Rappresentanza: differenze tra le versioni
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{{Nota disambigua|il concetto relativo alla Stato di democrazia classica|Rappresentanza politica}}
{{L|diritto|giugno 2010
{{F|teoria del diritto|arg2=diritto civile|settembre 2017}}La '''rappresentanza''', in [[diritto]], è
== Caratteristiche e gli atti personalissimi ==▼
▲La '''rappresentanza''', in [[diritto]], è un potere{{Citazione necessaria}} in forza del quale ad un soggetto è attribuito un apposito potere di rappresentare un altro soggetto nel compimento di una o più attività giuridiche per conto di quest'ultimo e con effetti, diretti o meno, nella sua sfera giuridica.
Generalmente, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione degli atti personalissimi: ad esempio, il [[testamento]], l'iscrizione in un [[partito politico]], l'atto di donazione (che avviene tramite [[contratto]] in forma di atto pubblico a meno che si tratti di beni di modico valore), la prestazione di consenso informato ai trattamenti sanitari e tutti i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] del [[diritto di famiglia]] come il riconoscimento di un figlio e la contrazione di un matrimonio. Questa eccezione può cadere in caso di incapacità di agire del soggetto.
▲== Caratteristiche ==
Si differenzia inoltre dalla ''procura'' che è un documento, con il quale si conferisce un potere specifico di rappresentanza, e dal [[mandato]].
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== Tipi di rappresentanza ==
* Nella rappresentanza
* Nella rappresentanza
* Nella rappresentanza
▲* Nella rappresentanza '''indiretta''' (o ''impropria'') il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante. Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula ''per conto'' (ma non ''in nome'') del rappresentato.
▲* Nella rappresentanza ''organica'' (o ''istituzionale''), il rappresentante ha funzione di ''[[organo (diritto)|organo esterno]]'' di un ente giuridico ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima: ad esempio l'amministratore di una società, il presidente di un'associazione, e così via. Tale potere trova fonte nella [[legge]] o nello [[statuto (diritto)|statuto]] dell'ente in questione.
== Fonti della rappresentanza ==
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, [[Codice civile italiano|codice civile]]) sono due:
#la ''[[legge]]'', che dà vita alla rappresentanza
#l'interessato, attraverso il conferimento di una
== Rappresentanza senza poteri, procura apparente ==
Si ha procura apparente quando il rappresentante (falso) ha ingenerato nel terzo con il suo comportamento il ragionevole convincimento circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza.
Il caso di ''falsus procurator'' previsto dall'art. 1398 [[Codice civile italiano|c.c.]] è l'opposto: il soggetto in questione conclude un negozio con un terzo dicendo di rappresentare qualcuno, mentre non ha procura o ce l'ha, ma non per quel genere di negozio (cioè opera eccedendo i limiti della procura conferita). Naturalmente, in questo caso è il ''falsus procurator'' a rispondere dei danni sofferti dai terzi, salvo che il ''dominus'' sani il negozio compiuto dal ''falsus procurator'' attraverso l'istituto della [[ratifica (ordinamento civile italiano)|ratifica]].
== Dibattito sulla natura dell'istituto ==
La fattispecie della rappresentanza è molto vasta e ricca di risvolti teorici piuttosto complessi.
Secondo alcuni autori, la rappresentanza indiretta non sarebbe vera e propria rappresentanza, ma una semplice
La rappresentanza organica, invece, avrebbe caratteristiche specifiche a causa delle differenze strutturali che sussistono fra un organo di una persona giuridica (o ente di fatto) ed un rappresentante. Infatti, il [[contratto]] stipulato da una [[persona giuridica]] (o un ente di fatto) è un [[atto giuridico|atto]] espressione della volontà stessa della persona giuridica, e non del suo rappresentante.
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<references/>
==Bibliografia ==
* Hasso Hofmann, ''Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento'', Milano, Giuffré, 2007.
* Ugo Natoli, voce Rappresentanza (dir. priv.), in ''Enciclopedia del diritto XXXVIII'', Milano, 1987, pag.463 e seg.
* Stella Richter, ''La Responsabilità precontrattuale'', Torino, UTET, 2001. ISBN 8877503696.
* Nattini, Angelo, ''La dottrina generale della procura: la rappresentanza,'' Milano, Società editrice libraria, 1910. http://id.sbn.it/bid/FER0093727
* Gabor Hamza, ''Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano'', INDEX 9 (1980) pp.
* Mosco, Luigi. ''La rappresentanza volontaria nel diritto privato,'' Napoli, Jovene, 1961.
===Riferimenti normativi===▼
* [[s:Codice Civile|Codice Civile]]▼
== Voci correlate ==
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*[[Ratifica (ordinamento civile italiano)]]
{{Controllo di autorità}}
▲==Riferimenti normativi==
▲* [[s:Codice Civile|Codice Civile]]
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