Inoltre, si è a lungo dibattuto circa l'effettiva riconoscibilità per l'umanità, per l'intero [[genere umano]], di un ruolo diretto di soggetto passivo del [[reato]] (vittima). In pratica, si è discusso sulla traducibilità del titolo (''delitti contro l'umanità'' - nato probabilmente onde distinguerlo dai delitti contro la persona o contro il patrimonio e dai delitti contravvenzionali) in una vera e propria costituibilità procedurale di una siffatta [[parte civile]], prelusiva ad una non meno spinosa questione circa l'eventuale definizione della [[rappresentanza]] (chi avrebbe titolo a costituirsi in giudizio in nome dell'umanità?). Scientificamente osservando, non vi è, di fatto, unanimità internazionale su nessuna delle questioni dibattute, pur essendovi rilevanti aggregazioni di consensi su talune impostazioni che forse, almeno nel mondo occidentale, sono le più note.
Va notato che tutte le discussioni, le argomentazioni e le discettazioni sulla [[materia (didattica)|materia]], in assenza di un effettivamente vigenteapplicato [[diritto internazionale]] di universale accettazione, sono pressoché inevitabilmente soggette al filtro soggettivo dell'interpretazione [[politica]] e della componente [[etica]] sulla quale si vorrebbe incidere. InI pratica,contrari edall'idea èstessa questadi l'eccezioneun deidiritto noninternazionale pochiumanitario contrari,condiviso accampano la diversità di vedute morali tra i popoli, che renderebbe impossibile sia una definizione specifica della fattispecie tale da godere di universale consenso, sia, tantomeno, una sua applicazione capace di raccogliere altrettanto universale ed anche armonico consenso. Invero, correndola costituzione di una sede giurisdizionale indipendente (la Corte penale internazionale) per accertare questo tipo di crimine è stata ideata proprio per piuttostosuperare il rischio di delegare a combinazioni di istanze politiche, peraltro per loro natura variabili nello spazio come nel tempo, un giudizio di fondo che potrebbe tradursi in discrezionalità estemporanea. Il [[dubbio]], semplificando, è- che tale figura delittuosa possa essere applicata con opportunismo politico senza affidabile grado di universalità e che la procedura giudiziaria possa essere strumentalmente utilizzata a fini politici per imporre un suggello formale processuale a situazioni già definitesi di fatto con altri mezzi - residua quindi solo fuori dell'ambito di applicazione di tale Corte, ovvero a fronte di giurisdizioni nazionali che intendano espropriarla operando preventivamente, in base al principio di complementarietà che tuttora ne regola l'operato.
== Applicazione ==
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