Caccia in Italia: differenze tra le versioni
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La '''caccia in Italia''' riguarda la disciplina della [[caccia]], come regolata dalle leggi e regolamenti in materia.
== Disciplina normativa generale ==
=== Quadro normativo generale ===
{{Vedi anche|Legge 11 febbraio 1992, n. 157}}
In base alla [[legge costituzionale]] 18 ottobre [[2001]], n. 3, che ha modificato l'articolo 117 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]], la potestà legislativa in materia di caccia, non essendo espressamente riservata alla legislazione dello Stato, spetta alle Regioni. Tuttavia, poiché lo Stato si è riservato la potestà legislativa in tema di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, il potere delle regioni in materia venatoria è in parte limitato. La limitazione non esiste per le [[Regione italiana a statuto speciale|Regioni a statuto speciale]], in quanto esse hanno la potestà legislativa in tema di ambiente e possono dotarsi di propri corpi di polizia allo scopo.
La [[legge 11 febbraio 1992, n. 157]] è una [[legge quadro]] che delinea la regolamentazione generale in materia, che costituisce fonte normativa primaria di carattere nazionale.<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.}}</ref> L'attività venatoria è eserictata a livello nazionale sul territorio agro-silvo-pastorale, concetto introdotto dalla legge del 1992, che tuttavia non ne stabilisce criteri e modalità precise per la sua identificazione, ma rimette tale competenza alle Regioni, cui spetta inoltre il compito di pianificazione faunistico-venatoria finalizzata
{{quote|per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 L.157/92] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120202062004/http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 |data=2 febbraio 2012 }} - Art. 10, comma 1.</ref>|}}
Ciascuna Regione deve destinare una quota dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica in cui è vigente il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta, la riproduzione e la cura della prole da parte della fauna. Il territorio ricadente nella zona delle Alpi di ciascuna regione è una zona faunistica a sé stante ed il territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione è nella percentuale dal 10 al 20%. La percentuale massima globale destinabile alla caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie) è del 15%.
Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, definendone criteri ed orientamenti (l'articolo 14 ne stabilisce le modalità), la cui pianificazione<ref name= INFS>Per la pianificazione faunistico-venatoria, Stato, Regioni e Province si avvalgono del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora sezione dell'[[Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale|ISPRA]], organo tecnico-scientifico di ricerca e consulenza.</ref> dettagliata spetta alle Province, che predispongono i piani faunistico-venatori per zone omogenee, ovvero suddivisioni del territorio in ambiti territoriali e comprensori alpini.
=== Il ruolo delle Regioni ===
[[File:Divieto di caccia in Emilia Romagna.jpg|thumb|Cartello che indica una zona di ripopolamento e cattura, Emilia-Romagna.]]
Ogni piano faunistico-venatorio stabilito dalla Regione ha una durata di cinque anni e definisce<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 L. 157/92] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120202062004/http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 |data=2 febbraio 2012 }} - Art. 10, comma 8.</ref>:
* la tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna;
* i criteri di coordinamento dei piani faunistici elaborati dalle singole Province;
* le linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
* i criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico venatorie, agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
* le linee guida di indennizzo per gli agricoltori e i danni arrecate alle loro attività economiche, per la tutela
* l'individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale che necessitano di particolare tutela;
* le linee guida di intervento per il ripristino degli equilibri faunistici;
* i criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;
* i criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (L. n. 157/92, art. 13, comma 3) fino al
* le linee guida regolamentanti la caccia in aree a regolamento specifico (ZPS).
Nel rispetto dei criteri dettati dai
* la tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna;
* i criteri di coordinamento dei piani faunistici elaborati dalle singole Province;
* le linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
* i criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico
* le linee guida di indennizzo per gli agricoltori e i danni arrecate alle loro attività economiche, per la tutela
* l'individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale che necessitano di particolare tutela;
* le linee guida di intervento per il ripristino degli equilibri faunistici;
* i criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;
* i criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (L. n. 157/92, art. 13, comma 3) fino al
* le linee guida regolamentanti la caccia in aree a regolamento specifico (ZPS).
== Requisiti ==
=== La licenza venatoria ===
Per esercitare l'attività è necessario essere in possesso di [[abilitazione]] all'esercizio dell'attività venatoria, a seguito di superamento di apposito esame innanzi ad una commissione nominata dalla Regione in ciascun [[capoluogo di provincia]].
L'[[Abilitazione|esame di abilitazione]] prevede una prova scritta ed una orale, da tenersi presso la [[Provincia (Italia)|provincia italiana]] di [[Residenza (diritto)|residenza]]. L'esame prevede quesiti su cinque materie, quali [[zoologia]], normativa, armi e balistica, agricoltura e [[primo soccorso]].
=== Licenza di porto di fucile ===
È necessario, altresì, essere in possesso di [[Licenza di porto di armi in Italia#Licenza di porto di fucile per uso di caccia|licenza di porto di fucile per uso caccia]]<ref>[http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/34/zn5_06_005.html#_ART0022 § 5.6.5 - L. 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190304135428/http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/34/zn5_06_005.html#_ART0022 |data=4 marzo 2019 }} Art. 22 legge 11 febbraio 1992, n. 157 da edizionieuropee.it]</ref>. Per ottenerla sono necessari:
* certificato di idoneità psicofisica, a cura dell'ufficiale sanitario della [[Azienda sanitaria locale|ASL]] di competenza, cui va consegnato il certificato anamnestico rilasciato, da non più di tre mesi, dal medico curante (di famiglia);
* certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione dell'[[Unione Italiana Tiro a Segno]] a superamento della prova di tiro (per coloro che non abbiano eventualmente svolto il [[servizio militare di leva in Italia]]);
La licenza di porto di fucile può essere concessa solo a coloro che abbiano requisiti di affidabilità tali da maneggiare un'arma e che abbiano la fedina penale pulita, oltre che l'assenza di segnalazioni di polizia. Una volta ottenuta la licenza di porto di fucile, per esercitare la caccia è necessario provvedere al pagamento annuale della tassa governativa sul porto d'armi, le tasse a favore della regione e della provincia di competenza e della polizza assicurativa per sé e per il proprio ausiliare (uno o più cani da caccia). L'assicurazione di caccia, che può contenere diverse clausole a seconda della tipologia, è obbligatoria ed ha lo scopo di tutelare la responsabilità civile durante l'attività. Devono essere coperti infortuni del cacciatore stesso, morte, danni arrecati a terzi (cose o persone), infortunio o morte del proprio ausiliare. Il porto d'armi per uso caccia ha una durata di cinque anni (sei per quelli rilasciati fino al 13 settembre 2018) e per essere rinnovato necessita della presentazione, entro la data di scadenza, di una domanda alla questura di competenza, con allegato l'aggiornamento del certificato di idoneità psicofisica.
La licenza di porto di fucile per uso caccia consente di esercitare le seguenti forme di caccia:
*''Vagante in zona Alpi'' (alcune regioni richiedono una speciale autorizzazione e un ulteriore esame per accedere a tale forma di caccia);
*''Da appostamento fisso'';
*''Altre forme di attività venatoria consentite dalla legge'' praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata;
Per "altre forme di attività venatoria consentite dalla legge" si intende la caccia in ATC (''Ambito Territoriale di Caccia'') non da appostamento fisso.
Le forme di caccia consentite, eccetto nel caso di scelta dell'appostamento fisso, sono:
* caccia vagante all'avifauna migratoria;
* caccia alla beccaccia e/o beccaccino e alla piccola stanziale (con cane da ferma);
* caccia da appostamento temporaneo;
* caccia alla lepre;
* caccia alla volpe;
* caccia al cinghiale, sia al singolo sia in battuta sia in braccata (in base alle normative regionali);
* caccia di selezione agli [[ungulati]];
* caccia alla tipica piccola alpina (alcune regioni chiedono un'abilitazione particolare per cacciare le sei specie incluse nella definizione, ovvero: [[Lyrurus tetrix|fagiano di monte]], [[Tetrao urogallus|gallo cedrone]], [[Lepus timidus|lepre variabile]], [[Alectoris graeca|coturnice]], [[Lagopus muta|pernice bianca]] e [[Tetrastes bonasia|francolino di monte]]).
=== I mezzi consentiti ===
La caccia è consentita solo con [[fucile]], [[arco (arma)|arco]] e [[falconeria|falco]]. La caccia agli ungulati è consentita con munizione esclusivamente a palla unica, non a munizione spezzata. Ogni altro mezzo è severamente vietato. La caccia di selezione può essere svolta con fucile o con arco, ma non con il falco. La caccia con fucile viene esercita con armi lunghe a ricarica manuale o semiautomatica e:
* a [[canna liscia]] o anima liscia (fucile), di [[Calibro (arma)|calibro]] non superiore a 12g (si ricorda che un calibro 8g è maggiore di un 12g) e con un massimo di due colpi nel caricatore in caso di arma semi-automatica, ulteriormente limitato a un colpo solo per la caccia in Zona Alpi (più uno in canna);
* a [[canna rigata]] o anima rigata (carabina), di calibro uguale 5,6 mm (misurato tra due pieni di passo) e lunghezza del [[bossolo]] a vuoto non inferiore a 40 mm, oppure di calibro superiore a 5,6 mm a prescindere dalla lunghezza del bossolo.
Ogni altro tipo d'arma è vietato, con particolare riguardo a:
* armi da guerra: ovvero [[fucile mitragliatore|automatiche]], vietate in assoluto ai privati in Italia;
* armi corte: ovvero con canna inferiore ai 300 mm o lunghezza totale inferiore ai 600 mm;
* armi sportive: così classificate dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia;
* armi in categoria B9 (ex B7): ovvero semiautomatiche che somigliano ad armi automatiche;
* armi ad aria compressa: ovvero in grado di espellere, mediante l'azione di un gas compresso, un proiettile con un'energia in volata superiore ad 1 [[joule]];
* [[Balestra (arma)|balestra]]: essa, a causa della sua silenziosità, è un'arma particolarmente adatta alla caccia di frodo (bracconaggio).
== Porto di fucile e mercato venatorio italiano ==
Il mercato dei fucili da caccia in Italia è parte integrante del settore armiero nazionale, con una forte tradizione manifatturiera legata al Made in Italy. Nel 2023 il comparto ha contribuito a un giro d'affari di circa 8 miliardi di euro, trainato in gran parte dalle esportazioni (oltre il 90%), soprattutto verso gli Stati Uniti. Nonostante il calo del numero di cacciatori, l’Italia resta un punto di riferimento grazie a marchi storici come Beretta e Benelli, apprezzati per l’eccellenza tecnica e il design dei loro prodotti.<ref>{{Cita web|url=https://www.beretta.com/it-it|sito=www.beretta.com|accesso=2025-06-03}}</ref><ref>{{Cita web|lingua=it-IT|url=https://italiainsights.it/ricerche-di-mercato/industria/il-mercato-dei-fucili-da-caccia-in-italia/|titolo=il mercato dei fucili da caccia in Italia|sito=Italia Insights|accesso=2025-06-03}}</ref>
== Specie cacciabili e periodi di caccia generali ==
Le specie di fauna selvatica cacciabili e i relativi periodi in cui è consentito
=== Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre ===
* [[Galliformes|Galliformi]]: [[
* [[Columbidae|Columbidi]]: [[Streptopelia turtur|tortora comune (''Streptopelia turtur'')]].
* [[Turdidae|Turdidi]]: [[Turdus merula|merlo (''Turdus merula'')]].
* [[Passeridae|Passeridi]]: [[
* [[Lagomorpha|Lagomorfi]]: [[
=== Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio ===
* [[Turdidae|Turdidi]]: [[Turdus pilaris|cesena (''Turdus pilaris'')]], [[
* [[Galliformes|Galliformi]]: [[
* [[Anatidae|Anatidi]]: [[
* [[Rallidae|Rallidi]]: [[
* [[Scolopacidae|Scolopacidi]]: [[Gallinago gallinago|beccaccino (''Gallinago gallinago'')]], [[Lymnocryptes minimus|frullino (''Lymnocryptes minimus'')]], [[
* [[Charadriidae|
* [[Columbidae|Columbidi]]: [[
* [[Corvidae|Corvidi]]: [[Corvus corone|cornacchia nera (''Corvus corone'')]], [[Corvus cornix|cornacchia grigia (''Corvus cornix'')]], [[Garrulus glandarius|ghiandaia (''Garrulus glandarius'')]], [[Pica pica|gazza (''Pica pica'')]].
* [[Canidae|Canidi]]: [[Vulpes vulpes|volpe (''Vulpes vulpes'')]].
=== Specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre ===
* [[Galliformes|Galliformi]]: [[
* [[Bovidae|Bovidi]]: [[
* [[Cervidae|Cervidi]]: [[Capreolus capreolus|capriolo (''Capreolus capreolus'')]], [[Cervus elaphus|cervo (''Cervus elaphus'')]], [[Dama dama|daino (''Dama dama'')]].
* [[Lagomorpha|Lagomorfi]]: [[Lepus timidus|lepre
=== Specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º novembre al 31 gennaio ===
* [[Suidae|Suidi]]: [[
=== Numero di capi ===
Il numero di capi di fauna selvatica cacciabile che ciascun cacciatore può prelevare nelle giornate di caccia è stabilito dalle Regioni, sentito l'organo di consulenza scientifica (INFS, oggi ISPRA<ref name= INFS />), come da comma 4 dell'articolo 18 della L. n. 157/92 e s.m.i.:
{{quote|Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro
== Spazi, limiti e norme comportamentali ==
La Legge n. 157/92 specifica le limitazioni e le norme comportamentali che un cacciatore è tenuto ad osservare, pena sanzioni penali o amministrative a seconda del
Ciascun cacciatore può esercitare la caccia per 55 giornate
Il mancato rispetto degli orari prestabiliti e dei tre giorni prescelti per esercitare la caccia (all'infuori di quelli di silenzio venatorio) comporta l'applicazione di sanzioni amministrative (pecuniarie).
Gli orari concessi per la caccia sono, in via
Ciascun cacciatore è tenuto a rispettare i limiti spaziali imposti dalla legge<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 L. 157/92] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120202062004/http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157 |data=2 febbraio 2012 }} - Articolo 21.</ref>. La caccia si esercita nel territorio agro-silvo-pastorale, per il quale è stata pianificata l'attività venatoria.
Entro tale territorio ''non è consentito l'esercizio venatorio'' nelle seguenti aree:
* aie e corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
* zone nel raggio di 100
* entro il raggio di 100
* entro la fascia di distanza inferiore a 50
* entro una distanza di 1000
''Non è consentito l'atto di sparare'' da distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi ad anima rigata, in direzione di:
* immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
* vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccetto quelle poderali ed interpoderali;
* funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione;
* stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione del territorio agro-silvo-pastorale.
I seguenti fatti sono reati e quindi sono perseguibili con sanzioni penali, che prevedono l'arresto
* caccia in periodo di divieto generale (dalla chiusura del periodo di caccia all'apertura);
* abbattimento, cattura o detenzione di uccelli e mammiferi ''particolarmente protetti'';
* abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso, camoscio appenninico, cervo sardo e muflone sardo;
* caccia esercitata in parchi nazionali, parchi naturali regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, riserve naturali, giardini urbani e campi adibiti ad attività sportive;
* esercizio dell'[[uccellagione]] (cattura di uccelli con reti); è proibito anche vendere o detenere reti da [[uccellagione]] e trappole per la cattura e/o uccisione di fauna selvatica, pena arresto e ammenda (sanzione penale)<ref>Art. 21, comma 1, lettere v) e z) della L. [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art15!vig=|DL 157/92 e s.m.i.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210604080759/https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1992-02-11%3B157~art15%21vig=%7CDL |data=4 giugno 2021 }}</ref>.
* La caccia notturna non è consentita, in nessuna forma<ref>L. 157/92 e s.m.i. - art. 31, comma 1, lettera g) "sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari (...)"</ref>.
* caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì);
* abbattimento, cattura o detenzione di esemplari appartenenti alle specie non cacciabili di fauna tipica stanziale alpina;
* abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;
* caccia con l'ausilio di richiami vietati;
* caccia da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
* commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica.
Inoltre, per l'[[imbalsamazione]] e la [[tassidermia]] sono previste le stesse sanzioni per l'abbattimento delle specie protette o particolarmente protette.
== Vigilanza venatoria ==
La principale autorità competente sul territorio in materia di caccia è la [[Provincia]], che può avvalersi di:
* agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni, a cui è attribuita la qualifica di agenti di [[polizia giudiziaria]] e di [[pubblica sicurezza]];
* appartenenti alle [[forze di polizia italiane]];
* [[guardiaparco]] dei parchi nazionali e regionali;
* [[Guardaboschi|forestali]] e campestri (inclusa la [[Compagnia barracellare]] in Sardegna);
* guardie private limitatamente ed esclusivamente presso territori di caccia privati ([[guardia particolare giurata]]);
* [[guardie ecologiche volontarie]] e [[Guardia venatoria volontaria|guardie venatorie volontarie]] riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome (solo nelle Regioni in cui tale figura è prevista)<ref>Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria</ref>;
* [[Guardia zoofila|guardie zoofile volontarie]] che prestano servizio presso l'[[Ente nazionale per la protezione degli animali]] (ENPA)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1992|mese=2|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio|articolo=37|originale=|data=|nolink=}}</ref>.
== Dati e statistiche ==
=== Praticanti ===
Negli [[anni 1990|anni novanta]] più del 60% dei cacciatori italiani era collocato nella fascia d'età 30-49 anni, a cui si aggiungeva un 20% di cacciatori fino a 29 anni. Nel corso degli anni, il livello di istruzione dei cacciatori è migliorato e, nel complesso, il livello rimane leggermente superiore ai dati nazionali per gli uomini in età lavorativa. Fra i cacciatori italiani, la categoria professionale più diffusa è quella operaia, seguita da quella di lavoratore dipendente, commercianti, lavoratori autonomi e pensionati. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei cacciatori, la regione italiana con più cacciatori è la Toscana, seguita da Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia<ref>{{cita pubblicazione|1=Manuel de la Chasse en Europe|editore=[[Federazione europea delle associazioni per la caccia e la conservazione|FACE]]|anno=1995|lingua=fr|url=http://www.face.eu/sites/default/files/italy.fr_.pdf|titolo=Copia archiviata|accesso=11 settembre 2018|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151029064743/http://www.face.eu/sites/default/files/italy.fr_.pdf|dataarchivio=29 ottobre 2015|urlmorto=no}}</ref>.
In [[Italia]] il numero dei cacciatori è in progressiva diminuzione<ref name='istat2000'>[[Istituto nazionale di statistica]], ''[http://www.istat.it/dati/catalogo/20040329_02/vol_coltivagricole.pdf Coltivazioni agricole, foreste e caccia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101114015557/http://www.istat.it/dati/catalogo/20040329_02/vol_coltivagricole.pdf |data=14 novembre 2010 }}'', anno 2000, pagina 179</ref><ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.apcom.net/news/rss/20100901_134001_4abe5dc_96179.html Sempre meno con doppietta al braccio, dal 1980 è crollo] |data=febbraio 2018 |bot=InternetArchiveBot }} da [[APCOM]]</ref> essendo passati dai {{tutto attaccato|1 701 853}} del [[1980]]<ref>[[Istituto nazionale di statistica]], ''Annuario Statistico Italiano'', anno 1980</ref> (3,0% dell'allora popolazione italiana) ai {{tutto attaccato|751 876}} del [[2007]]<ref>[[Istituto nazionale di statistica]], ''[http://www.istat.it/dati/catalogo/20091120_00/PDF/cap13.pdf Annuario Statistico Italiano] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101114094105/http://www.istat.it/dati/catalogo/20091120_00/PDF/cap13.pdf |data=14 novembre 2010 }}'', anno 2007, pagina 342</ref> (1,2% dell'attuale [[Demografia d'Italia|popolazione italiana]]) con un calo netto del 55,8% (57,9% in rapporto alla popolazione italiana) e ''"tale fenomeno va attribuito principalmente alla perdita di attrattiva della caccia evidente soprattutto tra le giovani generazioni particolarmente sensibili alle [[Ambientalismo|tematiche ambientali]]"''<ref name='istat2000'/>. Attualmente la maggior parte dei cacciatori ha un'età compresa tra i 65 e i 78 anni<ref>elaborazione Coldiretti, su dati Istat e Federcaccia ([http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Caccia-Fauna-Selvatica/Pagine/QuantisonoicacciatoriinItalia.aspx Coldiretti, Quanti sono i cacciatori in Italia?] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111226040635/http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Caccia-Fauna-Selvatica/Pagine/QuantisonoicacciatoriinItalia.aspx |data=26 dicembre 2011 }})</ref> e l'età media è in aumento a causa del mancato ricambio generazionale<ref name='istat2000'/><ref>[http://www.cacciaepesca.it/storia-della-caccia.php La storia della caccia] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111226034736/http://www.cacciaepesca.it/storia-della-caccia.php |data=26 dicembre 2011 }}</ref><ref>{{collegamento interrotto|1=[http://archivio.carta.org/rivista/settimanale/2006/31/31maestrofucile.pdf Maestro fucile] |data=febbraio 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://archiviostorico.corriere.it/1999/settembre/19/Caccia_sempre_meno_doppiette_via_co_0_9909194412.shtml |titolo=Caccia, sempre meno doppiette al via |accesso=2 febbraio 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110827152647/http://archiviostorico.corriere.it/1999/settembre/19/Caccia_sempre_meno_doppiette_via_co_0_9909194412.shtml |dataarchivio=27 agosto 2011 |urlmorto=no }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/caccia_pesca/visualizza_asset.html_537394610.html |titolo=Caccia e pesca |accesso=2 febbraio 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110211190547/http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/caccia_pesca/visualizza_asset.html_537394610.html |dataarchivio=11 febbraio 2011 |urlmorto=sì }}</ref>.
I dati Istat sulle licenze di caccia<ref>{{Cita web |url=http://www3.istat.it/dati/catalogo/20070817_00/testointegrale.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=13 ottobre 2016 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20101113233218/http://www.istat.it/dati/catalogo/20070817_00/testointegrale.pdf |dataarchivio=13 novembre 2010 |urlmorto=sì }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www.cacciailcacciatore.org/info/opposizione.html |titolo=Copia archiviata |accesso=13 ottobre 2016 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161013215741/http://www.cacciailcacciatore.org/info/opposizione.html |dataarchivio=13 ottobre 2016 |urlmorto=no }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www3.istat.it/dati/catalogo/20101119_00/PDF/cap13.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=13 ottobre 2016 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161013215643/http://www3.istat.it/dati/catalogo/20101119_00/PDF/cap13.pdf |dataarchivio=13 ottobre 2016 |urlmorto=sì }}</ref><ref>{{cita web |url=http://www.asr-lombardia.it/ASR/ambiente-e-territorio/tutela-e-valorizzazione-dellambiente/regioni-italiane/tavole/1475/ |titolo=Copia archiviata |accesso=13 ottobre 2016 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161013144738/http://www.asr-lombardia.it/ASR/ambiente-e-territorio/tutela-e-valorizzazione-dellambiente/regioni-italiane/tavole/1475/ |dataarchivio=13 ottobre 2016 }}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.lastampa.it/2017/03/11/italia/cronache/si-spara-sempre-pi-spesso-ma-solo-il-ha-licenze-per-difesa-9XImmz5TVAZdZ2LosNiASM/pagina.html|titolo=|accesso=25 settembre 2017|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170925230014/http://www.lastampa.it/2017/03/11/italia/cronache/si-spara-sempre-pi-spesso-ma-solo-il-ha-licenze-per-difesa-9XImmz5TVAZdZ2LosNiASM/pagina.html|dataarchivio=25 settembre 2017|urlmorto=no}}</ref>:
{{#chart:Licenze di caccia in Italia.Line.chart}}
{|class="wikitable" style="text-align:right"
!Anno!!licenze
|-
|1980||1 701 853
|-
|1981||1 685 105
|-
|1982||1 622 321
|-
|1983||1 593 151
|-
|1984||1 585 709
|-
|1985||1 574 873
|-
|1986||1 571 630
|-
|1987||1 564 492
|-
|1988||1 500 986
|-
|1989||1 481 028
|-
|1990||1 446 935
|-
|1991||1 315 946
|-
|1992||1 135 228
|-
|1993||1 023 157
|-
|1994||966 586
|-
|1995||901 006
|-
|1996||874 627
|-
|1997||809 983
|-
|1998||796 019
|-
|1999||821 455
|-
|2000||801 835
|-
|2001||791 848
|-
|2002||800 457
|-
|2003||797 934
|-
|2004||806 395
|-
|2005||792 032
|-
|2006||765 404
|-
|2007||751 876
|-
|2015
|774 679
|}
Nel 2017 il numero di cacciatori, secondo il ''Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia'' stilato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, era di 477 330; tale dato però non comprendeva i cacciatori delle regioni Lazio e Marche, che non avevano fornito i dati al predetto Ministero.
I cacciatori italiani sono raggruppati in associazioni venatorie di categoria
{| class="wikitable"
|-
! Associazione venatoria !! Numero associati
|-
| [[Federazione italiana della caccia|Federcaccia]] || 400 000
|-
| Libera Caccia || 100 000
|-
| Enalcaccia || 80 000
|-
| Arci Caccia || 50 000
|-
| ANUU- Migratoristi || 30 000
|-
| Italcaccia || 15 000
|-
| Ente Produttori Selvaggina ||11 000
|}
===Recupero ambientale===
Ogni cacciatore deve dedicare 2/3 giornate l'anno al recupero ambientale, solitamente organizzate dalle associazioni venatorie, in cui si effettuano pulizie, sfalci e sistemazioni in territorio agro-silvo-pastorale, in base alle necessità riscontrate per il luogo. I cacciatori da appostamento fisso dedicano queste giornate alla sistemazione ed alla pulizia della struttura e dell'ambiente di pertinenza.
=== Incidenti ===
Incidenti in Italia, durante l'attività venatoria, che hanno comportato il ferimento o la morte di persone (cacciatori e non):
{|class="wikitable" style="text-align:right"
!Stagione!!Feriti!!Morti!!Totale
|-
|2008/2009||94<ref name="larepubblica">{{Cita news|pubblicazione=[[La Repubblica (quotidiano)|la Repubblica]]|autore=Margherita D'Amico|titolo=La caccia uccide anche gli uomini|data=1º novembre 2012|url=http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/01/news/la_caccia_uccide-45733214/|accesso=29 agosto 2014|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140903062015/http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/01/news/la_caccia_uccide-45733214/|dataarchivio=3 settembre 2014|urlmorto=no}}</ref>||42<ref name="larepubblica"/>||136
|-
|2009/2010||86<ref name="larepubblica"/>||31<ref name="larepubblica"/>||117
Riga 234 ⟶ 288:
|2010/2011||75<ref name="larepubblica"/>||25<ref name="larepubblica"/>||100
|-
|2011/2012||75<ref name="lastampa">{{Cita news|pubblicazione=[[La Stampa]]|autore=Rossana Vallino|titolo=Caccia: perché il referendum|data=17 marzo 2012|url=http://www.lastampa.it/2012/03/17/cultura/opinioni/l-editoriale-dei-lettori/caccia-perch-il-referendum-XCZS2EVDAMJRYSfOzwFM9J/pagina.html|accesso=29 agosto 2014|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140903074513/http://www.lastampa.it/2012/03/17/cultura/opinioni/l-editoriale-dei-lettori/caccia-perch-il-referendum-XCZS2EVDAMJRYSfOzwFM9J/pagina.html|dataarchivio=3 settembre 2014|urlmorto=sì}}</ref>||11<ref name="lastampa"/>||86
|-
|2014/2015||66<ref name="larepubblica2">{{Cita news|pubblicazione=[[La Repubblica (quotidiano)|la Repubblica]]|titolo=Chiusa la stagione di caccia: quest'anno 22 morti e 66 feriti|data=30 gennaio 2015|url=http://www.repubblica.it/ambiente/2015/01/30/news/caccia_il_bilancio-106149660/|accesso=11 febbraio 2015|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150205193459/http://www.repubblica.it/ambiente/2015/01/30/news/caccia_il_bilancio-106149660/|dataarchivio=5 febbraio 2015|urlmorto=no}}</ref>||22<ref name="larepubblica2"/>||88
|-
|2015/2016
|67
|17
|84<ref>{{Cita web|url=http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2016/01/30/caccia-stagione-si-chiude-domenica-finora-16-morti_c2ad9086-c549-4636-8021-f4e7f32b9246.html|titolo=Caccia: stagione si chiude domenica, 17 morti - Ambiente&Energia|sito=ANSA.it|data=2016-01-30|lingua=it|accesso=2022-06-29}}</ref>
|-
|2018/2019
|50
|12
|62<ref>{{Cita web|url=https://www.bighunter.it/Caccia/ArchivioNews/tabid/204/newsid730/25208/Default.aspx|titolo=Stagione caccia 2018 - 19, in calo del 33% gli incidenti mortali - BigHunter|sito=www.bighunter.it|accesso=2022-06-29}}</ref>
|-
|2019/2020
|58
|24
|82<ref>{{Cita web|url=http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2020/01/29/wwfstagione-della-caccia-si-chiude-con-15-morti-e-49-feriti_f1f69e15-b328-4bde-a112-13c7c945f2f7.html|titolo=La stagione della caccia si chiude ancora una volta con 'un bollettino di guerra' - Ambiente & Energia|sito=ANSA.it|data=2020-01-29|lingua=it|accesso=2022-06-29}}</ref>
|-
|2020/2021
|48
|14
|62<ref>{{Cita web|url=https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2021/03/04/caccia-avc-14-morti-e-48-feriti-nella-stagione-2020-2021_5dff22cd-3b1c-468b-8194-49f27c9dff3d.html|titolo=Caccia: Avc, 14 morti e 48 feriti nella stagione 2020-2021 - Ambiente & Energia|sito=ANSA.it|data=2021-03-04|lingua=it|accesso=2022-06-29}}</ref>
|-
|2021/2022
|54
|13
|67<ref>{{Cita web|url=https://iocaccio.it/migliorano-i-dati-sugli-incidenti-la-caccia-si-fa-sempre-piu-sicura/|titolo=Migliorano i dati sugli incidenti, la caccia si fa sempre più sicura • IoCaccio.it|autore=<img Alt='' Src='https://Secure.gravatar.com/Avatar/Fd07adf678344198c892488886df0832?s=70, #038;d=mm, #038;r=g' Srcset='https://Secure.gravatar.com/Avatar/Fd07adf678344198c892488886df0832?s=140, #038;d=mm, #038;r=g 2x' class='avatar avatar-70 photo' height='70' width='70' /> Egidio Righetti ha detto|sito=IoCaccio.it|data=2022-02-03|lingua=it-IT|accesso=2022-06-29}}</ref>
|}
== I movimenti di opposizione ==
[[File:Sit-in-no-ddl-orsi (3742261595).jpg|miniatura|destra|Una manifestazione anticaccia.]]
In Italia nel corso degli [[anni 1990]] sono stati proposti tre quesiti [[referendum|referendari]] per inasprire le norme che regolano la caccia, nessuno dei quali però raggiunse il quorum necessario del 50%:
* 3 giugno [[1990]]: [[Referendum abrogativi in Italia del 1990#Accesso dei cacciatori a fondi privati|referendum per
*
Due dei referendum furono proposti con l'intento di abrogare l'articolo 842<ref>
</ref> del [[codice civile italiano]], particolarmente criticato dalle associazioni anticaccia. Secondo l'articolo 842, il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che non si tratti di un terreno coltivato<ref>coltura in atto: significa che il passaggio di uomini e animali può danneggiare il raccolto. Anche un frutteto si dice "coltura in atto" quando i frutti sono ''pendenti'', ovvero visibili sulla pianta e danneggiabili dai pallini da caccia.</ref>, oppure il fondo sia recintato lungo l'intero perimetro (con una rete metallica o un muro di altezza non inferiore a 1,20 metri) o delimitato da corsi d'acqua perenni (il cui letto deve essere profondo almeno 1,50 metri e largo non meno di 3 metri)<ref>{{Normattiva|tipo=legge|anno=1992|mese=02|giorno=11|numero=157|titolo=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.|articolo=15}}, comma 8, L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.</ref>.
Secondo alcuni sondaggi condotti negli [[anni 2000]], la maggior parte dei cittadini è contraria alla caccia o comunque richiede particolari restrizioni sulle normative che regolano l'attività venatoria<ref>{{Cita web |url=http://www.cacciailcacciatore.org/download/dossier_sondaggi.pdf |titolo=sondaggio SWG del 2001 |accesso=2 febbraio 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20111226040317/http://www.cacciailcacciatore.org/download/dossier_sondaggi.pdf |dataarchivio=26 dicembre 2011 |urlmorto=no }}</ref><ref>[http://www.oltrelaspecie.org/download/Sondaggio-abacus-caccia-2003.pdf sondaggio Abacus del 2003] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070928021644/http://www.oltrelaspecie.org/download/Sondaggio-abacus-caccia-2003.pdf |data=28 settembre 2007 }}</ref><ref>[http://www.enpa.it/it/uffici/sondaggio_caccia.zip sondaggio Eurisko del 2005] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111226043154/http://www.enpa.it/it/uffici/sondaggio_caccia.zip |data=26 dicembre 2011 }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://download.repubblica.it/pdf/2010/caccia2010.pdf |titolo=sondaggio Ipsos del 2010 |accesso=2 febbraio 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100331015759/http://download.repubblica.it/pdf/2010/caccia2010.pdf |dataarchivio=31 marzo 2010 |urlmorto=no }}</ref><ref>{{Cita web |url=http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2013-25a-edizione |titolo=sondaggio Eurispes del 2013 |accesso=6 febbraio 2013 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181209132729/http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2013-25a-edizione |dataarchivio=9 dicembre 2018 |urlmorto=no }}</ref>. Un [[Referendum piemontese sulla caccia|referendum]] in merito a modifiche restrittive su una [[legge regionale|legge]] sulla caccia della [[Regione Piemonte]] (la n. 70 del 1996<ref>Legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 - on-line sulla [http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=70&LEGGEANNO=1996 ARIANNA - Banca dati della normativa regionale] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150524194048/http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=70&LEGGEANNO=1996 |data=24 maggio 2015 }}</ref>) convocato per il 3 giugno 2012 venne annullato a causa dell'abrogazione della legge stessa da parte del [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]] piemontese, avvenuta esattamente un mese prima della consultazione (3 maggio 2012)<ref>''Caccia, approvato l'emendamentoche fa saltare il referendum di giugno'', articolo di [[La Stampa]] on-line su [http://www.lastampa.it/2012/05/03/cronaca/caccia-approvato-l-emendamentoche-fa-saltare-il-referendum-di-giugno-j5kIc06VuE8v83FYyvQOSO/pagina.html /www.lastampa.it] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150524194118/http://www.lastampa.it/2012/05/03/cronaca/caccia-approvato-l-emendamentoche-fa-saltare-il-referendum-di-giugno-j5kIc06VuE8v83FYyvQOSO/pagina.html |data=24 maggio 2015 }}</ref>.
== Effetti
=== Positivi ===
Alcune specie animali erbivore, a causa dell'assenza di predatori nel loro territorio, tendono a creare [[popolazione biologica|popolazioni]] non in grado di autoregolare la propria consistenza numerica, che in condizioni favorevoli tende quindi ad aumentare in maniera insostenibile per l'[[ambiente (biologia)|ambiente]],
Più in generale, bisogna considerare che il progressivo abbandono dei coltivi, soprattutto in ambienti di bassa e media montagna (con accenni all'alta montagna nei limiti di quota del bosco)
A tal fine la caccia, sia come controllo della specie sia come fucina di dati scientifici, ha un apporto fondamentale<ref name="Manuale per il Cacciatore di Montagna"/>.
=== Negativi ===
La caccia viene in genere consentita solo a specie le cui popolazioni sono stabili ed in buona salute. L'eccezione principale è la caccia agli [[migrazione|uccelli migratori]], le cui popolazioni coprono areali vasti, che spesso interessano Paesi differenti e, pertanto, il loro studio risulta difficoltoso. Per tale motivo è difficile stimare la loro reale consistenza numerica e i dati delle ricerche scientifiche sono relativamente scarsi. Di conseguenza anche la sostenibilità di questa forma di caccia è ancora poco chiara, così come i danni arrecati agli uccelli migratori. Autorevoli pubblicazioni scientifiche dimostrano che è opportuno correlare l'intensità del prelievo delle specie migratorie all'effettiva consistenza delle popolazioni<ref name= statobiodiversita>*Blasi C., Boitani L., La Posta S., Manes F., Marchetti M. ''Stato della biodiversita in Italia - Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità'' Palombi editori, 2005</ref>. L'Italia, inoltre, è un crocevia di rotte di specie migratorie e un prelievo eccessivo durante la migrazione può avere effetti sulla consistenza delle specie a livello continentale<ref name= statobiodiversita/><ref name= ornitologiaitaliana>*Brichetti P., Fracasso G. ''Ornitologia italiana'', Perdisa editori, 2003</ref>. A tal fine, è interessante la creazione di progetti di coordinamento europei al fine di coordinare il prelievo, oltre che lo studio dei prelievi sotto il profilo scientifico. Alcune specie protette ed alcune specie cacciabili di uccelli sono molto rassomiglianti per morfologia e piumaggio e non sempre nella situazione di caccia il discernimento è inequivocabile e questo può portare ad abbattimenti accidentali di [[Specie a rischio|specie in pericolo]] di [[estinzione]]<ref name= statobiodiversita/>.
Inoltre, alcune specie, come fino a tempi recenti la [[Alectoris graeca|coturnice]] ed il [[Tetrao urogallus|gallo cedrone]], sono cacciabili, in virtù di tecniche di caccia tradizionali, nonostante la consistenza delle loro popolazioni sia scarsa e che siano specie in declino e, quindi, che questa pratica sia poco o per nulla sostenibile<ref name= statobiodiversita/><ref name= ornitologiaitaliana/>.
Recenti studi editti da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ente governativo deputato allo scopo, tramite l'analisi dei carnieri di caccia, dei censimenti alle specie in questione e le nuove regolamentazioni adottate a protezione delle specie, uniti alla minor pressione venatoria, hanno fatto ripartire la presenza e la consistenza numerica delle specie nei loro arenili storici. Inoltre, si è reso palese che la maggiore causa del declino della tipica alpina stanziale sia dovuta all'abbandono della montagna ed alle predazione di mammiferi ed uccelli opportunisti, che predano le uova e/o le classi giovani, unita ad un minor tasso di successo riproduttivo<ref name="Manuale per il Cacciatore di Montagna"/><ref>studi ISPRA</ref><ref>Linee guida per la gestione della tipica alpina - Regione Piemonte</ref>.
Uno degli impatti indiretti più gravi della caccia è la dispersione nel suolo e nelle acque interne di grandi quantità di piombo, che secondo recenti studi scientifici è causa di avvelenamenti mortali ([[saturnismo]]) in varie specie animali<ref>{{Cita news|autore=Massimo Piacentino|titolo=Piombo che uccide|pubblicazione=Il Forestale|editore=[[Corpo forestale dello Stato]]|data=gennaio/febbraio 2009|url=http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.d2cc8fa045433cdbb0e7/P/BLOB%3AID%3D1086|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151216123338/http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.d2cc8fa045433cdbb0e7/P/BLOB%3AID%3D1086|dataarchivio=16 dicembre 2015|urlmorto=no}}</ref><ref>{{Cita news|autore=Alessandro Andreotti|autore2=Fabrizio Borghesi|titolo=Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni|editore=[[Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale]]|data=ottobre 2012|url=http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20121202171516/http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf|dataarchivio=2 dicembre 2012|urlmorto=no}}</ref>. Recentemente è sempre più diffuso l'impiego di pallini di acciaio, che però richiedono armi particolari per poter essere usati, per cui si suppone che serviranno diversi anni prima di vedere un impiego generalizzato di queste munizioni. {{chiarire|Alcuni Stati}} hanno già vietato l'uso dei pallini in piombo in tutto o in parte del loro territorio.
Un altro impatto indiretto che ha causato danni gravi, gravissimi o talvolta disastrosi alle popolazioni [[autoctono (biologia)|autoctone]] è l'[[inquinamento genetico]], nonché l'introduzione di [[Specie aliena|specie aliene]]. Questo è avvenuto ad esempio con il cinghiale che, portato quasi all'estinzione nel secondo dopoguerra, è stato poi "rinsanguato" con esemplari di ceppo centroeuropeo caratterizzati da grosse dimensioni e prolificità assai più elevata di quelli di ceppo mediterraneo, con conseguenti problemi di sovrappopolazione<ref name= mammalia3/>. Anche la [[Lepus corsicanus|lepre appenninica]] ha subito un fortissimo inquinamento genetico (che l'ha quasi portata all'estinzione) da parte della [[Lepus europaeus|lepre europea]] a causa dei ripopolamenti fatti senza le necessarie garanzie di purezza del materiale immesso<ref name= mammalia2>*Amori G., Contoli L., Nappi A. ''Mammalia II'', Calderini, 2008</ref>. Tra le vere e proprie specie aliene introdotte per la caccia si possono ricordare il [[Colinus virginianus|colino della Virginia]]<ref name= ornitologiaitaliana /> e la [[Sylvilagus floridanus|minilepre]]<ref name= mammalia2/>, che hanno stabilito popolazioni [[specie naturalizzata|naturalizzate]] in varie parti del nord Italia.
A tal fine, vi è una convergenza tra ISPRA e regolamentatori regionali/provinciali al fine di porre in atto misure venatorie atte ad eradicare le specie alloctone, ovvero bloccarne l'aumento di arenile, tramite corposi piani di tiro selettivo (daino e muflone) e forte deregolamentazione con carnieri alti (minilepre e piccola selvaggina staziale).
== Riferimenti normativi ==
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157!vig= Legge 11 febbraio 1992, n. 157] - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
== Note ==
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* Mori Edoardo, Antolini Andrea (2011), ''La caccia - il diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata, note di balistica venatoria'', Scala Editore.
* Realini G., Gabusi M., Guarnieri A., Spagnesi M., Buzzini A., Quercioli B., Scarselli D., Zoller G., Oliviero F., Ruberti E., Massadri M., Quadri M., Sirtori P.G., Benatti A. (2008), ''Manuale dell'aspirante cacciatore - La licenza di caccia'', Edizioni RGF, ISBN 978-88-900128-7-7.
* Scherini Giovanni, Provincia di Sondrio (1994), ''Piano faunistico-venatorio: art.14 L.R. no. 26
* Simonetta A.M., Dessì-Fulgheri F., ''Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria'', Greentime, 2000.
* Toso Silvano, Genovesi Piero (2009), ''Linee guida per la gestione della Volpe in Italia'', Associazione Teriologica Italiana, Hystrix - Italian Journal of Mammalogy ISSN 1825-5272.
== Voci correlate ==
* [[
* [[Legge 11 febbraio 1992, n. 157]]
* [[Licenza di porto di armi in Italia]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
== Collegamenti esterni ==
* [https://web.archive.org/web/20141109204826/http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/375 Nucleo Operativo Antibracconaggio] del [[Corpo forestale dello Stato]]
{{portale|diritto|italia|sport}}
[[Categoria:Caccia| ]]
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