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* [[Diritto all'oblio#Regolamento UE n. 2016/679]]
 
== Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") ==
{{Vedi anche|Diritto all'oblio}}
Il cosiddetto [[Diritto all'oblio|''diritto all'oblio'']], riconosciuto nel diritto dell'UE dalla [[w:it:Diritto all'oblio#La giurisprudenza: sentenza C-131/12 del 2014|sentenza ''Google Spain'']] del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stato formalmente riconosciuto dall'articolo 17 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA]
 
Il cosiddetto [[Diritto all'oblio|''diritto all'oblio'']], riconosciuto nel diritto dell'UE dalla [[w:it:Diritto all'oblio#La giurisprudenza: sentenza C-131/12 del 2014|sentenza ''Google Spain'']] del 13 maggio 2014 della [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia dell'Unione Europea]], è statoora formalmente riconosciutoprevisto dall'articolo 17 [https:del GDPR<ref>{{cita|Reg. 2016//eur-lex679|art.europa.eu/legal-content/IT17}}</TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016ref>.119.01.0001.01.ITA]
L'Articolo 17 stabilisce che l’interessato (''data subject'') ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in una serie di ipotesi tassativamente previste. L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto '''[INDICARE FONTE]'''; a rafforzare le tutele dell’interessato, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).
 
L'Articolo 17 stabilisce che l’[[Interessato al trattamento dei dati personali|interessato]] (''data subject'') ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri [[dati personali]] in una serie di ipotesi tassativamente previste, e a condizioni determinate, che ricomprendono le seguenti fattispecie:
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato rendono legittimo il trattamento (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione).
 
* a) in caso di esaurimento delle finalità per cui sono stati raccolti;
Il [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]] (GDPR), rimanda tale diritto oltre che all'articolo 17 anche agli articoli 21 e 22, che trattano rispettivamente il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
* b) in caso in cui l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;
* c) in caso in cui l'interessato abbia fatto opposizione al trattamento;
* d) in caso in cui il trattamento dei dati sia illecito;
* e) quando ciò è previsto in base a un obbligo di legge previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;
* f) in caso di soggetti minorenni.
 
L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto (articolo 12, paragrafo 2).
In riferimento all'articolo 21, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento alla raccolta e al trattamento dei dati, in particolare se pubblicità mirata; il dissenso deve essere presentato in modo chiaro ed esplicito altrimenti il servizio non potrà essere erogato.
 
L'ArticoloA 17rafforzare stabiliscele chetutele l’interessatodell’interessato, (''datae subject'')questa ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali inè una serienovità diintrodotta ipotesidal tassativamenteGDPR<ref>{{Cita previstenews|lingua=it-IT|url=https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/diritto-alloblio-nel-gdpr-tutte-le-novita/|titolo=Diritto L’interessatoall'oblio devenel poterGdpr, esercitareecco agevolmentetutte questole suonovità diritto{{!}} '''[INDICAREAgenda FONTE]''';Digitale|pubblicazione=Agenda a rafforzare le tutele dell’interessatoDigitale|data=2018-02-20|accesso=2018-06-08}}</ref>, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).<ref>{{Cita|Reg. 2016/679|art. 19}}</ref>
Per profilazione (articolo 22) si intente una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali che consiste nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti riconducibili all'identità della persona fisica; il consenso del trattamento deve essere libero, espresso, informato e sempre revocabile attraverso la richiesta del titolare del trattamento.
 
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui prevalgono interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato, rendonorendendo legittimonecessario il trattamento (addei esempiodati<ref>{{cita|Reg. quando2016/679|art.17}} ilcomma trattamento3</ref>: è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione).
Il diritto di opposizione dell'interessato pone fine al trattamento per motivi di marketing diretto (art. 21, par. 2). È derogabile se il trattamento ha fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e ciò avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21, par. 6).
 
* a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
La richiesta dell'interessato deve essere legittimamente motivata (art. 17) e il titolare può comunque riprendere il trattamento se dimostra motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti e le libertà dell'opponente, inclusa quella di azione in giudizio (art. 21).
* b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
* c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
* d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
* e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
 
Oltre a quanto disposto dall'articolo 17, l'articolo 21 prevede il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali nei casi in cui non prevale un interesse legittimo del titolare (art. 21, paragrafo1), e nel caso in cui i dati siano trattati a fini di profilazione e di [[Marketing diretto|pubblicità mirata]] ("marketing diretto" art. 21 paragrafo 2)<ref>{{cita|Reg. 2016/679|art.17}} e art. 21</ref>.
Qualora l'interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei dati (art.9, par.2, a) oppure il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9, par.2, g), il diritto all'oblio dell'interessato è posto entro i limiti dell'art. 22.
 
== Note ==
Per le categorie particolari di dati personali (elencate all'art. 9 par.1) di cui è vietato il trattamento, trova applicazione l'art. 22 par. 2: nel caso in cui la decisione del titolare basata unicamente sul trattamento automatizzato sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o sia autorizzata dal diritto dell'Unione e dello Stato membro, l'interessato "ha almeno" il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione (art. 22, par. 1 e applicazione del par. 3)
<references />
 
== Bibliografia ==
Come diritto collegabile alla cancellazione permanente dei dati, l'art. 16 afferma che l'interessato ha diritto ad ottenere l'integrazione e la rettifica dei propri dati personali. Il testo non rimvia esplicitamente ad eccezioni, casi particolari o limitazioni ulteriori di quest'ultimo diritto.
*{{Cita pubblicazione|autore=|data=2016-05-04|titolo=Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)|volume=|numero=32016R0679|p=|lingua=|accesso=2018-05-31|url=http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/ita|cid=Reg. 2016/679}}
 
=== Regolamento UE n. 2016/679 ===
A distanza di diciannove anni dall'entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il [[Regolamento generale sulla protezione dei dati|Regolamento UE n. 2016/679]] entrato in vigore il 25 maggio 2018. Tale Regolamento si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il "Pacchetto europeo protezione dati".
 
Oltre a numerose nuove norme (l'introduzione del responsabile del trattamento, del registro delle attività di trattamento, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, della portabilità dei dati, di un nuovo regime sanzionatorio, ecc.) di notevole interesse è la previsione esplicita, con l'introduzione di un articolo specifico (art. 17 – diritto alla cancellazione), del diritto all’oblio, che la precedente Direttiva 95/46/CE prevedeva nell'ambito dell'art. 12 (diritto di accesso).
 
L'art. 17 disciplina chiaramente i casi in cui deve essere effettuata la cancellazione su richiesta dell'interessato che il titolare del trattamento deve obbligatoriamente concedere “''senza ingiustificato ritardo''” ; questa impostazione è indice di una nuova sensibilità nei confronti dell’odierno quadro sociale, testimone della crescente evoluzione in materia. In ogni caso, l’esercizio di tale diritto non è aprioristicamente incondizionato: al contrario, l’art 17 del nuovo Regolamento enuclea infatti, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento dei diritti, una serie di ipotesi in cui il diritto all’oblio cede il passo a principi parimenti meritevoli di tutela. Ne sono esempi, il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (richiedendo in tal caso un bilanciamento con gli opposti diritto di cronaca e dovere di informazione) o quello in cui, invece, il trattamento costituisce l’adempimento di un obbligo legale.