Contumacia: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua|l'omonimo termine medico|quarantena}}
{{F|diritto processuale|ottobre 2011}}{{L|diritto|luglio 2016|motivo=Tratta solo due casi (Italia e Chiesa cattolica) ben diversi tra loro, dopo una generica premessa iniziale.}}{{C|La sezione iniziale a cosa si riferisce? (Visto che non è valida già in uno dei soli ordinamenti casi trattati sotto)|diritto|luglio 2016}}
{{F|procedure giudiziarie|ottobre 2011}}
La '''contumacia''', nel [[diritto]] e specialmente nel [[diritto processuale penale]] e [[diritto processuale civile|civile]], indica la condizione di chi - pur avendo l'onere di costituirsi dinanzi al [[giudice]] che esamina un [[processo (diritto)|processo]] che lo riguardi - omette di farlo.
 
La '''contumacia''', nel [[diritto]] e specialmente nel [[diritto processuale penale]] e [[diritto processuale civile|civile]], indica la condizione di chi -, pur avendo l'onere[[obbligo]] di [[Costituzione in giudizio|costituirsi]] dinanzi al [[giudice]] che esamina un [[processo (diritto)|processo]] che lo riguardi -, omette di farlo.<ref>Treccani.it, [http://www.treccani.it/vocabolario/contumacia/ Contumacia]</ref> La locuzione latina corrispondente, tuttora utilizzata, è '''''absente reo''''' (assente il reo). Un caso famoso di condanna in contumacia fu quello di [[Dante Alighieri]], avvenuto nel 1302.
Seppure il significato di più diffusa accezione vi includa l'intenzione dell'interessato di non presentarsi, la contumacia in realtà non descrive in sé il grado di volontarietà della mancata comparizione in aula, ma si limita a constatare la mancata costituzione del soggetto, potendosi avere contumacia anche in difetto di [[notifica]] ed essendosi verificati numerosi casi nei quali il convenuto/imputato non fosse presente perché non al corrente dell'apertura del procedimento a suo carico, situazione che vizia di fatto la regolarità del [[contraddittorio]].
 
Seppure il significato di più diffusa accezione vi includa l'intenzione dell'interessato di non presentarsi, la contumacia in realtà non descrive in sé il grado di [[volontarietà]] della mancata comparizionecomparsa in aula, ma si limita a constatare la mancata costituzione del soggetto, potendosi avere contumacia anche in difetto di [[notifica]] ed essendosi verificati numerosi casi nei quali il [[convenuto]]/imputato non fosse presente perché non al corrente dell'apertura del procedimento a suo carico, situazione che [[Vizio (diritto)|vizia]] di fatto la regolarità del [[contraddittorio]].
 
== Nell'ordinamento italiano ==
{{C|Esposizione non contestualizzata temporalmente: quando? (solo alla fine si scopre che dal 2014 non c'è più)|diritto|luglio 2016}}
{{vedi anche|Procedimento in contumacia}}
Tipicamente riferita al [[processo civile]] ede al [[processo penale]], la contumacia non arresta il decorso del procedimento, che giunge comunque alla [[sentenza]].
La declaratoria di contumacia richiede l'accertamento dell'esatta ed efficace [[Atto di citazione|citazione]], oltre che la verifica dell'insussistenza di legittimi impedimenti involontari, in modo da stabilire che la mancata comparizione sia frutto di una libera scelta dell'imputato.
 
Nell'ordinamento italiano, infatti, la contumacia è ammessa come possibile scelta difensiva, ma all'imputato spetta il [[diritto di difesa]] (oltre che il [[diritto al giusto processo]]) e dunque alla presenza in tutte le fasi [[dibattimento|dibattimentali]]. Il momento di registrazione della presenza dell'interessato è l'apertura del procedimento, mentre un successivo volontario allontanamento non produce effetti. In mancanza di espressa nomina di patrocinante, il contumace è difeso da un [[avvocato d'ufficio]].
 
A seguito delle diverse pronunce della Corte di Strasburgo, il legislatore, con la legge n. 67/2014 art. 9, ha sancito l'eliminazione dell{{'}}'''istituto della contumacia.'''
 
=== Passaggio in giudicato di sentenza emessa in contumacia di una delle parti ===
Il pericolo insito nella facilità di passaggio in [[Cosa giudicata|giudicato]] delle relative sentenze, spesso per mancata proposizione dell'[[appello (diritto)|appello]], ha dato luogo ad alcune polemiche ede alle proposte di ammissione del riesame del caso o almeno della riapertura dei termini per l'appello. Di recente, conanche unalla decretoluce leggedelle ècondanne statapronunciate introdottadalla la[[Corte possibilitàeuropea didei inoltrarediritti dell'uomo]]<ref>[http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/le-principali-decisioni-della-corte-in-materia-penale-verso-l-italia_65.php laDaniela citazioneCardamone, avendola''Le correttamenteprincipali intimatadecisioni della Corte in materia penale verso l’Italia'', pressoQuestione ilgiustizia, difensorespeciale n. 1/2019 (ove''La notoCorte di Strasburgo'' a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190430192309/http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/le-principali-decisioni-della-corte-in-materia-penale-verso-l-italia_65.php |data=30 aprile 2019 }}.</ref>.
 
Di recente{{Chiarire|2=(evasivo) Quando?}}, con un decreto-legge è stata introdotta la possibilità di inoltrare la citazione, avendola correttamente intimata, presso il [[Difesa (diritto processuale)|difensore]] (ove noto).
 
=== Rapporti col diritto internazionale ===
La contumacia solleva anche questioni inerenti al [[diritto internazionale]] per le fattispecie nelle quali l'imputato si trovi ad esempio [[Reclusione|detenuto]] in paese straniero, col quale le relazioni in termini di [[estradizione]] rendano difficoltoso o impossibile avviare il procedimento alla presenza dell'imputato.
 
Va ricordato che l'ordinamento riserva per sé il diritto a portare comunque avanti i procedimenti (allo scopo di non fermarsi per attendere eventuali espedienti dilatori comunemente noti come "[[albero di Bertoldo]]", ma di portare comunque a compimento la celebrazione del rito) e, soprattutto per i casi in cui simili problemi riguardino solo una parte degli imputati (ad esempio rendendo giuridicamente insopportabile la situazione dei restanti imputati quando, in [[attesa di giudizio]], questi siano sottoposti a misure detentive).
 
=== IlLa contumacia nel processo penale: il nuovo sistema introdotto nel 2014 ===
Con legge 28 aprile 2014, n. 67 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02.05.2014, il legislatore ha emanato alcune novelle dispositive in materia di pene detentive non carcerarie del sistema sanzionatorio e, riguardo alla [[sospensione del procedimento]] nei confronti degli irreperibili che nel nostro ordinamento, ha provocato l'eliminazione dell'istituto della contumacia. Con la nuova normativa, quando la notificazione all'imputato della prima udienza non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (quando manca una condizione di procedibilità o il giudice ritenga di dover emettere sentenza di proscioglimento, ovvero il reato sia estinto), il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso, provvedendo a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza. Solo per l'imputato assente, e cioè colui che nonostante abbia avuto notizia del processo a suo carico decida di non presenziarvi, è previsto che il processo continui e si concluda ordinariamente. Per quanto riguarda la decorrenza dei termini di [[Prescrizione (ordinamento penale italiano)|prescrizione]], essa è sospesa fino al momento in cui l'avviso non sia validamente notificato all'imputato.
A seguito di varie condanne da parte della Corte di Strasburgo, con la Legge 28/4/2014, n. 67, il legislatore ha eliminato l'istituto della contumacia perché contro l'equo processo riconosciuto all'imputato.
 
== Nella Chiesa cattolica ==
{{D|Contumacia (diritto canonico cattolico)|commento=Significato ben differente}}
Il diritto penale della [[Chiesa cattolica]] dà al termine contumacia una accezione diversa da quella normalmente intesa nell'ambito civile: il [[diritto canonico]], infatti, intende per contumacia la permanenza del [[reo]] nello stato di [[colpevolezza]]. Secondo il can. 1347 §2 del [[Codice di diritto canonico]], "si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente [[pentimento|pentito]] del delitto e che abbia inoltre dato congrua [[Riparazione (diritto)|riparazione]] ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo".
 
Quindi chi è colpevole di un delitto diventa immediatamente contumace e lo resta fino a quando non siano state adempiute le condizioni sopra descritte, indipendentemente dal fatto che il reo si costituisca o meno davanti all'autorità competente.
 
== Note ==
<references />
 
== Voci correlate ==
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== Collegamenti esterni ==
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{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
 
[[Categoria:ProcedureDiritto giudiziarieprocessuale]]
[[Categoria:Teoria del diritto]]