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Esso è così definito dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali), mentre l'art. 170 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 lo definisce quale presupposto indispensabile per la corretta approvazione del bilancio di previsione, poiché le previsioni di competenza e di cassa del bilancio vengono deliberate sulla base degli indirizzi strategici e operativi del DUP.
Ai sensi del medesimo articolo, entro il 15 novembre di ciascun anno, la [[giunta]] deve presentare al [[consiglio comunale]] la nota di aggiornamento al DUP, unitamente allo schema di delibera del [[bilancio di previsione]].
Nei Comuni con popolazione uguale o inferiore ai 5.000 abitanti è predisposto in modalità semplificata; a ogni modo il regolamento di contabilità deve prevedere i casi di inammissibilità o di improcedibilità per quelle deliberazioni della Giunta o del Consiglio che non siano compatibili con le previsioni contenute nel DUP.
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