Counseling: differenze tra le versioni
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== Il counseling nel mondo ==
=== In Italia ===
In [[Italia]] l'attività di counseling è svolta dallo [[psicologo]] - come atto tipico della propria professione<ref>{{cita web|autore=Consiglio Nazionale Ordine Psicologi|wkautore=CNOP|url=http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf|titolo=La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici|data=5 giugno 2015|accesso=13 settembre 2018|pagina=3|formato=PDF}}</ref><ref>{{cita web|autore=Consiglio Nazionale Ordine Psicologi|wkautore=CNOP|url=http://www.psy.it/a-proposito-di-counseling-e-di-consensus-la-forza-dei-fatti.html|titolo=A proposito di counseling e di consensus: la forza dei fatti|accesso=1 gennaio 2019|pagina=3}}</ref> - e dal counselor.
Il counselor è una professione non organizzata, ovvero priva di una legge istitutiva e di un [[ordine professionale]]. A seguito del varo da parte del parlamento della legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"<ref>{{cita web|url=http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-26&atto.codiceRedazionale=13G00021&elenco30giorni=true|titolo= Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ''Disposizioni in materia di professioni non organizzate''|accesso=5 febbraio 2013}}</ref> il counselor è stato inserito tra le professioni intellettuali,<ref>Ex art. 1, comma 2, Legge 14 gennaio 2013, n. 4</ref> per esercitare le quali non è necessario seguire alcun iter specifico. La normativa lascia al singolo professionista la facoltà di qualificarsi professionalmente intraprendendo un percorso privato di certificazione professionale presso un'associazione professionale di categoria<ref>Ex art. 7, comma 1, Legge 14 gennaio 2013, n. 4</ref> o attraverso la cosiddetta autoregolamentazione volontaria.<ref>Ex art. 6, comma 1, Legge 14 gennaio 2013, n. 4</ref> Da un punto di vista pubblicistico chiunque può dichiararsi "counselor" senza alcun obbligo di formazione specifica.
Secondo il [[Consiglio Nazionale Ordine Psicologi]] (CNOP): «Non esiste una professione autonoma di counselor perchè il counseling è attività di consulenza delle professioni regolamentate e, per le materie psicologiche, è attività riservata agli [[psicologi]]»<ref>{{cita web|autore=Consiglio Nazionale Ordine Psicologi|wkautore=CNOP|url=http://www.psy.it/fare-chiarezza-sul-counseling-e-chiudere-il-tavolo-uni-sui-counselor.html|titolo=Fare chiarezza sul Counseling e chiudere il Tavolo UNI sui Counselor|accesso=1 gennaio 2019|pagina=3}}</ref>.
Con una nota del 24 marzo [[2014]] il [[Ministero della Salute]], su richiesta del [[Ministero dello Sviluppo Economico]], ha verificato che l'esame dei documenti e del sito internet di una nota associazione di counseling non evidenziava interferenze con le attività riservate per Legge agli esercenti le professioni sanitarie.<ref>{{cita web|autore=Ministero della Salute|url=http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/20140324_parere_ministero_salute.pdf|titolo=Legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Dichiarazione presentata ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 2, comme 7. "AssoCounseling".|data=24 marzo 2014|accesso=18 aprile 2014|sito=AssoCounseling|formato=PDF}}</ref>
Il 17 novembre 2015 il TAR del Lazio, con la Sentenza 13020/2015, ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi con il quale si richiedeva l'annullamento del provvedimento disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore dell'inserimento di AssoCounseling nell'elenco delle professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013. «La gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello [[psicologo]]», ai sensi dell'art. 1 L. 56/1989.<ref>{{cita web|autore=Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi|url=http://www.psy.it/il-cnop-vede-riconosciuta-lunicita-della-professione-di-psicologo.html|titolo=Il CNOP vede riconosciuta l'unicità della professione di psicologo|data=18 novembre 2015|accesso=11 settembre 2018}}</ref> Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato.
Il 26 giugno 2018 una video-inchiesta diffusa dal sito web de ''[[la Repubblica (quotidiano)|la Repubblica]]'' e dall'Ordine degli Psicologi del Lazio,<ref name="CNOP"/> denuncia «un "mercato" di pseudo professionisti [i counselor] che si propongono nella cura e promozione del benessere psicologico» mettendo a serio rischio la salute dei cittadini.<ref>{{cita web|autore=Gazzetta di Reggio|url= https://video.gelocal.it/gazzettadireggio/cronaca/psicologia-e-salute-la-zona-grigia-del-counseling-una-video-inchiesta-denuncia-i-rischi/98176/98663|titolo=Psicologia e salute: la zona grigia del counseling, una video-inchiesta denuncia i rischi|accesso=27 giugno 2018}}</ref> A seguito di tale inchiesta l'[[Ordine nazionale degli psicologi]] ha ribadito l'esigenza di dover tutelare la professione di psicologo con l'avvio di ulteriori azioni politiche e legali contro l'[[esercizio abusivo della professione]].<ref name="CNOP">{{cita web|autore=[[Consiglio Nazionale Ordine Psicologi]]|url= http://www.psy.it/counselor-una-inchiesta-allarmante-che-conferma-le-nostre-preoccupazioni.html|titolo=Counselor: una inchiesta allarmante che conferma le nostre preoccupazioni|accesso=27 giugno 2018}}</ref> I metodi e gli scopi di tale inchiesta sono stati criticati da un'associazione professionale di categoria, perché non rappresenterebbero l'operato della maggioranza dei professionisti che operano in Italia<ref>{{cita web|autore=AssoCounseling|url=https://www.assocounselingconference.it/letica-nelle-professioni/|titolo=L'etica nelle professioni|data=27 giugno 2018|accesso=11 settembre 2018}}</ref>.
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