Diya (diritto): differenze tra le versioni
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La '''diya''' ({{arabo|دية}}) è la compensazione legale, prevista nel [[diritto islamico]], nei casi di omicidio o grave violenza portata a un essere umano.
L'origine dell'istituto va cercata nel periodo della [[
Originariamente la tradizione riporta come compensazione da accordare al gruppo dell'offeso la cifra di
L'obbligo della ''diya'' interveniva in ogni caso di violenza, salvo quella portata intenzionalmente, per la quale interveniva il diritto di vendetta del gruppo, malgrado si cercasse in vario modo di convincere il gruppo offeso ad accettare comunque una compensazione.
Il [[Corano]] conferma la tradizione [[tribù|tribalizia]] araba [[Jāhiliyya|preislamica]], con alcune eccezioni, tra cui spicca l'obbligo della compensazione pecuniaria in caso di omicidio accidentale.
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== Bibliografia ==
*{{ar}}[[Muhammad ibn Idris al-Shafi'i|al-Shāfiʿī]], ''Kitāb al-Umm'', Il Cairo, 1903, VI, pp.
*{{en}}Lemma «Diya» (E. Tyan), su: ''[[The Encyclopaedia of Islam]]''. Second Edition.
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*''[[Muruwwa]]''
== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|Islam}}
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