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{{F|diritto penale|arg2=diritto civile|maggio 2016}}
Sono reputati '''incapaci''' quei soggetti che non possiedono i requisiti richiestiprevisti dalla [[legge]] per la [[capacità di agire]]; i soggetti incapaci non sono in grado di curare i propri interessi ma necessitano di un terzo che li tuteli.
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Sono reputati '''incapaci''' quei soggetti che non possiedono i requisiti richiesti dalla [[legge]] per la [[capacità di agire]]; i soggetti incapaci non sono in grado di curare i propri interessi ma necessitano di un terzo che li tuteli.
==Vari tipi di incapacità==
 
Si distinguono tre tipi di incapacità:
* '''Incapacità assoluta.''' In questa categoria vengono racchiusi i [[Maggiore età|minorenni]]; dopo il compimento del diciottesimo anno di età, sono incapaci di agire gli [[interdizione (diritto)|interdetti]] legali (coloroi checondannati hannoall'ergastolo subitoo unaalla condanna penale per un reatoreclusione non colposoinferiore eai sonocinque statianni colpitiper dalla pena della reclusione perdelitto non meno di cinque annicolposo) e gli [[interdizione (diritto)|interdetti]] giudiziali (coloro che si trovano in condizioni di [[Classificazione nomotetica dei disturbi psichici|infermità mentale stabile]]). Questi soggetti non possono compiere atti giuridici, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione; viene affidata a loro la figura di un [[Tutore (diritto)|tutore]], che li sostituisce come [[rappresentanza legale|rappresentante legale]].
* '''Incapacità relativa.''' In questa categoria sono inseriti i [[Maggiore età|minorenni]] [[Emancipazione di minore|emancipati]] (coloro che hanno contratto [[matrimonio]] raggiunti i sedici anni di età nei termini disposti dalla [[legge]]) e gli [[Inabilità|inabilitati]] (i [[Non vedente|ciechi]], i [[ipoacusia|sordi]] dalla nascita o dalla prima infanzia, coloro che sono affetti da [[Classificazione nomotetica deiDisturbo mentale|disturbi mentali]] non gravi]], i tossicodipendenti, gli alcolisti e, infine, i prodighi). Tutti questi possono compiere atti di ordinaria amministrazione (come acquisti di vario genere) ma non atti di straordinaria amministrazione (come redigere un [[testamento]]), per i quali devono essere assistiti da una figura preposta, il [[Funzione (diritto)|curatore]]. I beneficiari di [[amministrazione di sostegno]] sono ritenuti incapaci di agire, ma solamente per gli atti indicati nel decreto di nomina dell'amministratore.
 
* '''Incapacità naturale.''' Questi soggetti non possiedono la [[capacità di agire]] solo in determinati momenti, per un tempo limitato, poiché anziani, o sotto effetto di [[drogaDroga|stupefacenti]] e di [[Bevanda alcolica|alcolici]], o perché si trovano in stato di [[ipnosi]]. In questo caso la legge tutela il soggetto consentendogli l'[[Efficacia (diritto)|annullamento]] di qualsiasi [[atto giuridico|atto]], a condizione che si possa [[Prova (diritto)|provare]] la temporanea incapacità e il pregiudizio subito dall'incapace naturale. Il legislatore ha voluto contemperare la protezione dell'incapace con la tutela delle persone che hanno [[contratto|contrattato]] con la persona incapace, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento. L'art. 428 del [[Codice civile italiano]] distingue due ipotesi:
* '''Incapacità relativa.''' In questa categoria sono inseriti i [[Maggiore età|minorenni]] [[Emancipazione di minore|emancipati]] (coloro che hanno contratto [[matrimonio]] raggiunti i sedici anni di età nei termini disposti dalla [[legge]]) e gli [[Inabilità|inabilitati]] (i [[Non vedente|ciechi]], i [[ipoacusia|sordi]] dalla nascita o dalla prima infanzia, coloro che sono affetti da [[Classificazione nomotetica dei |disturbi mentali non gravi]] e, infine, i prodighi). Tutti questi possono compiere atti di ordinaria amministrazione (come acquisti di vario genere) ma non atti di straordinaria amministrazione (come redigere un [[testamento]]), per i quali devono essere assistiti da una figura preposta, il [[Funzione (diritto)|curatore]]. I beneficiari di [[amministrazione di sostegno]] sono ritenuti incapaci di agire, ma solamente per gli atti indicati nel decreto di nomina dell'amministratore.
** al primo comma, prescrive che per l'[[Efficacia (diritto)|annullamento]] degli [[Negozio giuridico|atti unilaterali]] occorre, oltre all'[[Capacità di intendere e di volere|incapacità di intendere e volere]], un grave pregiudizio in danno dell'incapace;
 
* '''Incapacità naturale.''' Questi soggetti non possiedono la [[capacità di agire]] solo in determinati momenti, per un tempo limitato, poiché anziani, o sotto effetto di [[droga|stupefacenti]] e di [[Bevanda alcolica|alcolici]], o perché si trovano in stato di [[ipnosi]]. In questo caso la legge tutela il soggetto consentendogli l'[[Efficacia (diritto)|annullamento]] di qualsiasi [[atto]], a condizione che si possa [[Prova (diritto)|provare]] la temporanea incapacità e il pregiudizio subito dall'incapace naturale. Il legislatore ha voluto contemperare la protezione dell'incapace con la tutela delle persone che hanno [[contratto|contrattato]] con la persona incapace, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento. L'art. 428 del [[Codice civile italiano]] distingue due ipotesi:
** al primo comma, prescrive che per l'[[Efficacia (diritto)|annullamento]] degli [[Negozio giuridico|atti unilaterali]] occorre, oltre all'incapacità di intendere e volere, un grave pregiudizio in danno dell'incapace;
** al secondo comma, per l'[[Efficacia (diritto)|annullamento]] dei [[contratto|contratti]], richiede oltre all'incapacità di intendere e volere, anche la [[malafede]] dell'altro contraente (la [[giurisprudenza]] a volte richiede cumulativamente anche il pregiudizio dell'incapace, anche se la legge non lo menziona esplicitamente, perché la sola [[Prova (diritto)|prova]] della malafede non implica l'esistenza di un pregiudizio). La malafede implica solo l'intento di approfittare della situazione di incapacità altrui per trarne vantaggio nella contrattazione.
 
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== Collegamenti esterni ==
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