Favor debitoris (principio generale): differenze tra le versioni
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{{U|Favor debitoris (termine)|diritto|agosto 2024}}
L'espressione ''Favor debitoris'', come si può facilmente dedurre dalla parola stessa, sta a indicare un asserito sbilanciamento dell'[[ordinamento giuridico]] a tutela del [[debitore]].▼
▲L'espressione ''
==Origine storica==
Nato intorno alla fine del [[Secolo XVIII|1700]], quando la legislazione [[Rivoluzione francese|rivoluzionaria francese]] volle iniziare a proteggere la classe sociale popolare, oppressa dai [[Debito|debiti]]. In questo disegno si inseriva pure una [[legge]] del [[1793]], che abolì in [[Francia]]
==Normativa attuale==
Dalla Relazione al [[Codice civile italiano|Codice civile]] del [[1942]] emerge chiaramente l'idea secondo cui il rapporto fra debitori e creditori deve essere un rapporto paritario, sostanzialmente neutro nei confronti sia degli uni che degli altri.<br/>Tendenzialmente, il Codice civile non dà rilievo particolare alla situazione economica e sociale del debitore né del creditore (salvo ipotesi eccezionali), e ripudia il principio del ''favor debitoris'', collocandolo alla stregua di un "antico pregiudizio", dando invece spazio alle regole [[Macroeconomia|macroeconomiche]] di [[politica monetaria]] e fiscale.<br/>La giurisprudenza, addirittura capovolgendo l'impianto ottocentesco, individua nella prassi i ''creditori deboli'' nei confronti dei ''debitori forti'' (quelli che beneficiano del fenomeno [[Inflazione|inflativo]] e svalutativo, delle clausole protettive dell'erosione del potere di acquisto della moneta, nonché della distribuzione di alcuni oneri sociali su tutta la collettività) ed individua alcune norme che ancora darebbero rilievo al principio del ''favor debitoris''.
==Le argomentazioni==
Per lungo tempo ci si è chiesti se, nonostante la sostanziale apparenza neutra del codice, non esista invece un principio '''generale''' di ''Favor Debitoris''. Per l'avvaloramento di questa tesi si è fatto ricorso ad una moltitudine di esempi pratici, come la teoria dell'inesigibilità della prestazione in caso di impossibilità che mitiga un rigidissimo art. 1218, le norme sulla [[rescissione]] in materia di lesione generale o stato di bisogno, la riduzione della [[clausola
==L'articolo 1224 del Codice civile==
*le obbligazioni pecuniarie producono automaticamente [[Interesse (matematica finanziaria)|interessi]] moratori, per il principio della «naturale fecondità del denaro», ma il creditore non può chiedere al debitore inadempiente sia gli interessi moratori che il tasso di svalutazione (in caso contrario, il creditore
==Gli articoli 1370, 1371 e 1469-''quater'' del Codice civile==
Queste tre norme, per la [[dottrina (diritto)|dottrina]], ribadiscono il principio della cd. ''interpretatio contra stipulatorem'', e dunque del ''Favor Debitoris'', rispettivamente per i [[Contratto|contratti]] di massa, per i contratti a titolo gratuito e per i contratti del consumatore, dove il predisponente (o il dante causa o il professionista) gode di una maggiore forza contrattuale della quale, però, non può approfittarne a discapito dell'altro contraente.
==In conclusione==
Come suddetto non si deve però ritenere che la parte del debitore sia sempre la più debole economicamente, egli può essere ad esempio persona assai più facoltosa dell'eventuale creditore; nel caso specifico il codice evita
== Bibliografia ==
* Riccobono, Salvatore, ''La genesi della mora come mezzo di attuazione del favor debitoris nel diritto romano,'' Palermo, Tip. Montaina, 1963.Voci correlate
== Voci correlate ==
*[[Favor creditoris]]
[[Categoria:
[[Categoria:Terminologia giuridica latina]]
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