Buona fede: differenze tra le versioni
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Ai sensi dell'art. 1324 c.c., inoltre, queste previsioni si applicano anche a tutti i negozi unilaterali a contenuto patrimoniale tra vivi, salva specifica previsione normativa.
La vaghezza che caratterizza tali prescrizioni alla buona fede ha dato ampio spazio al lavoro dottrinale e giurisprudenziale per un loro più concreto inquadramento. Secondo l'opinione maggioritaria, la buona fede oggettiva si sostanzierebbe in due principali doveri: quello alla lealtà e quello alla salvaguardia. Il primo impone ai contraenti il dovere di tutelare il reciproco affidamento, ossia di comportarsi in ciascuna delle fasi della vita del contratto attribuendo alle reciproche dichiarazioni o contegni il loro significato sociale tipico e, conseguentemente, di non indurre o speculare sui fraintendimenti della controparte. Il secondo impone invece ai contraenti uno sforzo - entro la normale esigibilità e non tale da imporre un rilevante sacrificio - volto alla tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso il regolamento contrattuale, a prescindere da un'obbligazione giuridica in tal senso. Tale dovere di salvaguardia si distingue dal concetto di diligenza in quanto il secondo investe la disciplina dell'adempimento dell'obbligazione ed è più forte del primo: esso infatti richiede al debitore un adeguato utilizzo delle proprie energie e dei propri mezzi per
==Buona fede e ordine pubblico==
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