Processo (diritto): differenze tra le versioni
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== Nel mondo ==
=== Italia ===
{{Vedi anche|Giudizio ordinario civile|Processo civile telematico|Processo penale (ordinamento italiano)}}
Nel [[diritto processuale penale]] italiano, dopo l'entrata in vigore del nuovo [[codice di procedura penale]], distingue il ''processo'' dal ''[[procedimento penale]]'': il processo penale comprende tutte le attività dall'esercizio dell'[[azione penale]] fino al [[Cosa giudicata|passaggio in giudicato]] della sentenza; il procedimento penale comprende, oltre a tali attività, anche le ''[[indagini preliminari]]'', svolte dal pubblico ministero e dalla [[polizia giudiziaria]], volte a permettere al [[pubblico ministero]] di decidere se esercitare o meno l'[[azione penale]].<br />
Nel vigente ordinamento giuridico italiano sussiste una netta distinzione tra controversie civili, penali e amministrative. Le controversie civili generalmente hanno per oggetto l'accertamento di un diritto, quelle penali attengono all'accertamento della violazione di una [[legge]] penale incriminatrice, vale a dire la sussistenza di un [[reato]], quelle amministrative riguardano la lesione di un [[diritto soggettivo]] o di un [[interesse legittimo]] da parte di una [[pubblica amministrazione (ordinamento italiano)|pubblica amministrazione italiana]].
Alla divisione generale di cui sopra si debbono evidenziare materie specifiche, spesso di competenza di giudici diversi da quelli che decidono i processi civili, penali o amministrativi, come per esempio le controversie tributarie (decise dalle [[commissione tributaria|commissioni tributarie]] in primo, secondo e terzo grado, giudice speciale) oppure le controversie in materia di esecuzione delle condanne penali (decise, oltre che dai giudici penali come "incidenti di esecuzione", anche dai [[tribunali di sorveglianza]], questi ultimi con competenza esclusiva per quanto concerne le misure alternative alla detenzione) oppure ancora le controversie in materia di acque ([[Tribunale Regionale delle acque pubbliche]] e [[Tribunale Superiore delle acque pubbliche]]) oppure ancora le violazioni dei Regolamenti militari (decisi dai Tribunali militari e dalle Corti d'Appello militari). Nell'esercizio della [[giurisdizione]], la [[magistratura italiana]] è inoltre coadiuvata dai cosiddetti ''[[ausiliari del giudice|ausiliari]]'' (quali, il [[cancelliere (ordinamento giudiziario)|cancelliere]] o l'[[ufficiale giudiziario]]). Infine, con il D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123 venne poi introdotto nell'ordinamento italiano il [[processo civile telematico]]
▲Come esistono vari tipi di giurisdizione, così vi sono altrettanti tipi di processo: civile, penale, amministrativo e così via. Il tipo di processo può variare da un ordinamento all'altro; tutti gli ordinamenti statali, però, conoscono:
* il ''[[processo civile]]'', volto a risolvere le controversie concernenti rapporti giuridici di [[diritto privato]], nonché quelli di cui è parte la [[pubblica amministrazione]] quando non sono devoluti al [[giudice amministrativo]] (innanzi al quale si svolge, invece, il ''[[processo amministrativo]]'');
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