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La '''funzione sociale''' è un concetto giuridicamente riconosciuto dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana]], la quale lascia al [[Parlamento della Repubblica Italiana|legislatore]] la concreta interpretazione e [[Norma giuridica|disciplina normativa]].
 
__TOC__
== Funzione sociale della proprietà ==
Il secondo [[Comma (legge)|comma]] dell'[[articolo (legge)|articolo]] 42 così recita: "I [[bene (diritto)|beni economici]] appartengono allo [[Stato]], ad [[ente pubblico|enti]] o a [[Persona fisica|privati]]. La [[proprietà privata]] è riconosciuta e garantita dalla [[legge]], che ne determina i modi di [[acquisto]], di [[Diritto reale di godimento|godimento]] e i [[confine|limiti]] allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla [[Accessibilità (diritto)|accessibile]] a tutti".
 
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Sono esempi di funzione sociale della proprietà:
* la legge n.392 del [[1978]] ([[equo canone]]) che fissa dei limiti alla facoltà di godimento e di disposizione da parte del [[proprietario]] di un [[casa|alloggio]] nei confronti dell'eventuale [[Diritto reale di abitazione|affittuario]];
* l'[[Espropriazione per pubblica utilità|espropriazione]] per [[interesse pubblico]] della proprietà privata.
 
Per individuare il ''discrimen'' tra gli interventi espropriativi e gli interventi che, invece, limitano meramente l'uso della proprietà, facciamo riferimento alla sentenza della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|Corte Costituzionale]] del [[1968]]: essa stabilisce che accanto all'espropriazione in senso proprio vi è espropriazione (e obbligo di [[indennizzo]]) anche quando la legge dispone la privazione dell'utilità fondamentale della proprietà.
 
Per rispettare l'articolo 42 2° comma l'indennizzo deve costituire ''serio'' (anche se non totale) ristoro.
 
=== Altre costituzioni= ==
La funzione sociale della proprietà venne riconosciuta anche nella [[Costituzione argentina del 1949]] o ''costituzione [[Peronismo|peronista]]'' dell'anno seguente e nella [[Costituzione venezuelana del 1999]] (cosiddetta ''costituzione [[Bolivarismo|bolivarista]]'' o ''[[Chavismo|chavista]]'').
 
Il concetto di funzione sociale della proprietà (e attività economica etica) fu enunciato per la prima volta nella mai applicata [[Costituzione francese del 1793]], basandosi sulla proposta di [[Maximilien Robespierre]] in un discorso alla [[Convenzione nazionale]] dello stesso anno, in particolare secondo il capo [[giacobino]] "il diritto di proprietà è limitato, come tutti gli altri, dall'obbligo di rispettare i diritti altrui" ed esso "non può pregiudicare né la sicurezza, né la libertà, né l'esistenza, né la proprietà dei nostri simili".<ref>«Avete moltiplicato gli articoli per assicurare la più grande libertà all’esercizio della proprietà e non avete detto una parola per determinarne la natura e la legittimità, così che la vostra dichiarazione sembra fatta non per gli uomini, ma per i ricchi, gli accaparratori e i tiranni. Io vi propongo di riformare questi vizi consacrando le verità seguenti: 1. La proprietà è il diritto di ogni cittadino di godere e disporre della parte di beni che gli è garantita dalla legge. 2. Il diritto di proprietà è limitato, come tutti gli altri, dall’obbligo di rispettare i diritti altrui. 3. Non può pregiudicare né la sicurezza, né la libertà, né l’esistenza, né la proprietà dei nostri simili. 4. Ogni possesso, ogni commercio che viola questo principio è illecito e immorale.» (Robespierre alla Convenzione il 24 aprile 1793)</ref>
 
==Funzione sociale della cooperazione==
L'articolo 45 così inizia: ''La Repubblica riconosce la funzione sociale della [[società cooperativa|cooperazione]] a carattere di [[scopo mutualistico|mutualità]] e senza fini di [[speculazione]] privata.''
 
L’elementoL'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere dal settore di attività - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle [[società di capitali]] diverse dalle coop è la realizzazione del [[scopo di lucro|lucro]] e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell’assicurarenell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero [[mercato]].
 
Ma la Costituzione riconosce anche una ''funzione sociale'' alle cooperative ''a carattere di mutualità'' e non lucrative.
 
Tale concetto è legato alla capacità della cooperazione di contribuire a realizzare altri principi costituzionali fondamentali, quali la possibilità per i lavoratori di partecipare «all’organizzazioneall'organizzazione economica del Paese» (art. 3 della Costituzione).
 
Ed è altresì legato all'obbligo - imposto alle cooperative - di destinare il 3% degli utili di esercizio a Fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, grazie ai quali si crea nuova impresa e nuova occupazione.
 
== Note ==
<references/>
 
==Voci correlate==