Favor debitoris (principio generale): differenze tra le versioni
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{{U|Favor debitoris (termine)|diritto|agosto 2024}}
L'espressione '''favor debitoris''' sta a indicare un asserito sbilanciamento dell'[[ordinamento giuridico]] a tutela del [[debitore]] che costituirebbe [[principi generali|principio generale]] del [[diritto civile]].
==Origine storica==
Nato intorno alla fine del [[Secolo XVIII|1700]], quando la legislazione [[Rivoluzione francese|rivoluzionaria francese]] volle iniziare a proteggere la classe sociale popolare, oppressa dai [[Debito|debiti]]. In questo disegno si inseriva pure una [[legge]] del [[1793]], che abolì in [[Francia]] l'arresto personale per debiti.<br/>Nel [[Codice Napoleonico]], a tale principio si ispirarono varie norme, soprattutto quelle in materia di [[credito ipotecario]], che consentivano ad ogni cittadino di iscrivere [[ipoteca]] su sé stesso a fini di finanziamento.<br/>Lo scopo indirettamente perseguito era però quello di tutelare non tanto i piccoli contadini e il popolino, bensì le nuove classi sociali emergenti dalla media [[borghesia]], cioè quei mercanti che impegnavano il proprio capitale non solo per acquistare i [[eversione dell'asse ecclesiastico|beni tolti alla chiesa]] ed all'aristocrazia, ma anche per incrementare la produzione e gli scambi.<br/> Nella codificazione italiana dell'[[
==Normativa attuale==
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È la norma cardine in tema di [[inadempimento]] delle obbligazioni pecuniarie: la Cassazione ha dato dell'art. 1224 un'interpretazione più favorevole per il debitore, affermando che:
*le obbligazioni pecuniarie producono automaticamente [[Interesse (matematica finanziaria)|interessi]] moratori, per il principio della «naturale fecondità del denaro», ma il creditore non può chiedere al debitore inadempiente sia gli interessi moratori che il tasso di svalutazione (in caso contrario, il creditore realizzerebbe un ingiustificato arricchimento).
==Gli articoli 1370, 1371 e 1469-''quater'' del Codice civile==
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==In conclusione==
Come suddetto non si deve però ritenere che la parte del debitore sia sempre la più debole economicamente, egli può essere ad esempio persona assai più facoltosa dell'eventuale creditore; nel caso specifico il codice evita
== Bibliografia ==
* Riccobono, Salvatore, ''La genesi della mora come mezzo di attuazione del favor debitoris nel diritto romano,'' Palermo, Tip. Montaina, 1963.Voci correlate
== Voci correlate ==
*[[Favor creditoris]]
[[Categoria:
[[Categoria:Terminologia giuridica latina]]
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