Ne bis in idem: differenze tra le versioni
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| Riga 109: Per quanto riguarda altre fonti del diritto internazionale, si rileva: VI Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato NATO firmato a Londra il 19 giugno 1954; artt. 53, 54 e 55 Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi dell'Aja dd. 28 maggio 1970; il VII Protocollo applicativo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984; Risoluzione del Consiglio d'Europa sull'applicazione del ne bis in idem in materia penale del 16 marzo 1984; Convenzione europea sul ne bis in idem firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987; art. 50 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000,; art. 3/1 n. 2 e art. 4/1 n. 3 seconda parte; Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo. === Nei [[Tribunale internazionale|tribunali internazionali]] === Nello [[Statuto di Roma]] istitutivo della [[Corte penale internazionale]] (CPI) il principio ne bis in idem ha un'accezione ancora differente. Chiarito che la giurisdizione della CPI è complementare a quella nazionale, viene chiaramente specificato nell'articolo 20 che, seppur sussista il principio su un piano generale, esso non può essere preso in considerazione nel caso in cui si verifichi una delle due condizioni di esistenza della giurisdizionalità sovranazionale della Corte, volontà e capacità.<BR> Nello Statuto dell'[[ICTY]], articolo 10, e nello Statuto dell'[[ICTR]], articolo 9, il principio ''non bis in idem'' si applica in primo luogo alle decisioni del Tribunale ad hoc, tale che le corti nazionali non possono giudicare i responsabili dei crimini previsti dallo statuto se i tribunali internazionali ha già pronunciato sentenza al riguardo; ICTY e ICTR possono giudicare presunti responsabili di gravi crimini per i quali un processo è già stato celebrato nelle corti nazionali se  | |||