Quaestio perpetua de repetundis: differenze tra le versioni
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La '''quaestio perpetua [[de repetundis]]''' o '''quaestio de repetundis'''<ref>Le ''quaestiones'' erano dette anche, per estensione, con riferimento all'accusa (''crimen repetundàrum'') ''res repetundae'' o ''res [[de repetundis]]''</ref>, costituiva uno dei [[tribunale|tribunali]] permanenti istituiti a partire dal
==Funzione== Quello ''de repetundis'', istituito per primo, era chiamato a giudicare dei reati di [[concussione]] dei [[Magistratura (storia romana)|magistrati]], di rango [[senato]]rio, o dei semplici [[Cittadinanza romana|cittadini]] (i [[Pubblicano|pubblicani]] ad esempio) commessi nelle [[Provincia romana|province]] governate da [[Roma (città antica)|Roma]]. Gli imputati potevano essersi resi colpevoli di casi di [[furto]] o [[malversazione]] (spoliazione dei beni dei nativi oppure furti ai danni dello stesso [[Aerarium|erario]] imperiale) durante l'esercizio del loro incarico. ==Composizione==
Il collegio, che giudicava la causa che poteva essere intentata da un qualsiasi cittadino, era composto da senatori (ma la composizione variò nel tempo), presieduti da un [[pretore (storia romana)|pretore]] (oppure, su sua delega da un ''quaesìtor''),<ref>{{cita web|url=http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?id=2472&action=view&dizionario=3|titolo=Dizionario Storico-Giuridico Romano - Quæstiònes perpètuæ
==Storia==
Il tribunale fu istituito con la ''[[lex Calpurnia]]'' del [[149 a.C.]] e, abolito dopo il
Le pene che il tribunale infliggeva erano il più delle volte di tipo [[pena pecuniaria|pecuniario]], mentre in quasi nessun caso si comminarono [[pena di morte|pene di morte]], per le quali era necessario il ''iudicium'' [[comizi centuriati|centuriato]] (''[[provocatio ad populum]]''). La pena più rilevante in ogni caso consisteva nel danno d'immagine dell'accusato, che vedeva conclusa praticamente la propria [[Cursus honorum|carriera]].
Non erano rari poi i casi di insabbiamento delle accuse, o di corruzione dei giudici stessi della corte.
▲===Pene===
▲Le pene che il tribunale infliggeva erano il più delle volte di tipo [[pena pecuniaria|pecuniario]], mentre in quasi nessun caso si comminarono [[pena di morte|pene di morte]], per le quali era necessario il ''iudicium'' [[comizi centuriati|centuriato]] (''[[provocatio ad populum]]''). La pena più rilevante in ogni caso consisteva nel danno d'immagine dell'accusato, che vedeva conclusa praticamente la propria [[Cursus honorum|carriera]]. Non erano rari poi i casi di insabbiamento delle accuse, o di corruzione dei giudici stessi della corte.
==Note==
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* [[Diritto romano]]
* [[Habeas corpus]]
* [[Lex Calpurnia|Lex Calpurnia de repetundis]]
* [[Senatus consultum ultimum]]
* [[Lex Servilia iudiciaria]]
* [[Lex Servilia Glaucia]]
{{portale|Antica Roma|diritto}}
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