per inasprirel'inasprimento ledelle norme chenella regolanodisciplina ladella caccia,]] nessuno(affluenza: dei43,4%, qualifavorevoli: però92,2%, raggiunse il quorumcontrari: necessario del 507,8%:);
* 3 giugno [[1990]]: [[Referendum abrogativi in Italia del 1990#Accesso dei cacciatori a fondi privati|referendum per l'inasprimentoil delledivieto normedi nellaaccesso disciplinaai dellacacciatori caccia,ai fondi privati]] (affluenza: 4342,49%, favorevoli: 92,23%, contrari: 7,87%);
* 315 giugno [[19901997]]: [[Referendum abrogativi in Italia del 1997#Accesso dei cacciatori a fondi privati|referendum per il divieto di accesso ai cacciatori ai fondi privati,]] (affluenza: 4230,92%, favorevoli: 9280,39%, contrari: 719,71%;).
* 15 giugno [[1997]]: referendum per il divieto di accesso ai cacciatori ai fondi privati, affluenza: 30,2%, favorevoli: 80,9%, contrari: 19,1%.
Due dei referendum furono proposti con l'intento di abrogare l'articolo 842<ref>
[[s:Codice civile/Libro III/Titolo II|Codice Civile]], Articolo 842, ''Caccia e pesca: Ilil proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, <br/>a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. <br/>Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.''
</ref> del [[codice civile italiano]], particolarmente criticato dalle associazioni anticaccia. Secondo l'articolo 842, il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che non si tratti di un terreno coltivato<ref>coltura in atto: significa che il passaggio di uomini e animali può danneggiare il raccolto. Anche un frutteto si dice "coltura in atto" quando i frutti sono ''pendenti'', ovvero visibili sulla pianta e danneggiabili dai pallini da caccia.</ref>, oppure il fondo sia recintato lungo l'intero perimetro (con una rete metallica o un muro di altezza non inferiore a 1,20 metri) o delimitato da corsi d'acqua perenni (il cui letto deve essere profondo almeno 1,50 metri e largo non meno di 3 metri)<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=15}}, comma 8, L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.</ref>.
a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
 
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.''
Secondo alcuni sondaggi condotti negli [[anni 2000]], la maggior parte dei cittadini è contraria alla caccia o comunque richiede particolari restrizioni sulle normative che regolano l'attività venatoria<ref>{{Cita web |url=http://www.cacciailcacciatore.org/download/dossier_sondaggi.pdf |titolo=sondaggio SWG del 2001 |accesso=2 febbraio 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20111226040317/http://www.cacciailcacciatore.org/download/dossier_sondaggi.pdf |dataarchivio=26 dicembre 2011 |urlmorto=no }}</ref><ref>[http://www.oltrelaspecie.org/download/Sondaggio-abacus-caccia-2003.pdf sondaggio Abacus del 2003] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070928021644/http://www.oltrelaspecie.org/download/Sondaggio-abacus-caccia-2003.pdf |data=28 settembre 2007 }}</ref><ref>[http://www.enpa.it/it/uffici/sondaggio_caccia.zip sondaggio Eurisko del 2005] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111226043154/http://www.enpa.it/it/uffici/sondaggio_caccia.zip |data=26 dicembre 2011 }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://download.repubblica.it/pdf/2010/caccia2010.pdf |titolo=sondaggio Ipsos del 2010 |accesso=2 febbraio 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100331015759/http://download.repubblica.it/pdf/2010/caccia2010.pdf |dataarchivio=31 marzo 2010 |urlmorto=no }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2013-25a-edizione |titolo=sondaggio Eurispes del 2013 |accesso=6 febbraio 2013 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181209132729/http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2013-25a-edizione |dataarchivio=9 dicembre 2018 |urlmorto=no }}</ref>. Un [[Referendum piemontese sulla caccia|referendum]] in merito a modifiche restrittive su una [[legge regionale|legge]] sulla caccia della [[Regione Piemonte]] (la n. 70 del 1996<ref>Legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 - on-line sulla [http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=70&LEGGEANNO=1996 ARIANNA - Banca dati della normativa regionale] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150524194048/http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=70&LEGGEANNO=1996 |data=24 maggio 2015 }}</ref>) convocato per il 3 giugno 2012 venne annullato a causa dell'abrogazione della legge stessa da parte del [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]] piemontese, avvenuta esattamente un mese prima della consultazione (3 maggio 2012)<ref>''Caccia, approvato l'emendamentoche fa saltare il referendum di giugno'', articolo di [[La Stampa]] on-line su [http://www.lastampa.it/2012/05/03/cronaca/caccia-approvato-l-emendamentoche-fa-saltare-il-referendum-di-giugno-j5kIc06VuE8v83FYyvQOSO/pagina.html /www.lastampa.it] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150524194118/http://www.lastampa.it/2012/05/03/cronaca/caccia-approvato-l-emendamentoche-fa-saltare-il-referendum-di-giugno-j5kIc06VuE8v83FYyvQOSO/pagina.html |data=24 maggio 2015 }}</ref>.
</ref>
del [[Codice civile italiano|codice civile]], particolarmente criticato dalle associazioni anticaccia. Secondo l'articolo 842 il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia,
a meno che non si tratti di un terreno coltivato<ref>coltura in atto: significa che il passaggio di uomini e animali può danneggiare il raccolto. Anche un frutteto, si dice coltura in atto quando i frutti sono ''pendenti'', ovvero visibili sulla pianta e danneggiabili dai pallini da caccia.</ref>, oppure il fondo sia recintato lungo l'intero perimetro (con una rete metallica o un muro di altezza non inferiore a 1,20 metri) o delimitato da corsi d'acqua perenni (il cui letto deve essere profondo almeno 1,50 metri e largo non meno di 3 metri)<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=15}}, comma 8, L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.</ref>.
 
== Effetti ecologicisull'ecosistema ==
=== Positivi ===
Alcune specie animali erbivore, a causa dell'assenza di predatori nel loro territorio, tendono a creare [[popolazione biologica|popolazioni]] non in grado di autoregolare la propria consistenza numerica, che in condizioni favorevoli tende quindi ad aumentare in maniera insostenibile per l'[[ambiente (biologia)|ambiente]], causandoprovocando danni alle attività umane, soprattutto in campo [[agricoltura|agricolo]]. Tale fenomeno si verifica soprattutto nelle specie appartenenti al gruppo degli [[Ungulato|ungulati]], tipicamente il [[Sus scrofa|cinghiale]], il [[Dama dama|daino]], il [[Ovis musimon|muflone]], il [[Capreolus capreolus|capriolo]], il [[Cervus elaphus|cervo]], il [[Rupicapra rupicapra|camoscio alpino]], e lo [[Capra ibex|stambecco]] (quest'ultimo specie non cacciabile in Italia). La caccia selettiva può rappresentare un importante fattore di contenimento di tali specie<ref name= mammalia3>*Boitani L., Lovari S., Vigna Taglianti A. ''Mammalia III'', Calderini, 2003</ref>, in quanto, se la specie è ben conosciuta, attraverso un'efficace pianificazione, è possibile gestire correttamente una popolazione, attraverso l'[[abbattimento selettivo]] degli individuiesemplari. Tale pianificazione è realizzata da zoologi.<ref name= mammalia3/>. Altro importante problema è rappresentato dalla volpe, che tende ad eliminare molti piccoli uccelli nidificanti a terra e, più in generale, i nidi, oltre che i piccoli mammiferi, fin anche a predare piccoli di cinghiale e capriolo. Vi sono anche uccelli che tendono a fare danni ai coltivi, oltre che ad invadere nicchie ecologiche altrui, minacciando numerosi endemismi a forte rischio di estinzione<ref name="Manuale per il Cacciatore di Montagna">Manuale per il Cacciatore di Montagna, Università di Torino e Provincia di Belluno</ref>.
Altro importante problema è la volpe che tende ad eliminare molti piccoli uccelli di terra nidificanti, e più in generale i nidi, oltre che i mammiferi piccoli, fino anche a predare piccoli di cinghiale e capriolo; ciò è dovuto alla progressiva scomparsa di questo tipo di caccia che ne costituiva un valido fattori limitante.
Vi sono, anche, uccelli definiti nocivi, che tendono a fare danni ai coltivi oltre che invadere nicchie ecologiche altrui, minacciando numerosi endemismi a forte rischio di estinzione.<ref name= "Manuale per il Cacciatore di Montagna"> Manuale per il Cacciatore di Montagna, Università di Torino e Provincia di Belluno </ref>
 
Più in generale, bisogna considerare che il progressivo abbandono dei coltivi, soprattutto in ambienti di bassa e media montagna (con accenni all'alta montagna nei limiti di quota del bosco) eed in territorio collinare, con la ripresa del bosco, e la scomparsa delle praterie, ha determinato forti cambiamenti nella fauna italiana. Basti pensare all'aumento degli ungulati eed laalla diminuzione dei galliformi (soprattutto alpini),: chei primi cercano sostanze grezze nel bosco, a differenza dei galliformi, che vivono invece in una debole forma di parassitismo verso l'uomo, ovvero hanno bisogno di una particolare cura del territorio.<ref name= "Manuale per il Cacciatore di Montagna" />. Nulla nel territorio è ormai allo stato naturale, vista la presenza dell'uomo, che ha modificato l'ambiente a suo vantaggio, e tale affermazione trova risposta anche nella composizione della fauna italiana. In particolare, vi sono peculiari endemismi (tra cui i relitti glaciali) che si sono conservati grazie al contributo involontario dell'uomo, ovvero endemismi che hanno prolificato e si sono espansi grazie all'opera dell'uomo, specie che sono minacciate ora dalla trasformazione del territorio che ha visto la ricomparsa di predatori, ovvero il loro aumento, che con la concomitanza della diminuzione delle risorse trofiche, ovvero ambienti vocati alla specie, porta al rischio di estinzione, locale o totale, della specie.
A tal fine la caccia, sia come controllo della specie sia come fucina di dati scientifici, ha un apporto fondamentale<ref name="Manuale per il Cacciatore di Montagna"/>.
Nulla nel territorio è ormai allo stato naturale vista la presenza dell'uomo che ha modificato l'ambiente a suo vantaggio, e tale affermazione trova risposta anche nella composizione della fauna italiana.
In particolare vi sono particolare endemismi (tra cui i relitti glaciali) che si sono conservate grazie al contributo involontario dell'uomo, ovvero particolare endemismi che hanno prolificato e si sono espanse grazie all'opera dell'uomo, specie che sono minacciate ora dalla trasformazione del territorio che ha prodotto la presenza di predatori, ovvero il loro aumento, che con la concomitanza della diminuzione delle risorse trofiche, ovvero ambienti vocati alla specie, porta al rischio di estinzione, locale o totale, della specie.
A tal fine la caccia, sia come controllo della specie, sia come fucina di dati scientifici, ha un apporto fondamentale.<ref name= "Manuale per il Cacciatore di Montagna" />
 
=== Negativi ===
La caccia viene in genere consentita solo a specie le cui popolazioni sono stabili ed in buona salute. L'eccezione principale è la caccia agli [[migrazione|uccelli migratori]], le cui popolazioni coprono areali vasti, che spesso interessano Paesi differenti e, pertanto, il loro studio risulta difficoltoso. Per tale motivo è difficile stimare la loro reale consistenza numerica e i dati delle ricerche scientifiche sono relativamente scarsi. Di conseguenza anche la sostenibilità di questa forma di caccia è ancora poco chiara, così come i danni arrecati agli uccelli migratori. Autorevoli pubblicazioni scientifiche dimostrano che è opportuno correlare l'intensità del prelievo delle specie migratorie all'effettiva consistenza delle popolazioni<ref name= statobiodiversita>*Blasi C., Boitani L., La Posta S., Manes F., Marchetti M. ''Stato della biodiversita in Italia - Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità'' Palombi editori, 2005</ref>. L'Italia, inoltre, è un crocevia di rotte di specie migratorie e un prelievo eccessivo durante la migrazione può avere effetti sulla consistenza delle specie a livello continentale<ref name= statobiodiversita/><ref name= ornitologiaitaliana>*Brichetti P., Fracasso G. ''Ornitologia italiana'', Perdisa editori, 2003</ref>. A tal fine, è interessante la creazione di progetti di coordinamento europei al fine di coordinare il prelievo, oltre che lo studio dei prelievi sotto il profilo scientifico. Alcune specie protette ed alcune specie cacciabili di uccelli sono molto rassomiglianti per morfologia e piumaggio e non sempre nella situazione di caccia il discernimento è inequivocabile e questo può portare ad abbattimenti accidentali di [[Specie a rischio|specie in pericolo]] di [[estinzione]]<ref name= statobiodiversita/>.
==== Diretti ====
La caccia viene in genere consentita solo a specie le cui popolazioni sono stabili ed in buona salute. L'eccezione principale è la caccia agli [[migrazione|uccelli migratori]], le cui popolazioni coprono areali vasti, che spesso interessano Stati differenti e pertanto il loro studio risulta difficoltoso. Per tale motivo è difficile stimare la loro reale consistenza numerica e i dati delle ricerche scientifiche sono relativamente scarsi. Di conseguenza anche la sostenibilità di questa forma di caccia è ancora poco chiara, così come i danni arrecati agli uccelli migratori. Autorevoli pubblicazioni scientifiche dimostrano che è opportuno correlare l'intensità del prelievo delle specie migratorie all'effettiva consistenza delle popolazioni<ref name= statobiodiversita>*Blasi C., Boitani L., La Posta S., Manes F., Marchetti M. ''Stato della biodiversita in Italia - Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità'' Palombi editori, 2005</ref>. L'Italia, inoltre, è un crocevia di rotte di specie migratorie e un prelievo eccessivo durante la migrazione può avere effetti sulla consistenza delle specie a livello continentale<ref name= ornitologiaitaliana>*Brichetti P., Fracasso G. ''Ornitologia italiana'', Perdisa editori, 2003</ref><ref name= statobiodiversita />. A tal fine è interessante la creazione di progetti di coordinamento europei al fine di coordinare il prelievo, oltre che lo studio dei prelievi sotto il profilo scientifico.
 
Inoltre, alcune specie, come fino a tempi recenti la [[Alectoris graeca|coturnice]] ed il [[Tetrao urogallus|gallo cedrone]], sono cacciabili, in virtù di tecniche di caccia tradizionali, nonostante la consistenza delle loro popolazioni sia scarsa e che siano specie in declino e, quindi, che questa pratica sia poco o per nulla sostenibile<ref name= statobiodiversita/><ref name= ornitologiaitaliana/>.
Alcune specie protette ed alcune specie cacciabili di uccelli sono molto rassomiglianti per morfologia e piumaggio e non sempre nella situazione di caccia il discernimento è inequivocabile e questo può portare ad abbattimenti accidentali di [[Specie a rischio|specie in pericolo]] di [[estinzione]]<ref name= statobiodiversita />.
Recenti studi editti da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ente governativo deputato allo scopo, tramite l'analisi dei carnieri di caccia, dei censimenti alle specie in questione e le nuove regolamentazioni adottate a protezione delle specie, uniti alla minor pressione venatoria, hanno fatto ripartire la presenza e la consistenza numerica delle specie nei loro arenili storici. Inoltre, si è reso palese che la maggiore causa del declino della tipica alpina stanziale sia dovuta all'abbandono della montagna ed alle predazione di mammiferi ed uccelli opportunisti, che predano le uova e/o le classi giovani, unita ad un minor tasso di successo riproduttivo<ref name="Manuale per il Cacciatore di Montagna"/><ref>studi ISPRA</ref><ref>Linee guida per la gestione della tipica alpina - Regione Piemonte</ref>.
 
Uno degli impatti indiretti più gravi della caccia è la dispersione nel suolo e nelle acque interne di grandi quantità di piombo, che secondo recenti studi scientifici è causa di avvelenamenti mortali ([[saturnismo]]) in varie specie animali<ref>{{Cita news|autore=Massimo Piacentino|titolo=Piombo che uccide|pubblicazione=Il Forestale|editore=[[Corpo forestale dello Stato]]|data=gennaio/febbraio 2009|url=http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.d2cc8fa045433cdbb0e7/P/BLOB%3AID%3D1086|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151216123338/http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.d2cc8fa045433cdbb0e7/P/BLOB%3AID%3D1086|dataarchivio=16 dicembre 2015|urlmorto=no}}</ref><ref>{{Cita news|autore=Alessandro Andreotti|autore2=Fabrizio Borghesi|titolo=Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni|editore=[[Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale]]|data=ottobre 2012|url=http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20121202171516/http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf|dataarchivio=2 dicembre 2012|urlmorto=no}}</ref>. Recentemente è sempre più diffuso l'impiego di pallini di acciaio, che però richiedono armi particolari per poter essere usati, per cui si suppone che serviranno diversi anni prima di vedere un impiego generalizzato di queste munizioni. {{chiarire|Alcuni Stati}} hanno già vietato l'uso dei pallini in piombo in tutto o in parte del loro territorio.
Inoltre alcune specie, come fino a tempi recenti la [[Alectoris graeca|coturnice]] ed il [[Tetrao urogallus|gallo cedrone]], sono cacciabili, in virtù di tecniche di caccia tradizionali, nonostante la consistenza delle loro popolazioni sia scarsa e che siano specie in declino e, quindi, che questa pratica sia poco o per nulla sostenibile<ref name= ornitologiaitaliana /><ref name= statobiodiversita />.
Recenti studi editti da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ente governativo deputato allo scopo, tramite l'analisi dei carnieri di caccia, dei censimenti alle specie in questione e le nuove regolamentazioni adottate a protezione delle specie, uniti alla minor pressione venatoria, hanno fatto ripartire la presenza e la consistenza numerica delle specie nei loro arenili storici. Inoltre si è reso palese che la maggiore causa del declino della tipica alpina stanziale sia dovuta all'abbandono della montagna e alle predazione di mammiferi e uccelli opportunisti, che predano le uova e/o le classi giovani, unita ad un minor tasso di successo riproduttivo<ref> studi ISPRA</ref><ref name= "Manuale per il Cacciatore di Montagna" />
<ref>Linee guida per la gestione della tipica alpina - Regione Piemonte </ref>
 
Un altro impatto indiretto che ha causato danni gravi, gravissimi o talvolta disastrosi alle popolazioni [[autoctono (biologia)|autoctone]] è l'[[inquinamento genetico]], nonché l'introduzione di [[Specie aliena|specie aliene]]. Questo è avvenuto ad esempio con il cinghiale che, portato quasi all'estinzione nel secondo dopoguerra, è stato poi "rinsanguato" con esemplari di ceppo centroeuropeo caratterizzati da grosse dimensioni e prolificità assai più elevata di quelli di ceppo mediterraneo, con conseguenti problemi di sovrappopolazione<ref name= mammalia3/>. Anche la [[Lepus corsicanus|lepre appenninica]] ha subito un fortissimo inquinamento genetico (che l'ha quasi portata all'estinzione) da parte della [[Lepus europaeus|lepre europea]] a causa dei ripopolamenti fatti senza le necessarie garanzie di purezza del materiale immesso<ref name= mammalia2>*Amori G., Contoli L., Nappi A. ''Mammalia II'', Calderini, 2008</ref>. Tra le vere e proprie specie aliene introdotte per la caccia si possono ricordare il [[Colinus virginianus|colino della Virginia]]<ref name= ornitologiaitaliana /> e la [[Sylvilagus floridanus|minilepre]]<ref name= mammalia2/>, che hanno stabilito popolazioni [[specie naturalizzata|naturalizzate]] in varie parti del nord Italia.
==== Indiretti ====
A tal fine, vi è una convergenza tra ISPRA e regolamentatori regionali/provinciali al fine di porre in atto misure venatorie atte ad eradicare le specie alloctone, ovvero bloccarne l'aumento di arenile, tramite corposi piani di tiro selettivo (daino e muflone) e forte deregolamentazione con carnieri alti (minilepre e piccola selvaggina staziale).
Uno degli impatti indiretti più gravi della caccia è la dispersione nel suolo e nelle acque interne di grandi quantità di piombo, che secondo recenti studi scientifici è causa di avvelenamenti mortali ([[saturnismo]]) in varie specie animali<ref>{{Cita news|autore=Massimo Piacentino|titolo=Piombo che uccide|pubblicazione=Il Forestale|editore=[[Corpo forestale dello Stato]]|data=gennaio/febbraio 2009|url=http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/serveattachment.php/l/it/D/D.d2cc8fa045433cdbb0e7/P/BLOB%3AID%3D1086|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140213114827/http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/serveattachment.php/l/it/D/D.d2cc8fa045433cdbb0e7/P/BLOB%3AID%3D1086|dataarchivio=13 febbraio 2014|urlmorto=no}}</ref><ref>{{Cita news|autore=Alessandro Andreotti|autore2=Fabrizio Borghesi|titolo=Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni|editore=[[Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale]]|data=ottobre 2012|url=http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20121202171516/http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf|dataarchivio=2 dicembre 2012|urlmorto=no}}</ref>. Recentemente è sempre più diffuso l'impiego di pallini di acciaio, che però richiedono armi particolari per poter essere usati per cui si suppone che serviranno diversi anni prima di vedere un impiego generalizzato di queste munizioni. {{chiarire|Alcuni stati}} già hanno vietato l'uso dei pallini in piombo in tutto o o in parte del loro territorio.
 
== Riferimenti normativi ==
Un altro impatto indiretto che ha causato danni gravi, gravissimi o talvolta disastrosi alle popolazioni [[autoctono (biologia)|autoctone]] è l'[[inquinamento genetico]] nonché l'introduzione di [[Specie aliena|specie aliene]]. Questo è avvenuto ad esempio con il cinghiale che, portato quasi all'estinzione nel secondo dopoguerra, è stato poi "rinsanguato" con esemplari di ceppo centroeuropeo caratterizzati da grosse dimensioni e prolificità assai più elevata di quelli di ceppo mediterraneo, con conseguenti problemi di sovrappopolazione<ref name= mammalia3 />. Anche la [[Lepus corsicanus|lepre appenninica]] ha subito un fortissimo inquinamento genetico (che l'ha quasi portata all'estinzione) da parte della [[Lepus europaeus|lepre europea]] a causa dei ripopolamenti fatti senza le necessarie garanzie di purezza del materiale immesso<ref name= mammalia2>*Amori G., Contoli L., Nappi A. ''Mammalia II'', Calderini, 2008</ref>. Tra le vere e proprie specie aliene introdotte per la caccia si possono ricordare il [[Colinus virginianus|colino della Virginia]]<ref name= ornitologiaitaliana /> e la [[Sylvilagus floridanus|minilepre]]<ref name= mammalia2 /> che hanno stabilito popolazioni [[specie naturalizzata|naturalizzate]] in varie parti del nord Italia.
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157!vig= Legge 11 febbraio 1992, n. 157] - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
A tal fine, vi è una convergenza tra ISPRA e regolamentatori regionali/provinciali al fine di porre in atto misure venatorie atte ad eradicare le specie allottone, ovvero bloccarne l'aumento di arenile, tramite corposi piani di tiro selettivo (daino e muflone) e forte deregolamentazione con carnieri alti (minilepre e piccola selvaggina staziale).
 
== Curiosità ==
{{curiosità}}
* La principale autorità competente sul territorio in materia di caccia è la [[Provincia]].
* Il corpo di vigilanza con autorità in materia di controllo venatorio e di tutela della fauna selvatica è la [[Polizia Provinciale]], che è composto dalle proprie Guardie Provinciali cui spetta la vigilanza sul territorio. La [[Provincia]] si avvale altresì di Guardie Giurate Volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale riconosciute.
* Un altro organo di controllo è il [[Corpo Forestale dello Stato]], che possiede competenze di vigilanza venatoria.
* È proibito vendere o anche solo detenere reti da uccellagione e trappole per la cattura e/o uccisione di fauna selvatica, pena arresto e ammenda (sanzione penale)<ref>Art. 21, comma 1, lettere v) e z) della L. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art15!vig=|DL 157/92 e s.m.i.]</ref>.
* La caccia notturna non è consentita, in nessuna forma.<ref>L. 157/92 e s.m.i. - art. 31, comma 1, lettera g) "sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari (...)"</ref>
* Ogni cacciatore deve dedicare 2/3 giornate l'anno al recupero ambientale, solitamente organizzate dalle associazioni venatorie, in cui si effettuano pulizie, sfalci e sistemazioni in territorio agro-silvo-pastorale, in base alle necessità riscontrate per il luogo. I cacciatori da appostamento fisso dedicano queste giornate alla sistemazione e pulizia della struttura e dell'ambiente di pertinenza.
 
== Note ==
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* Mori Edoardo, Antolini Andrea (2011), ''La caccia - il diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata, note di balistica venatoria'', Scala Editore.
* Realini G., Gabusi M., Guarnieri A., Spagnesi M., Buzzini A., Quercioli B., Scarselli D., Zoller G., Oliviero F., Ruberti E., Massadri M., Quadri M., Sirtori P.G., Benatti A. (2008), ''Manuale dell'aspirante cacciatore - La licenza di caccia'', Edizioni RGF, ISBN 978-88-900128-7-7.
* Scherini Giovanni, Provincia di Sondrio (1994), ''Piano faunistico-venatorio: art.14 L.R. no. 26 ; Piano di miglioramento ambientale : art.15 L.R, Edizione 26'', Amministrazione Provinciale di Sondrio.
* Simonetta A.M., Dessì-Fulgheri F., ''Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria'', Greentime, 2000.
* Toso Silvano, Genovesi Piero (2009), ''Linee guida per la gestione della Volpe in Italia'', Associazione Teriologica Italiana, Hystrix - Italian Journal of Mammalogy ISSN 1825-5272.
 
== Voci correlate ==
* [[ArmiGuardia davenatoria cacciavolontaria]]
* [[Legge 11 febbraio 1992, n. 157]]
* [[Polizia provinciale]]
* [[Licenza di porto di armi in Italia]]
* [[Bracconaggio]]
 
* [[Caccia]]
== Altri progetti ==
* [[Cane da caccia]]
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
* [https://web.archive.org/web/20141109204826/http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/375 Nucleo Operativo Antibracconaggio] del [[Corpo forestale dello Stato]]
* {{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.}}
 
* [http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/375 Nucleo Operativo Antibracconaggio] del [[Corpo forestale dello Stato]]
{{portale|diritto|italia|sport}}
 
[[Categoria:Caccia| ]]