Parte (diritto): differenze tra le versioni
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{{F|diritto penale|ottobre 2012}}
{{S|diritto penale}}
Una '''parte''',
Nel [[diritto processuale]] le parti sono i soggetti del [[processo (diritto)|processo]] diversi dal [[giudice]].
==
=== Penale ===
Nel [[diritto processuale penale]] italiano le parti sono il [[pubblico ministero]], l'[[imputato]], la [[parte civile]], il [[responsabile civile]], la [[Obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]].
=== Civile ===
Parte è un termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel [[rapporto giuridico]]. Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti. Nonostante la parola ''«parte»'' non sia un termine disciplinato espressamente dalla legge, essa compare in numerose [[disposizione (diritto)|disposizioni]] del [[codice di procedura civile]].
Oltre
Ai sensi della legge italiana, nei processi civili innanzi il giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente avanti il [[giudice di pace]] allorché il valore della causa non ecceda 1.100,00 euro, in caso contrario è necessaria l'assistenza di un [[avvocato]] difensore, salvo che il [[magistrato]], in considerazione della natura e dell'entità della causa, non autorizzi con [[Decreto (
==Note==
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==Voci correlate==
* [[
* [[
* [[Rapporto giuridico]]
* [[Soggetto di diritto]]
* [[Terzo (diritto)]]
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{Controllo di autorità}}
{{portale|diritto}}
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