Patti Lateranensi: differenze tra le versioni

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{{Trattato
{{Infobox trattato
|Nome =Trattato del Laterano<br />(Patti Lateranensi)
|Immagine = Patti Lateranensi.jpg
|Didascalia = I partecipanti e firmatari dei Patti Lateranensi
|Data firma = 11 febbraio [[1929]]
|Luogo = [[Palazzo Lateranensedel Laterano]], [[Roma]]
|Data efficacia = 7 giugno [[1929]]
|Contesto =[[Questione romana]]
|Contesto = [[Questione romana]]
|Condizioni = [[Conciliazione (diritto)|Conciliazione]], nascita dello [[Stato della Città del Vaticano]]
|Condizioni di ratifica = [[Conciliazione (diritto)|Conciliazione]], nascita dello [[Stato della Città del Vaticano]]
|Parte1 ={{ITA 1861-1946}}
|Parte2Parte1 = {{SantaSedeITA 1861-1946}}
|Parte2 = {{SantaSede}}
|Firmatario1 =[[Benito Mussolini]]
|Firmatario1 = {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Benito Mussolini]]
|Firmatario2 =[[Pietro Gasparri]]
|Firmatario2 = {{Bandiera|VAT}} [[Pietro Gasparri]]
}}
[[File:Firma dei Patti Lateranensi.jpg|thumb|upright=1.4|Il momento della firma dei trattatiPatti Lateranensi.]]
 
I '''Patti Lateranensi''' è il nome con cui sono noti gli [[accordo di mutuo riconoscimento|accordi di mutuo riconoscimento]]sottoscritti tra il [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]] e la [[Santa Sede]] sottoscritti l'11 febbraio [[1929]] contenenti un trattato, grazieuna aiconvenzione qualie perun laconcordato. primaSottoposti, voltanella parte del concordato, a dall'[[UnitàAccordo d'Italiadi Villa Madama|revisione]] furononel stabilite[[1984]], regolariessi regolano ancora oggi i [[relazioniRelazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede|rapporti fra Italia e Santa Sede]]. Ai Patti si devono l'istituzione della [[Città del Vaticano]] come [[Stato sovrano|Stato indipendente]] e la piena riapertura formale dei rapporti fra [[Italia]] e [[Santa Sede]], interrotti nel [[1870]] ma gradualmente riallacciati nei decenni successivi fino alla loro definitiva sistemazione con la stipula di tali accordi. Sono richiamati dall'articolo 7 della [[costituzione della Repubblica Italiana]], entrata in vigore nel [[1948]].
 
==Antefatto==
Presero il nome del palazzo di [[San Giovanni in Laterano]] in cui avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il [[cardinale Segretario di Stato]] [[Pietro Gasparri]] per conto della [[Santa Sede]] e il [[primo ministro]] [[Benito Mussolini]] per conto del [[Regno d'Italia]].
La necessità dei Patti Lateranensi si colloca nell'ambito storico della [[questione romana]]. Nel [[1870]], con la [[Presa di Roma]], il Regno d'Italia aveva annesso quanto rimaneva degli [[Stato Pontificio|Stati della Chiesa]], ponendo fine al potere temporale dei [[Papa|papi]]. Lo stesso anno, papa Pio IX promulgò l'enciclica ''[[Respicientes ea]]'', in cui delineò la visione che degli eventi aveva la Santa Sede: l'Italia era un invasore e occupante illegittimo, il Papa era prigioniero dello Stato Italiano, e gli Stati Pontifici andavano restituiti, sia perché presi ''contra legem'', sia perché il Pontefice non poteva esercitare con sicurezza e libertà la propria autorità religiosa, senza la sovranità su un territorio indipendente.<ref>{{Cita web|url=https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/epistola-encyclica-respicientes-ea-1-novembris-1870.html|titolo=Enciclica Respicientes ea (Roma, 1º novembre 1870)|sito=w2.vatican.va|accesso=26 luglio 2019}}</ref>
 
L'Italia delineò unilateralmente i suoi rapporti con la [[Chiesa cattolica|Chiesa]] e la Santa Sede nel [[1871]] con la [[legge delle Guarentigie]], che [[Papa Pio IX|Pio IX]] non riconobbe mai, appunto in quanto unilaterale, né lo fecero i suoi successori.<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-delle-guarentigie/|titolo=guarentigie, legge delle nell'Enciclopedia Treccani|accesso=27 aprile 2017}}</ref> Al contrario [[Papa Pio IX|Pio IX]] nel [[1874]] [[Non expedit|interdisse la partecipazione dei cattolici alla politica italiana]]. Questo divieto venne gradualmente alleggerito, per poi essere annullato del tutto nel 1929{{Senza fonte}}. Con il passare dei decenni, si introdusse fra gli ecclesiastici l'idea che era impossibile aspettarsi una restituzione ''tout-court'' degli Stati Pontifici, ma la sovranità su uno Stato in miniatura avrebbe comunque consentito al Papa di agire liberamente. Il desiderio di [[papa Pio XI]] di salvaguardare giuridicamente la libertà d'azione della Chiesa dopo l'avvento del Fascismo, assieme a quello del dittatore [[Benito Mussolini|Mussolini]] di incanalare nel movimento fascista il cattolicesimo nazionale, portarono alla firma dei Patti Lateranensi.<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it//enciclopedia/questione-romana_(Enciclopedia-Italiana)|titolo=ROMANA, QUESTIONE in "Enciclopedia Italiana"|lingua=it|accesso=26 luglio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160304060250/http://www.treccani.it/enciclopedia/questione-romana_(Enciclopedia-Italiana)/|urlmorto=sì}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it//enciclopedia/questione-romana_(Dizionario-di-Storia)|titolo=romana, questione in "Dizionario di Storia"|lingua=it|accesso=26 luglio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190713042116/http://www.treccani.it/enciclopedia/questione-romana_(Dizionario-di-Storia)/|urlmorto=sì}}</ref>
Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato dalla cosiddetta «[[legge delle Guarentigie]]», approvata dal [[Parlamento del Regno d'Italia|Parlamento italiano]] il 13 maggio [[1871]] dopo la [[presa di Roma]]. La legge delle Guarentigie non venne mai riconosciuta dai Pontefici, da [[Papa Pio IX|Pio IX]] in poi; la somma stanziata anno per anno dal governo italiano venne conservata in un apposito conto, in attesa di concludere un accordo con la Santa Sede.
 
I Patti presero il nome del [[Palazzo del Laterano|Palazzo di San Giovanni in Laterano]] in cui furono firmati. Li sottoscrissero il [[Segretario di Stato (Santa Sede)|Cardinale Segretario di Stato]] [[Pietro Gasparri]] per la [[Santa Sede]] ed il [[Capo del governo primo ministro segretario di Stato]] [[Benito Mussolini]] per il [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]].<ref name=":0">{{Cita web|url=http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html|titolo=Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al concordato lateranense|accesso=27 aprile 2017}}</ref>
 
==Il contenuto dei Patti==
I Patti Lateranensi consistono in due distinti documenti:
 
*il '''Trattato''' riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano. Allegata al Trattato* la '''Convenzione finanziaria''', che regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive. È stata inoltre prevista l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate.
I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti:
{{Citazione|Art. 1
il ''Trattato'' che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; la Convenzione Finanziaria che prevedeva un risarcimento di 750 milioni di lire a beneficio della Chiesa; e il ''Concordato'' che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del [[Regno d'Italia]], sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). La "Convenzione Finanziaria" regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive.
 
ÈL’Italia statasi poiobbliga previstaa l'esenzioneversare, alallo nuovoscambio Statodelle denominato «Cittàratifiche del Vaticano»Trattato, dallealla tasseSanta eSede daila dazisomma sulledi mercilire importateitaliane e750.000.000 il(settecento risarcimento di "'' 750cinquanta milioni) die lirea econsegnare dicontemporaneamente ulteriorialla titolimedesima ditanto StatoConsolidato consolidatiitaliano 5% al 5portatore per(col centocupone scadente al portatore,30 pergiugno unp.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).|Patti lateranensi, 11 febbraio 1929 - Segreteria di lire''"Stato, card. Pietro Gasparri<ref>[{{Cita web|url=http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html#CONVENZIONE_FINANZIARIA |titolo=Patti Lateranensilateranensi, Sezione11 Convenzionefebbraio Finanziaria1929 su- Vatican.va]</ref>Segreteria per i danni finanziari subiti dallodi Stato, pontificiocard. inPietro seguitoGasparri|accesso=9 allamarzo fine del potere temporale.2020}}</ref>}}
 
Nel*il '''Concordato''', che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]], sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). Secondo il rapporto precedente Concordato(regolato dalla [[Legge delle Guarentigie]]), nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il [[cardinale vicario]]. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa da parte dell'Italia. Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma cioè il Papa. Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul [[matrimonio]] e il [[divorzio]] conformi a quelle della [[Chiesa cattolica|Chiesa cattolica di Roma]] e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento del cattolicesimo quale [[religione di Stato]] in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'[[insegnamento della religione cattolica]], già presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse. Il capoverso dell'articolo 1 del Concordato riconosceva anche il carattere sacro della città di [[Roma]], sostituito, all'articolo 2.4 degli [[accordi di villa Madama]], dal riconoscimento del "particolare significato che Roma, sede vescovile del [[Sommo Pontefice]], ha per la cattolicità"<ref>M. Madonna, ''Da Roma città sacra a Roma città aperta. L'art. 1 cpv. del Concordato del Laterano dal 1929 alla fine della Seconda Guerra Mondiale'', Milano: Vita e Pensiero, Jus: rivista di scienze giuridiche. MAG. AGO., 2003, p. 365.</ref>.
 
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Papa. Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul [[matrimonio]] e il [[divorzio]] conformi a quelle della [[Chiesa cattolica|Chiesa cattolica di Roma]] e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di [[religione di Stato]] in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'[[insegnamento della religione cattolica]], già presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse.
[[File:Vatican City Map 1929.jpg|upright=1.6|thumb|Mappa della [[Città del Vaticano]] nel [[1929]].]]
 
==Cenni storiciStoria ==
I Patti Lateranensi non furono gli unici accordi stipulati negli anni successivi alla [[Primaprima guerra mondiale]] tra il Vaticano e stati esteri, nell'ottica di rendere libera la professione della religione cattolica e di ridare un ruolo diplomatico di primo piano al papato. Tra gli altri vi furono accordi con la [[Repubblica di Lettonia (1919-1940)|Lettonia]] (stipulato nel [[1922]]), con la [[Stato libero di Baviera|Baviera]] ([[1924]]), con la [[Seconda Repubblica di Polonia|Polonia]] ([[1925]]) con la, [[Repubblica di Lituania (1918-1940)|Lituania]] e con la [[Regno di Romania|Romania]] (entrambi stipulati nel [[1927]]), [[Stato conlibero ladi [[Prussia|Prussia]] (stipulato nel [[1929]]), con[[Repubblica ildi [[Baden (stato)|Baden]] ([[1932]]), e infine, oltre ai tre Stati federati tedeschi summenzionati, direttamente con la [[GermaniaTerzo nazistaReich|Germania]] (nel [[1933]]).<ref>Grignola Antonella e Ceccoli Paolo, ''NelAtlante della religione: nel nome di Dio'', [[Demetra Edizioni]], 2001, ISBN 88-440-2288-15, paginap. 231</ref>
 
La connessione dei Patti lateranensi con la linea d'indirizzo segnata dai precedenti Concordati fu notata sin dal 1929, come risposta alla critica secondo cui il Papato aveva barattato il suo potere temporale ed il grandioso imprigionamento nel quale ha prosperato per quasi sessant'anni<ref>Mangoni, L. (2002). ''I Patti lateranensi e la cultura cattolica''. Studi Storici, 43(1), 153-165. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20567126.
===Gli accordi politici===
</ref>, in cambio di vantaggi di interesse della sola chiesa italiana<ref>"In una parola, che il Vaticano ha sacrificato la sua missione universale ai suoi interessi peculiarmente italiani": André Géraud,[https://www.foreignaffairs.com/articles/1929-07-01/lateran-treaties-step-vatican-policy ''The Lateran Treaties: a Step in Vatican Policy'' Foreign Affairs, July 1929].</ref>.
 
===Gli accordi politici===
I Patti Lateranensi (la «Conciliazione») tra Stato e Chiesa nel 1929 per la risoluzione della "[[Questione romana]]" si conclusero in maniera soddisfacente per le parti in causa. L'inizio di trattative segrete avvenne grazie all'iniziativa di tre zelanti sacerdoti: padre [[Giovanni Genocchi]] dei [[Missionari del Sacro Cuore di Gesù]], di don [[Giovanni Minozzi]] fondatore con padre [[Giovanni Semeria]] dell'[[Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia|O.N.M.I.]]. Quest'ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra Stato e Chiesa. Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei quali padre Genocchi si incaricò di portare all'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, il risultato del loro lavoro. L'alto prelato della [[Curia romana]] rimase "trasecolato" per tale iniziativa personale dei tre sacerdoti.
I Patti Lateranensi (la «Conciliazione») tra Stato e Chiesa nel 1929 per la risoluzione della "[[Questione romana]]" si conclusero in maniera soddisfacente per entrambe le parti in causa. L'inizio di trattative segrete avvenne grazie all'iniziativa di tre zelanti sacerdoti: padre [[Giovanni Genocchi]] dei [[Missionari del Sacro Cuore di Gesù]], don [[Giovanni Minozzi]] e [[Giovanni Semeria]], fondatori dell'[[Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia|O.N.M.I.]]. Quest'ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra Stato e Chiesa. Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei quali padre Genocchi si incaricò di portare all'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, il risultato del loro lavoro. L'alto prelato della [[Curia romana]] rimase "trasecolato" per tale iniziativa personale dei tre sacerdoti.
 
Finalmente il 26 agosto [[1926]] furono designati ufficiosamente e informalmente due incaricati: uno dal governo [[Benito Mussolini|Mussolini]] e l'altro da parte di [[papa Pio XI]].
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Per la prima volta figura l'avvocato concistoriale [[Francesco Pacelli]] quale plenipotenziario per il Vaticano, fratello di [[Papa Pio XII|Eugenio Pacelli]], futuro segretario di Stato prima e papa Pio XII poi. Da parte italiana fu scelto [[Domenico Barone]].
 
L'11 febbraio ricorreva l'il 71º anniversario dell'della prima apparizione di [[Nostra Signora di Lourdes]]; la scelta di firmare il concordato in quell'occasione intendeva rimarcare la soddisfazione da parte vaticana per i nuovi patti e poteva avere altri significati politici. Il 13 febbraio 1929 Pio XI tenne un discorso a un'udienza concessa a professori e studenti dell'[[Università Cattolica del Sacro Cuore]], che passò alla storia per un passaggio in cui [[Benito Mussolini]] è indicato come «l'un uomo [...] che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare<ref name=VogliamoAnziTutto>[http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290213_vogliamo-anzitutto.html Allocuzione di Sua Santità Pio XI ai professori e agli studenti dell'Università cattolica Sacro Cuore di Milano «Vogliamo anzitutto», 13 febbraio 1929.]</ref>»: {{citazione|Le condizioni dunque della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri, previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa in Italia. Dunque per far luogo al Trattato dovevano risanarsi le condizioni, mentre per risanare le condizioni stesse occorreva il Concordato. E allora? La soluzione non era facile, ma dobbiamo ringraziare il Signore di averCelaavercela fatta vedere e di aver potuto farla vedere anche agli altri. La soluzione era di far camminare le due cose di pari passo.
 
E così, insieme al Trattato, si è studiato un Concordato propriamente detto e si è potuto rivedere e rimaneggiare e, fino ai limiti del possibile, riordinare e regolare tutta quella immensa farragine di leggi tutte direttamente o indirettamente contrarie ai diritti e alle prerogative della Chiesa, delle persone e delle cose della Chiesa; tutto un viluppo di cose, una massa veramente così vasta, così complicata, così difficile, da dare qualche volta addirittura le vertigini. E qualche volta siamo stati tentati di pensare, come lo diciamo con lieta confidenza a voi, sì buoni figliuoli, che forse a risolvere la questione ci voleva proprio un Papapapa alpinista, un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le ascensioni più ardue; come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un Papapapa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perché di libri e documenti, è evidente, si è dovuto consultarne molti. Dobbiamo dire che siamo stati anche dall’altradall'’altra parte nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi.
E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l'incontro di molti e nobili assecondamenti, siamo riusciti « tamquam per medium profundam eundo » a conchiudere un Concordato che, se non è il migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio.|[[Pio XI]], allocuzione ''Vogliamo anzitutto''<ref name=VogliamoAnziTutto/>}}
 
[[File:Notre_Dame_De_La_Défense_-_panoramio_(1).jpg|thumb|Il famoso affresco di [[Guido Nincheri]] nella Chiesa della Madonna della Difesa a Montréal che celebra i Patti Lateranensi, dove sono raffigurati Pio XI e Mussolini (a cavallo) e altri gerarchi fascisti in divisa]]
E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l’incontro di molti e nobili assecondamenti, siamo riusciti « tamquam per medium profundam eundo » a conchiudere un Concordato che, se non è il migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso ridato Dio all’Italia e l’Italia a Dio.|[[Pio XI]], allocuzione ''Vogliamo anzitutto''<ref>[http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290213_vogliamo-anzitutto_it.html Allocuzione "Vogliamo anzitutto"<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>}} Il 23 aprile 1929 cominciò il dibattito in [[Senato]] per la ratifica dei Patti Lateranensi, dibattito concluso il 25 maggio con un voto a favore, al termine di vivaci discussioni e polemiche anche all'esterno del Senato stesso. Sei senatori votarono contro l'approvazione: fra essi [[Benedetto Croce]]. Anche la Camera dei deputati votò l'approvazione dei Patti, ma vi furono due dissenzienti, anche se la Camera era formata completamente da elementi del Partito fascista. Lo scambio delle ratifiche avvenne con una solenne cerimonia in una saletta dei Palazzi apostolici, con Mussolini, che vestiva l'uniforme diplomatica con la [[feluca (copricapo)|feluca]], ricevuto con tutti gli onori. Era il 7 giugno 1929. Dopo un'ora dalla partenza di questi dal Vaticano, alle dodici in punto, entrarono in vigore i Patti, e nacque lo [[Stato della Città del Vaticano]]. Con lo scambio delle consegne da parte dei Carabinieri, che subito dopo lasciarono l'ex territorio italiano passato al Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta uniforme. Il clima era di grande cordialità e di amicizia.
Il 23 maggio 1929 cominciò il dibattito in [[Senato]] per la ratifica dei Patti Lateranensi, dibattito concluso il 25 maggio con un voto a favore, al termine di vivaci discussioni e polemiche anche all'esterno del Senato stesso. Sei senatori votarono contro l'approvazione: fra essi [[Benedetto Croce]], [[Francesco Ruffini]] e [[Alberto Bergamini]]<ref>{{cita libro | nome= Vittorio E.| cognome= Giuntella| titolo= L'Église et l'État à l'époque contemporaine. |capitolo = Alcune riflessioni sopra la crisi tra la Santa Sede e il regime fascista nel 1931|url=https://books.openedition.org/pusl/10062?lang=en#text|pp= 289-300| anno= 1975|editore= Presses de l’Université Saint-Louis| città= Bruxelles|doi=10.4000/books.pusl.9972}}</ref>. Anche la Camera dei deputati votò per l'approvazione dei Patti; benché inoltre la Camera fosse interamente formata da esponenti del Partito fascista, vi furono comunque due dissidenti. Lo scambio delle ratifiche avvenne con una solenne cerimonia in una saletta dei Palazzi apostolici; Mussolini, in uniforme diplomatica con la [[Bicorno|feluca]], fu ricevuto con tutti gli onori. Era il 7 giugno 1929. Dopo un'ora dalla partenza di Mussolini dal Vaticano, alle dodici in punto, entrarono in vigore i Patti, e nacque lo [[Stato della Città del Vaticano]], con lo scambio delle consegne tra i Carabinieri, che subito dopo lasciarono l'ex territorio italiano passato al Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta uniforme. Il clima era di grande cordialità e di amicizia.
 
Negli allegati II e III dei patti furono riconosciute allo Stato del Vaticano anche la proprietà dei seguenti immobili (tutti situati a Roma, eccetto il [[Palazzo Pontificio]] di [[Castel Gandolfo]]), esenti da espropriazioni e tributi:<ref>{{Cita web|url=https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html|titolo=INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAE REGNUM CONVENTIONES|curatore=Segreteria di stato vaticana|accesso=14 dicembre 2021|lingua=it}}</ref>
Alle ore zero dell'indomani, 8 giugno, entrarono in vigore le sei leggi principali del nuovo Stato, promulgate dal Pontefice subito dopo il mezzogiorno del giorno 7. Fra cui la Legge Fondamentale, che all'art. 1 prevede che il Sommo Pontefice è [[sovrano]] dello [[Stato della Città del Vaticano]].
* [[Basilica di San Giovanni in Laterano|Basilica]] e [[Palazzo Lateranense]] con la [[Scala Santa]]
* [[Basilica di Santa Maria Maggiore]]
* [[basilica di San Paolo fuori le mura|Basilica di San Paolo]]
* [[Palazzo Pontificio]] di [[Castel Gandolfo]]
* [[Palazzo della Dataria]]
* [[Palazzo della Cancelleria]]
* [[Palazzo di Propaganda Fide]]
* [[Palazzo di San Callisto]]
* [[Palazzo dei Convertendi]] e [[Palazzo del Sant'Uffizio]]
* [[Palazzo Maffei Marescotti|Palazzo del Vicariato]]
* Immobili (di proprietà della [[Congregazione di Propaganda Fide]]) sul [[Gianicolo]]
* [[Università Gregoriana]]
* [[Pontificio Istituto Biblico|Istituto biblico]]
* Palazzo dei [[Basilica dei Santi XII Apostoli|Santi XII Apostoli]]
* Palazzo annesso alla [[chiesa di Sant'Andrea della Valle]]
* Palazzo annesso alla [[chiesa di San Carlo ai Catinari]]
* [[Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana|Istituto archeologico]] - [[Pontificio istituto orientale|Istituto orientale]] - [[Pontificio seminario lombardo|Collegio lombardo]] - [[Collegium Russicum|Seminario russo]]
* Palazzi di [[Basilica di Sant'Apollinare (Roma)|Sant'Apollinare]]
* Casa di esercizi per il clero in [[Basilica dei Santi Giovanni e Paolo|SS. Giovanni e Paolo]].
 
Alle ore zero dell'indomani, 8 giugno, entrarono in vigore le sei leggi principali del nuovo Stato, promulgate dal Pontefice subito dopo il mezzogiorno del giorno 7, fra cui la Legge Fondamentale, che all'art. 1 prevede che il Sommo Pontefice è [[sovrano]] dello [[Stato della Città del Vaticano]].
 
===L'inserimento nella Costituzione===
[[File:Mussolini- pope- king flag 55.png|thumb|Immagine commemorativa. Da sinistra verso destra, SM re [[Vittorio Emanuele III di Savoia]], [[Papapapa Pio XI]] e [[Benito Mussolini]]. ]]
Nel [[1948]] i Patti furono riconosciuti [[Costituzione della Repubblica Italiana|costituzionalmente]] nell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 7|articolo 7]]<ref>Musselli, Luciano. ''“CHIESA E STATO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE: L'ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA”''. Il Politico, vol. 53, no. 1, 1988, pp. 69–97. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/43100631.</ref>, con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, in tal caso la revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale.<ref name=":1">{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/la-rilevanza-costituzionale-dei-patti-lateranensi-tra-ordinamento-fascista-e-carta-repubblicana_(Cristiani-d'Italia)/|titolo=La rilevanza costituzionale dei Patti Lateranensi tra ordinamento fascista e Carta repubblicana in "Cristiani d'Italia"|accesso=27 aprile 2017}}</ref>
 
L'articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da parte della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|Corte costituzionale]]. Con le sentenze n. 30 e 31 depositate il primo marzo [[1971]]<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0030s-71.html Consulta Online - Sentenza n. 30 del 1971]</ref><ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0031s-71.html Consulta Online - Sentenza n. 31 del 1971]</ref>, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, i Patti Lateranensi devono essere modificati col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto. Inoltre, le disposizioni dei Patti possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime solo se contrastano con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (Corte cost. 16/1982, 18/1982).<ref name=":1" />
 
Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 8|8]] della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 19|19]] e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 20|20]] della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli.<ref name=":1" />
 
===La revisione del 1984: il nuovo concordato===
{{vedi anche|Accordo di Villa Madama}}
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel [[1984]], fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la [[religione di Stato]] della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al ''[[Accordo di Villa Madama|nuovo Concordato]]'' venne firmata a [[Villa Madama]], a [[Roma]], il 18 febbraio dall'allora [[presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio]] [[Bettino Craxi]], per lo Stato italiano, e dal cardinale [[Agostino Casaroli]], Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il [[clero]] cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale [[IRPEF]], attraverso il meccanismo noto come [[otto per mille]] e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano.<ref name=":2">{{Cita web|url=http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/accordo_indice.html|titolo=Governo Italiano - Le intese con le confessioni religiose|sito=presidenza.governo.it|lingua=it|accesso=26 aprile 2017}}</ref> Fu ratificato dall'Italia con {{Cita legge italiana
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|anno = 1985
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}} ed entrò in vigore il 3 giugno 1985 <ref>{{Cita pubblicazione
|titolo = Entrata in vigore dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ...
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Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Pontefice. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del [[matrimonio]], si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che nelle scuole si potesse richiedere l'esenzione dall'ora di religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia {{chiarire|restò curriculare}}, mancando l'occasione di rendere al contrario facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia: la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione prima dell'inizio dell'anno scolastico.<ref name=":2" />
Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa nei riguardi dell'Italia.
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Pontefice. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del [[matrimonio]], si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che nelle scuole si potesse richiedere l'esenzione dall'ora di religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia restò curriculare, mancando l'occasione di rendere al contrario facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia: la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione prima dell'inizio dell'anno scolastico.
 
===Il dibattito politico sull'abolizione del Concordato===
Non può essere proposto un [[Referendum (ordinamento italiano)|referendum]] per l'abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate a essi perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i [[trattato internazionale|trattati internazionali]], ai sensi dell'art. 75 della Costituzione. Inoltre l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 7|art. 7]] prevede che ''«le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale»'': ciò significa che le modifiche bilaterali possono essere adottate con [[legge ordinaria]], mentre, argomentando ''a contrario'', quelle unilaterali richiedono il [[Rigidità della costituzione#Forme di rigidità costituzionale|procedimento aggravato]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 138|art. 138]] Cost. Nulla vieta, peraltro, che tale legge ordinaria o [[Legge costituzionale|costituzionale]] sia proposta dal corpo elettorale, in quanto l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 71|art. 71]] Cost., nel disciplinare l'[[Legge di iniziativa popolare|iniziativa legislativa del popolo]], non menziona alcuna restrizione riguardante l'una o l'altra fonte del diritto. Dopo gli accordi di Villa Madama alcuni costituzionalisti<ref>{{Cita web|url=http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/digiovine01.html|titolo=Associazione Italiana dei Costituzionalisti|sito=archivio.rivistaaic.it|accesso=27 aprile 2017|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170427101153/http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/digiovine01.html|urlmorto=sì}}</ref> ritengono che si sia rafforzata la tesi che il Concordato possa essere sottoposto a referendum, non avendo la valenza di un vero e proprio trattato internazionale fra stati ma solo di accordo con una confessione religiosa<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/patti-lateranensi/|titolo=Patti lateranensi nell'Enciclopedia Treccani|accesso=27 aprile 2017}}</ref>.
 
Il dibattito sulla modificabilità dei Patti ha considerato la possibilità di un atto unilaterale a costituzione invariata, oltre alle due procedure esplicitamente previste dalla Costituzione agli artt. 7 e 138, cioè l'accordo bilaterale o la modifica costituzionale unilaterale. La lunga controversia giuridica è stata parzialmente risolta dalla [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]], laddove ha affermato la propria competenza ad applicare la Costituzione anche in tale ambito.<ref>{{cita web|url=https://treccani.it/enciclopedia/la-rilevanza-costituzionale-dei-patti-lateranensi-tra-ordinamento-fascista-e-carta-repubblicana_(Cristiani-d'Italia)/|citazione=è stata e rimane, una delle questioni più ampiamente e polemicamente discusse dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche dopo il tardivo riconoscimento, da parte della Corte costituzionale, dell’ammissibilità di un sindacato sulla conformità costituzionale delle disposizioni di derivazione pattizia|titolo=La rilevanza costituzionale dei Patti Lateranensi tra ordinamento fascista e Carta repubblicana |autore=Francesco Margiotta Broglio|data=2011}}</ref>
Non può essere proposto un [[Referendum in Italia|referendum]] per l'abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate a essi perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i [[trattato internazionale|trattati internazionali]]. Come prevede l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 7|art. 7]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], ''«le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale»'': ciò significa che le modifiche bilaterali possono essere adottate con [[legge ordinaria]], mentre, argomentando ''a contrario'', quelle unilaterali richiedono il [[Rigidità della costituzione#Forme di rigidità costituzionale|procedimento aggravato]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 138|art. 138]] Cost. Nulla vieta, peraltro, che tale legge ordinaria o [[Legge costituzionale|costituzionale]] sia proposta dal corpo elettorale, in quanto l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 71|art. 71]] Cost., nel disciplinare l'[[Legge di iniziativa popolare|iniziativa legislativa del popolo]], non menziona alcuna restrizione riguardante l'una o l'altra fonte del diritto.
Dopo gli accordi di Villa Madama {{chiarire|alcuni costituzionalisti|chi?}} ritengono che si sia rafforzata la tesi che il Concordato possa essere sottoposto a referendum, {{citazione necessaria|non avendo la valenza di un vero e proprio trattato internazionale fra stati ma solo di accordo con una confessione religiosa}}.
===Dibattito sulla possibilità di recesso unilaterale===
Oltre all'accordo bilaterale e alla modifica costituzionale unilaterale, esiste una terza strada, cioè la denuncia unilaterale del concordato e la dichiarazione di un governo di non rispettare più il trattato con paese estero (possibilità prevista anche dalla [[Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati|Convenzione di Vienna]]), per precisa scelta politica (dettata, ad esempio, dalla convinzione che la Chiesa avrebbe violato il trattato con alcune ingerenze politiche); inoltre, introducendo ad esempio il [[divorzio (ordinamento civile italiano)|divorzio]] o sottraendo alla legislazione ecclesiatica, come prescrive l'articolo 11 del Trattato Lateranense, la giurisdizione sul controverso caso delle [[Radio Vaticana#Controversie sulle emissioni|antenne di Radio Vaticana]] poi rimosse, come stabilito dalla [[Corte suprema di cassazione]]<ref>{{Cita web|url=http://www.radicalparty.org/en/node/5056485|titolo=Radio Vaticana / Radicali: Bene la sentenza della Cassazione, ma il Concordato va abolito|sito=radicalparty.org|data=4 ottobre 2003|accesso=7 giugno 2015}}</ref>, lo Stato italiano si sarebbe già distaccato da alcuni punti dei Patti, ritenuti ormai superati: a quel punto resterebbe il riferimento in Costituzione, ma ''de facto'' non ci sarebbe più la legge ordinaria e il vincolo del trattato con Stato estero. Tale scelta potrebbe essere contestata dalla controparte per violazione del [[diritto internazionale]] o dalla [[Corte Costituzionale]] (la quale può comunque abolire parti di leggi collegate al Concordato, se vengono giudicate in contrasto con l'ordinamento e lo spirito della Costituzione: prima del 1984, quando era ancora in vigore la norma sulla religione di Stato, vi fu la sentenza n. 117 del 2 ottobre 1979 che abolì il "giuramento su Dio", che legittimò l'ateismo attivo e delegittimò nei fatti lo status della religione cattolica come "sola fede dello Stato"<ref>{{Cita web|url=http://www.uaar.it/ateismo-e-legislazione-italiana|titolo=Ateismo e legislazione italiana|sito=Uaar.it|accesso=7 giugno 2015}}</ref>) e sarebbe comunque al limite della forzatura giuridica essendo presente il riferimento nell'articolo 7 (ciò non impedisce che possa venire fatto, vista l'impossibilità di obbligare fisicamente un governo estero a rispettare un trattato), anche se è già accaduto, sia per paesi esteri (la [[Francia]] con lo stesso Vaticano e con la [[NATO]]) e anche in Italia; il cosiddetto [[Relazioni bilaterali tra Italia e Libia#Il trattato di Bengasi .282008.29|trattato italo-libico]] venne sconfessato e sospeso durante la [[Prima guerra civile in Libia|guerra civile libica]], nonostante fosse stato ratificato dal Parlamento e quindi divenuto fonte del diritto (come prescritto dalla Costituzione che riconosce i trattati ratificati).<ref>{{Cita web|url=http://www.uaar.it/laicita/concordato#05|titolo=Concordato|sito=Uaar.it|accesso=7 giugno 2015}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.radioradicale.it/la-presidenza-della-camera-ha-bloccato-una-mozione-radicale-per-la-denuncia-del-trattato-lateranense-in-seguito-al-furto-dellior |titolo=La presidenza della camera ha bloccato una mozione radicale per la denuncia del trattato lateranense in seguito al furto dell'ior|sito=Radio Raciale.it|accesso=7 giugno 2015|data=21 ottobre 1982|autore=Teodori Massimo}}</ref>
 
In un primo scenario, lo stato perseguirebbe una denuncia unilaterale del concordato, in analogia all'art. 4 della [[Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati|Convenzione di Vienna]], pur successiva alla firma dei Patti. In alternativa, il legislatore potrebbe implicitamente disapplicare i Patti o loro parti, sottraendosi alla legislazione ecclesiastica (articolo 11 del Trattato Lateranense). I sostenitori dell'atto unilaterale citano come esempi l'introduzione del [[Divorzio (ordinamento italiano)|divorzio]] o il controverso caso delle [[Radio Vaticana#Controversie sulle emissioni|antenne di Radio Vaticana]] rimosse in conformità a una sentenza della [[Corte suprema di cassazione]].<ref>{{Cita web|url=http://www.radicalparty.org/en/node/5056485|titolo=Radio Vaticana / Radicali: Bene la sentenza della Cassazione, ma il Concordato va abolito|sito=radicalparty.org|data=4 ottobre 2003|accesso=7 giugno 2015}}</ref>
La dottrina giuridica rimane combattuta e incerta sulla possibilità, per questo la maggioranza dei giuristi risulta sostenere le prime due soluzioni rispetto alla terza.
 
Una denuncia formale potrebbe essere contestata dalla controparte per violazione del [[diritto internazionale]]. Un atto legislativo potrebbe invece essere portato all'attenzione della [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]], che può stabilire l'incostituzionalità di leggi collegate al Concordato.<ref>{{cita web|url=https://www.tvsvizzera.it/tvs/cultura-e-dintorni/draghi---il-nostro-%C3%A8-uno-stato-laico--non-uno-stato-confessionale---1-/46730284|titolo=Draghi: "Il nostro è uno Stato laico, non uno Stato confessionale"|data=23 giugno 2021|citazione="Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali, tra cui il concordato con la Chiesa", ha proseguito il presidente del Consiglio.}}</ref> Un precedente è la sentenza n. 117 del 2 ottobre [[1979]], anno in cui era ancora in vigore la norma sulla religione di Stato (riformata nel [[1984]]).<ref>{{Cita web|url=http://www.uaar.it/ateismo-e-legislazione-italiana|titolo=Ateismo e legislazione italiana|sito=Uaar.it|accesso=7 giugno 2015}}</ref>
 
Oltre a costituire probabile violazione del diritto internazionale, un eventuale recesso unilaterale sarebbe {{chiarire|osteggiato|come?}} dal Vaticano, come stabilito da [[Papa Pio XI|Pio XI]] nella dottrina ''[[simul stabunt vel simul cadent]]'', negli ultimi incontri dei delegati alla trattativa, prima della firma dei Patti, l'11 febbraio 1929. E come dichiarato da ambo le parti in una nota ufficiale allegata ai documenti della Conciliazione. Mussolini si era prima opposto energicamente a questa richiesta di Pio XI, ma poi, per evitare una clamorosa rottura delle trattative, a poche ore dallo scambio delle ratifiche, si era trovata una via di mezzo, con una dichiarazione accettata dalle due parti.
 
== Con le altre religioni ==
Secondo il giurista e storico Francesco Margiotta Broglio<ref>{{cita web | url = http://www.generazioni2.it/relatori/francesco-margiotta-broglio/ | titolo = Profilo professionale e accademico del prof. Francesco Margiotta Broglio | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20200113154532/http://www.generazioni2.it/relatori/francesco-margiotta-broglio/ | urlmorto = sì | accesso = 13 gennaio 2020 }}</ref><ref>{{cita web | url = https://www.fondazionesancarlo.it/persona/francesco-margiotta-broglio/ | titolo = Francesco Margiotta Broglio | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20211023010137/https://www.fondazionesancarlo.it/persona/francesco-margiotta-broglio/ | dataarchivio = 23 ottobre 2021 | urlmorto = sì | accesso = 13 gennaio 2020 }}</ref>, docente di [[diritto ecclesiastico]] e di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa all'[[Università di Firenze]]<ref>{{cita web | autore = Francesc Selvatici | url = https://firenze.repubblica.it/cronaca/2011/03/31/news/universit_concorsi_truccati_indagato_margiotta_broglio-14324635/ | titolo = Università, concorsi truccati indagato Margiotta Broglio | città = Firenze | editore = [[La Repubblica (quotidiano)|La Repubblica]] | data = 31 marzo 2011 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20200113154531/https://firenze.repubblica.it/cronaca/2011/03/31/news/universit_concorsi_truccati_indagato_margiotta_broglio-14324635/ | dataarchivio = 13 gennaio 2020 | urlmorto = sì | accesso = 13 gennaio 2020 }}</ref>, i governi democristani avversarono la stipula di concordati fra lo Stato italiano e le altre religioni, che trovano la più importante entratura in [[Giovanni Spadolini]] e, successivamente, nelle aperture di [[Bettino Craxi]]. Le prime due religioni istituzionalizzate (ovvero dotate di un ministro di culto e luoghi specifici dedicati alla [[liturgia]]) a beneficiarne furono la [[Chiesa Valdese]] e la [[Chiesa Avventista]], una minoranza di circa {{formatnum:5000}} membri rappresentati dal prof. Gianfranco Rossi.<ref>{{cita video | autore = Roberto Vacca | url = https://hopechannel.it/diritti-umani-liberta-religiosa-12/ | titolo = Diritti umani e libertà religiosa | editore = Radio Voce della Speranza | città = Firenze | data = 16 febbraio 2018 | urlarchivio = https://archive.is/20200113152424/https://hopechannel.it/diritti-umani-liberta-religiosa-12/ | dataarchivio = 13 gennaio 2020 | urlmorto = no}}</ref>
 
== Riferimenti normativi ==
*{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1929|mese=6|giorno=24|numero=810|titolo=Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII. (029U0810) (GU n.130 del 5-6-1929)}}
*{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1929|mese=6|giorno=24|numero=1159|titolo=Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi}}
*{{Cita legge italiana|tipo=RD|anno=1930|mese=2|giorno=28|numero=289|titolo=Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato}}
* Sacra Congregatio Concilii, ''Istruzione circa le chiese ed altri enti di culto'', "in applicazione degli artt. 27 e 29 del Concordato lateranense e per la esecuzione dell’art. 14 e degli altri relativi, di cui nelle Istruzioni del 20 giugno 1929", 25 giugno 1930, n. 2779.<ref>Citata da{{cita pubblicazione|autore=prof.ssa Maria Vismara Missiroli|data=6 febbraio 2012|titolo=L’art. 27 ultimo capoverso del Concordato lateranense e la sua applicazione al Santuario della B. Vergine delle Grazie in Brescia|rivista=Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale|editore=[[Università di Milano]]|lingua=it|accesso=12 febbraio 2020|doi=10.13130/1971-8543/2014|url=https://doaj.org/article/bb291566aff44be18d099b23dcccf0c3|urlarchivio=https://archive.is/20171202231637/https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/2014|formato=pdf|p=2|oclc=7180235799|ISSN=1971-8543|capitolo=2 - L'Istruzione della Congregazione del Concilio del 1930|via=[https://archive.is/20200212184952/https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=+L%E2%80%99art.+27+ultimo+capoverso+del+Concordato+lateranense+e+la+sua+applicazione+al+Santuario+della+B.+Vergine+delle+Grazie+in+Brescia archive.is]}} con riferimento a [https://archive.is/20200212190437/https://www.worldcat.org/search?q=Leggi+usuali+in+materia+ecclesiastica.+Con+note+di+coordinamento.&qt=owc_search Pio Cpriotti, 1975].</ref>
* {{Cita legge italiana
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|titolo = Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
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* {{Cita legge italiana
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|titolo = Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede
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}}
 
==Note==
{{<references|2}}/>
 
==Voci correlate==
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* [[Assegno di congrua]]
* [[Concordato]]
* [[Clericalismo]]
* [[Chiesa cattolica]]
* [[Città del Vaticano]]
* [[Confine tra la Città del Vaticano e l'Italia]]
* [[Finanziamenti alla Chiesa cattolica in Italia]]
* [[Liquidazione dell'asse ecclesiastico]]
* [[Donazione di Costantino]]
* [[Potere temporale]]
Riga 90 ⟶ 198:
* [[Stato Pontificio]]
* [[Zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia]]
* [[Rapporti tra stato italiano e chiese]]
 
==Altri progetti==
{{interprogetto|q=Patti lateranensi|q_preposizionepreposizione=sui}}
 
==Collegamenti esterni==
* {{collegamenti esterni}}
* Testi integrali delle due versioni del Concordato Lateranense - [http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html 1929] e [http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html 1984]
* {{cita web|url=http://www.radioradicale.it/scheda/272732/lanniversario-del-concordato-intervista-al-vicepresidente-della-camera-rocco-buttiglione|titolo=''70 anni di Concordato''. Intervista a Radio Radicale con il filosofo Rocco Buttiglione}}
*[https://www.youtube.com/watch?v=oT_e2ttK0Xw Convegno “A trent'anni dal nuovo Concordato (1984-2014)”] [[Mondoperaio]] 12/02/2014
* [http://archiviostorico.corriere.it/2009/febbraio/06/Quando_Papa_non_piu_prigioniero_co_9_090206001.shtml ''Quando il Papa non fu più prigioniero. I Patti che posero fine alla Questione romana''] articolo di [[Ernesto Galli Della Loggia]], dal ''Corriere della Sera'' del 6 febbraio 2009, p.&nbsp;44. Archivio storico. <small>URL visitato il 18 novembre 2011</small>
* {{cita news|urlmorto=sì|url=http://archiviostorico.corriere.it/2009/febbraio/06/Quando_Papa_non_piu_prigioniero_co_9_090206001.shtml|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20121231213325/http://archiviostorico.corriere.it/2009/febbraio/06/Quando_Papa_non_piu_prigioniero_co_9_090206001.shtml|titolo=Quando il Papa non fu più prigioniero. I Patti che posero fine alla Questione romana|autore=Ernesto Galli Della Loggia|pubblicazione=Corriere della Sera|data=6 febbraio 2009|p=44|accesso=25 febbraio 2019}}
 
{{Politica Città del Vaticano}}
{{Controllo di autorità}}
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{{portale|cattolicesimo|Città del Vaticano|diritto|fascismo|Italia}}
 
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