Diya (diritto): differenze tra le versioni

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{{nota disambigua|descrizione=la lampada a olio in argilla, diffusa per lo più in [[India]]|titolo=Diya}}
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La '''diya''' ({{arabo|دية}}) è la compensazione legale, prevista nel [[diritto islamico]], nei casi di omicidio o grave violenza portata a un essere umano.
 
L'origine dell'istituto va cercata nel periodo della [[Jāhiliyya|Jāhiliyyajāhiliyya]], quando la continua litigiosità delle [[tribù]] [[Arabi|arabe]] esigeva si mettesse un freno alla vendetta (''thaʾr'') perpetrata dai singoli in caso di offesa (o ritenuta tale), chiamando in causa il solidale intervento della tribù di appartenenza, a ciò vincolata dalle norme non scritte della ''[[muruwwa]]''.
 
Originariamente la tradizione riporta come compensazione da accordare al gruppo dell'offeso la cifra di 100cento [[dromedari]], ma non mancano tradizioni che parlano invece di soli dieci animali.
Ovviamente benBen presto tale ammontare di animali fu sostituitasostituito alla bisogna da una somma pecuniaria, oscillante a seconda dei luoghi e dei tempi: 1000 [[dinar|dīnār]] o {{formatnum:10000}}-{{formatnum:12000}} [[dirham]], ovvero 200duecento [[bovini]], o 1000mille [[pecore]] o 200duecento capi d'abbigliamento.
 
L'obbligo della ''diya'' interveniva in ogni caso di violenza, salvo quella portata intenzionalmente, per la quale interveniva il diritto di vendetta del gruppo, malgrado si cercasse in vario modo di convincere il gruppo offeso ad accettare comunque una compensazione.
 
Il [[Corano]] conferma la tradizione [[tribù|tribalizia]] araba [[Jāhiliyya|preislamica]], con alcune eccezioni, tra cui spicca l'obbligo della compensazione pecuniaria in caso di omicidio accidentale.
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== Bibliografia ==
*{{ar}}[[Muhammad ibn Idris al-Shafi'i|al-Shāfiʿī]], ''Kitāb al-Umm'', Il Cairo, 1903, VI, pp.  2 e segg.
*{{en}}Lemma «Diya» (E. Tyan), su: ''[[The Encyclopaedia of Islam]]''. Second Edition.
 
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*''[[Muruwwa]]''
 
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== Collegamenti esterni ==
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