Ne bis in idem: differenze tra le versioni
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Individuate come sopra, le sentenze da revocare sono materia dell'incidente esecutivo, radicato appunto nell'esecuzione. Vi provvede il giudice con un'ordinanza rescindente, figura eccezionale e atipica dato che solitamente le ordinanze hanno carattere preventivo o provvisorio rispetto alle sentenze.
==Diritto tributario==▼
Anche nel diritto tributario italiano opera tale importante principio, in particolar modo nell'ambito della potestà amministrativa affidata all'Amministrazione Finanziaria per l'attuazione del prelievo fiscale; l'art. 163 del T.U.I.R. e anche l'art. 67 del D.P.R. n. 600/73 pongono il divieto per l'amministrazione finanziaria di accertare due volte la stessa imposta, sullo stesso presupposto, a carico dello stesso soggetto ma anche di soggetti diversi (quest'ultimo è il caso in cui lo stesso reddito viene prima tassato come reddito di x e poi come reddito di y).▼
▲==''Ne bis in idem'' sovranazionale==
Appare corretto ritenere che la operatività del divieto di doppio giudizio abbia un carattere che vada di là dal singolo ordinamento nazionale.
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In questo arresto si sottolinea che il mero vaglio nel merito della controversia non integra per ciò solo il carattere di definitività del provvedimento, visto che è necessario che la questione sia munita di una certa stabilità, idonea a costituire ostacolo a nuovi procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato. Stabilità che non sussiste ove la decisione sia presa, come nel caso Turansky, in una fase precedente all'incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato (nella fattispecie concreta l'ufficiale di p.g. slovacco aveva avviato un procedimento penale per fatti denunciati senza però al contempo incriminare una determinata persona, e il signor Turansky veniva sentito solo come testimone, la Procura generale della Repubblica Slovacca, disponeva la sospensione del procedimento poiché l'atto non costituiva reato).
===Nel diritto internazionale===
Per quanto riguarda altre fonti del diritto internazionale, si rileva: VI Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato NATO firmato a Londra il 19 giugno 1954; artt. 53, 54 e 55 Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi dell'Aja dd. 28 maggio 1970; il VII Protocollo applicativo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984; Risoluzione del Consiglio d'Europa sull'applicazione del ne bis in idem in materia penale del 16 marzo 1984; Convenzione europea sul ne bis in idem firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987; art. 50 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000,; art. 3/1 n. 2 e art. 4/1 n. 3 seconda parte; Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo<ref>Rogalski, Maciej, ''Exceptions to Res Judicata and the Prohibition of Ne Bis in Idem in Criminal Law'', In: International Law Yearbook, Vol. 8, pp. 103-138.</ref>.
Nello [[Statuto di Roma]] istitutivo della [[Corte penale internazionale]] (CPI) il principio ne bis in idem ha un'accezione ancora differente. Chiarito che la giurisdizione della CPI è complementare a quella nazionale, viene chiaramente specificato nell'articolo 20 che, seppur sussista il principio su un piano generale, esso non può essere preso in considerazione nel caso in cui si verifichi una delle due condizioni di esistenza della giurisdizionalità sovranazionale della Corte, volontà e capacità.<BR>
Nello Statuto dell'[[ICTY]], articolo 10, e nello Statuto dell'[[ICTR]], articolo 9, il principio ''non bis in idem'' si applica in primo luogo alle decisioni del Tribunale ad hoc, tale che le corti nazionali non possono giudicare i responsabili dei crimini previsti dallo statuto se i tribunali internazionali ha già pronunciato sentenza al riguardo; ICTY e ICTR possono giudicare presunti responsabili di gravi crimini per i quali un processo è già stato celebrato nelle corti nazionali se
* la sentenza ha definito i crimini come 'ordinari'
* il sistema giuridico nazionale dello stato in questione non è considerato imparziale o indipendente e pertanto il processo nelle corti nazionali viene considerato un pretesto per proteggere dall'azione della giustizia internazionale i presunti responsabili dei presunti crimini previsti dagli statuti oppure se si considera il processo celebrato in modo ''non diligente'' e quindi non in base ai criteri fondamentali del diritto.
▲==Diritto tributario==
▲Anche nel diritto tributario italiano opera tale importante principio, in particolar modo nell'ambito della potestà amministrativa affidata all'Amministrazione Finanziaria per l'attuazione del prelievo fiscale; l'art. 163 del T.U.I.R. e anche l'art. 67 del D.P.R. n. 600/73 pongono il divieto per l'amministrazione finanziaria di accertare due volte la stessa imposta, sullo stesso presupposto, a carico dello stesso soggetto ma anche di soggetti diversi (quest'ultimo è il caso in cui lo stesso reddito viene prima tassato come reddito di x e poi come reddito di y).
==Nel diritto parlamentare==
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