Possesso: differenze tra le versioni
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In [[diritto]] si definisce '''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in
Art.1140 - ''Possesso'' - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro [[diritto reale]].
2. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la [[detenzione]] della cosa.
Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di [[Servitù (diritto)|servitù]], lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.
Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel:
# ''corpus possessionis'': la disponibilità materiale della cosa.
# ''animus possidendi'': il possessore dispone in modo pieno ed esclusivo della cosa poiché non riconosce alcun proprietario all'infuori di lui.
== Le dottrine "psichiche" ==
Secondo la più diffusa definizione il possesso è la signoria materiale, conforme al contenuto del diritto di proprietà (o altro diritto reale) ed accompagnata dall’''animus possidendi''
Una persona può tanto essere pieno possessore (coincidenza di ''corpus'' ed ''animus''), quanto possessore mediato (conserva l'''animus'', ma il ''corpus'' compete ad un altro soggetto il quale ne è detentore, in adempimento di un suo obbligo, oppure in base ad un rapporto di cortesia). Per esempio, rispetto a un [[appartamento]] dato in locazione, il locatario ([[inquilino]]) è detentore, mentre il locatore (proprietario) è e resta possessore.
== Le dottrine oggettivistiche ==
La ricostruzione ora ricordata è però contestata da un'ampia parte della dottrina. Secondo alcuni autori il possesso e la [[detenzione]] si distinguono solo in virtù del titolo che fonda la situazione di dominio. L'''animus'' osservano, non sarebbe altro che la "soggettivizzazione" delle ragioni oggettive che giustificano il dominio sul bene. Questa tesi risale a
Questo autore, nella sua monografia sul possesso, contestò con forza il [[Friedrich Carl von Savigny|Savigny]]. Egli ravvisò il fondamento della protezione del possesso nell'essere questo una “presunzione di [[proprietà (diritto)|proprietà]]”: “la protezione del possesso, quale esteriorità, quale posizione di fatto della proprietà, è un necessario completamento della protezione della proprietà, una facilitazione della prova a favore del proprietario, la quale ridonda di necessità a vantaggio del possessore”.
Jhering impegnò gran parte del suo sforzo costruttivo ad affermare la natura del possesso quale presunzione di proprietà, ma non dedicò eguale attenzione né alla critica, che pure mosse, ai criteri distintivi tra possesso e detenzione proposti da Savigny, né offrì all'interprete ulteriori argomenti di differenziazione.
== Il possesso quale fattispecie a qualificazione plurima ==
Di recente in dottrina è stato proposto di stimare il possesso quale fattispecie a qualificazione plurima. Si è suggerito di elevare l'esercizio del possesso ad indice presuntivo della proprietà salvo che tra le parti sussistano altri segni che l'ordinamento consente vengano valutati per opporsi a quella presunzione: in questa prospettiva l'eventuale negozio giustificativo della detenzione diviene uno dei possibili segni capaci di contrastare la presunzione.
D'altra parte ogni qual volta incontriamo qualcuno, che entriamo in relazione con un soggetto e con la sua sfera di dominio, noi tendiamo a rispettare il suo rapporto con gli oggetti di cui dispone (salvo, come si preciserà in seguito, che il dominio non sveli, di per sé, un altro significato) come se quel soggetto ne fosse il proprietario; per ognuno di noi, estraneo alla fonte che ha consentito l'instaurazione della situazione di dominio, l'apparenza è sempre quella di un dominio titolato, e ciò rimane vero almeno sin quando non ricorre una circostanza idonea a far attribuire a quella medesima condotta un diverso valore, come accade, ad esempio, rispetto a colui che domina sì l'oggetto ma in virtù di una legittimazione derivata dalla nostra pregressa disponibilità (es. un comodato). Ne consegue che il possesso o la detenzione non sono fattispecie costanti, ma mutevoli a seconda della parte che entra in relazione con colui che ha il dominio di fatto sulla ''res''; esse si mostrano quali fattispecie a qualificazione plurima, nel senso che la medesima situazione materiale può meritare di essere qualificata ora come possesso ora come detenzione a seconda della parte con la quale entra in relazione colui che signoreggia la cosa.
Una simile ricostruzione prescinde, com'è evidente, da ogni indagine sullo stato psichico di chi possiede. Secondo questa dottrina il possesso può essere definito come ''l'apparenza di proprietà (o di altro diritto reale) costituita dal potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) e che genera una presunzione sulla titolarità del diritto stesso, salvo che tale presunzione non giovi ad uno o più soggetti in forza di un obbligo di consegna definitiva intercorrente tra questi e colui che esercita il potere, nonché da quest'ultimo riconosciuto.'' Il possessore mediato è tale solo avverso colui che esercita il potere di fatto, salvi i casi in cui non manifesti a terzi il suo possesso.
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* Rafforzare la tutela del titolare del diritto reale
* Mantenere la pace sociale evitando azioni di autotutela da parte del titolare del diritto reale
Le azioni strettamente possessorie sono due, l'[[azione di reintegrazione]] (detta anche di spoglio) e l'[[azione di manutenzione]].
Vi sono poi due azioni che possono essere esercitate non soltanto dal possessore in quanto tale, ma anche dal proprietario in quanto tale: la [[denuncia di nuova opera]] e la [[denuncia di danno temuto]].
ved.Art.1168 c.c.
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==== Denuncia di nuova opera ====
La persona che teme di ricevere un [[danno]] alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro [[diritto reale di godimento]], a causa di una nuova opera che un'altra persona intraprende su
Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio (articolo 1171 del Codice Civile).
==== Denuncia di danno temuto ====
La persona che teme di ricevere entro breve tempo un danno grave alle cose in suo possesso od oggetto del suo diritto reale, a causa di un altrui edificio, albero o altro, può ottenere che il giudice emani un provvedimento urgente per sventare il pericolo.
Nonostante l'istituto abbia analoga funzione rispetto alla denuncia di nuova opera (tant'è che il Codice Civile lo accomuna a quest'ultimo ''ratione loci'') esso se ne differenzia, in quanto tende a tutelare da situazioni di pericolo che possano insorgere da opere già esistenti; e l'attivazione dei rimedi a cui si riferisce è svincolata, al contrario della denuncia di nuova opera, da termini particolari (articolo 1172 Codice Civile).
==== Il risarcimento per lesione del possesso ====
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==== Regole sul rapporto tra processo possessorio e processo petitorio ====
Le [[azioni possessorie]] garantiscono al possessore una tutela efficiente, in quanto semplice e rapida. Innanzitutto, infatti, egli non ha l'onere di dare la [[prova (diritto)|prova]] della titolarità del diritto ma soltanto del suo possesso, cioè della situazione di fatto esistente. Inoltre la procedura è abbreviata e semplificata. L'azione possessoria paralizza quella petitoria (unica eccezione: sentenza della corte costituzionale del 1992).
Prima finalità: La finalità principale delle
Tuttavia non sempre questo accade, perché talvolta il possessore possiede senza diritto. Nel procedimento possessorio di regola non è possibile accertare se il possessore è titolare del diritto reale corrispondente, oppure se non lo è quindi esercita abusivamente il potere di fatto sulla cosa.
Seconda finalità: evitare che il titolare del diritto compia azioni di [[autotutela]], cioè si faccia giustizia da sé, e indurlo a rivolgersi all'[[autorità giudiziaria]] per ottenere giustizia. In tali situazioni il risultato ottenuto è solo provvisorio e non definitivo, è tale da non pregiudicare in modo irreversibile gli interessi dell'effettivo titolare del diritto. Se il procedimento possessorio si è concluso con un giudizio a lui sfavorevole, può iniziare un procedimento giudiziario petitorio.
La sentenza della [[Corte costituzionale
In tali situazioni il titolare del diritto, autore dello [[Azione di spoglio|spoglio]], può agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, in via petitoria, anche prima della decisione del giudizio possessorio.
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==== Usucapione ====
L'[[usucapione]] (dal latino ''uso-capere'', prendere con l'uso) è un modo di acquisto della [[proprietà (diritto)|proprietà]], o di un [[diritto reale]] di godimento, a titolo originario, mediante il possesso indisturbato protratto per un certo periodo di tempo.
La durata del periodo di tempo necessario per usucapire varia secondo la categoria del bene, la situazione soggettiva del possessore, l'esistenza o meno di un titolo idoneo, l'esistenza o meno della trascrizione:
* L'usucapione ordinaria sui beni mobili ed immobili in possesso è di 20 anni.
* L'usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata a 10 anni.
* L'usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10 anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo astrattamente idoneo è di 3 anni.
* L'usucapione per i fondi rustici montani o per i fondi rustici non montani con [[reddito dominicale]] inferiore a 180,76 €<ref>[http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304142808/http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf |data=4 marzo 2016 }}</ref> è di 15 anni; se il fondo è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 5 anni.
Il possesso porta ad usucapire se dura continuativamente per tutto il tempo previsto dalla legge. Non è possibile usucapire le servitù non apparenti, cioè quelle che sono esercitate senza che vi siano opere visibili e permanenti a tale scopo. L'usucapione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando si presenta una domanda in giudizio volta al recupero del possesso (in ciò ricomprese, ovviamente, anche le azioni petitorie), ovvero quando il possesso venga perso per oltre un anno per fatto di un terzo.
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* Chi ottiene la disponibilità materiale di una cosa come detentore non può successivamente trasformarsi in possessore soltanto per sua volontà, è necessario, invece, che vi siano atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo: il titolo in forza del quale egli detiene, cioè, dev'essere modificato in forza di opposizione da lui fatta verso il possessore o per causa proveniente da un terzo e trasformato in un titolo idoneo a conferire il possesso.
* Una norma simile è stabilita per il possessore a titolo di un diritto reale su cosa altrui: egli non può per sua volontà, diventare possessore a titolo di proprietà, senza atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo
* Non è possessore chi esercita un potere di fatto, su
Mentre il successore (erede) continua nel possesso del suo dante causa con i suoi pregi
== Note ==
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== Bibliografia ==
* R. Sacco, R. Caterina, ''Il possesso'', in ''Tratt. Dir. civ. e comm.'' diretto da Cicu e Messineo, Milano, [[Giuffrè Editore|Giuffrè]], 2000.
* B. Troisi, C. Cicero, ''I possessi'', in ''Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato'', diretto da P.Perlingieri, Napoli, 2005.
* U. Grassi, ''La tutela esterna del possesso. Contributo allo studio delle fattispecie a qualificazione plurima''. Napoli, 2006.
* U. Natoli, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 1992.
* F.Alcaro, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 2003 (Il codice civile. Commentario. Artt. 1140-1143).
*F. S. Gentile, ''Il possesso nel diritto civile,'' Napoli, Jovene, 1956.
== Voci correlate ==
* [[Spoliatus ante omnia restituendus]]
* [[Proprietà (diritto)]]
* [[Detenzione]]
* [[Animus domini]]
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