Verità processuale: differenze tra le versioni

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{{quote|Verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto|cfr. Cassazione penale, quinta sezione, 25 giugno 1996}}
 
La '''verità processuale''' è l'insieme dei [[Giudizio (diritto)|giudizi]] formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]]. Non necessariamente corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto, ma a quello che può essere accertato «al di là di ogni ragionevole dubbio».
 
Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto dei [[diritto|diritti]]: se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale.
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In più casi la [[sentenza]] stabilisce una verità processuale che può essere diversa da quanto in realtà accaduto: la [[prescrizione]], per esempio, è una formula di [[Assoluzione (diritto)|assoluzione]] nonostante possa accertare la [[responsabilità]] per i fatti ascritti.
 
Il concetto di ragionevole dubbio, sebbene già presente a livello giurisprudenziale e implicito, fu introdotto a livello scritto nell'ordinamento italiano dalla cosiddetta [[legge Pecorella]].
 
== Conseguenze ==
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== Note ==
<references/>
 
==Voci correlate==
* [[Garantismo]]
 
== Collegamenti esterni ==