Privilegio: differenze tra le versioni
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{{nota disambigua|il privilegio nel medioevo|Privilegio (diritto comune)}}
Il '''privilegio''' è una tra
su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito.
I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell'ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce tale prelazione a determinati tipi di crediti che appaiono degni di una maggiore tutela in via generale e astratta. Tra i crediti privilegiati l'ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (art. 2777 e seguenti)
== Generalità ==
Esistono innanzitutto "privilegi generali" che riguardano tutti i beni mobili del debitore e non sono opponibili ai terzi (se cioè il debitore aliena i beni mobili il creditore non potrà agire per riaverli, questo è dovuto al principio del diritto di sequela.)-art. 2747- e i "privilegi speciali", che si hanno su determinati beni, sia mobili, sia immobili e sono dovuti al particolare legame esistente tra il credito e l'oggetto del contratto. Quando ad esempio viene venduta una macchina utensile, il venditore ha un privilegio per il pagamento del prezzo sulla macchina utensile stessa. Così chi riceve in deposito ha il privilegio per il pagamento dell'attività di custodia sulla cosa stessa finché essa è presso di lui. Tale privilegio è un diritto reale di garanzia e non soltanto una qualità del credito, essendo infatti, in linea di principio, opponibile ai terzi. Riguardo ai beni mobili, il [[pegno]] è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre per gli immobili il privilegio viene preferito all'[[ipoteca]].
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