Utente:Glofabb/Sandbox: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"): modifica testo |
→Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"): aggiunti elenchi ipotesi; migliorato il testo. |
||
Riga 11:
{{Vedi anche|Diritto all'oblio}}
Il cosiddetto [[Diritto all'oblio|''diritto all'oblio'']], riconosciuto nel diritto dell'UE dalla [[w:it:Diritto all'oblio#La giurisprudenza: sentenza C-131/12 del 2014|sentenza ''Google Spain'']] del 13 maggio 2014 della [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia dell'Unione Europea]], è ora formalmente previsto
L'Articolo 17 stabilisce che l’[[Interessato al trattamento dei dati personali|interessato]] (''data subject'') ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri [[dati personali]] in una serie di ipotesi tassativamente previste, e a condizioni determinate, che ricomprendono le seguenti fattispecie:
* a)
* b) in caso in cui l'interessato
* c) in caso in cui l'interessato abbia fatto opposizione al trattamento;
* d) in caso in cui il trattamento dei dati sia illecito;
* e) quando ciò è previsto in base a un obbligo di legge previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;▼
* f) in caso di soggetti minorenni.
L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto (
▲b) l'interessato revoca il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
A rafforzare le tutele dell’interessato, e questa è una novità introdotta dal GDPR<ref>{{Cita news|lingua=it-IT|url=https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/diritto-alloblio-nel-gdpr-tutte-le-novita/|titolo=Diritto all'oblio nel Gdpr, ecco tutte le novità {{!}} Agenda Digitale|pubblicazione=Agenda Digitale|data=2018-02-20|accesso=2018-06-08}}</ref>, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).<ref>{{Cita|Reg. 2016/679|art. 19}}</ref>▼
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui prevalgono interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato,
▲e) obbligo di legge previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;
▲L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto (come afferma articolo 12, paragrafo 2).
▲A rafforzare le tutele dell’interessato, e questa è una novità introdotta dal GDPR<ref>{{Cita news|lingua=it-IT|url=https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/diritto-alloblio-nel-gdpr-tutte-le-novita/|titolo=Diritto all'oblio nel Gdpr, ecco tutte le novità {{!}} Agenda Digitale|pubblicazione=Agenda Digitale|data=2018-02-20|accesso=2018-06-08}}</ref>, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).<ref>{{Cita|Reg. 2016/679|art. 19}}</ref>
* a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
▲Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui prevalgono interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione). <ref>{{cita|Reg. 2016/679|art.17}} comma 3</ref>
* b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
* c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
* d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
* e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Oltre
== Note ==
|