Fattispecie: differenze tra le versioni
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{{F|teoria del diritto|maggio 2013}}
Una '''fattispecie''' (dal [[lingua latina|latino]] ''facti species'',
==Elementi costitutivi==
I ''[[fatto giuridico|fatti giuridici]]'' che costituiscono la fattispecie sono, in generale, avvenimenti o situazioni del mondo reale e si distinguono in:
* ''meri fatti'', se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione umana o da una forza della natura (ad esempio il decorso di un [[termine (diritto)|termine]], la [[morte]] di una persona, un evento meteorologico, ecc.);
*''[[atto giuridico|atti giuridici]]'', se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un [[testamento]], una [[sentenza]], un [[contratto]], un [[atto amministrativo]], una [[legge]], ecc.).
Sotto il diverso profilo degli effetti che ne derivano, i fatti giuridici si distinguono in:
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*''B'' è la ''statuizione'', ossia la descrizione degli [[effetto giuridico|effetti giuridici]] prodotti dalla norma (creazione, modifica o estinzione di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]]) allorché si verifica ''A''.
In questo modo la norma istituisce tra la fattispecie e la statuizione una relazione di ''causalità giuridica'' che una teoria, diffusa in passato ma ormai abbandonata, considerava analoga alla [[causalità naturale]].
La stessa fattispecie può essere presa in considerazione da norme diverse che ricollegano
==Classificazione==
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{{Interprogetto|etichetta=fattispecie|wikt}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
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