Diffida: differenze tra le versioni

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{{F|diritto civile|marzo 2010}}
La '''diffida''', nel [[ordinamento giuridico italiano|diritto italiano]], è un atto formale, di solito inviato mediante [[raccomandata]] a/r, con il quale si [[intimazioneinoltra adavviso adempiere|intima]]formale a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione. Ricevendo la diffida, il soggetto è ufficialmente avvertito che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all'[[magistratura|autorità competente]].
 
Può essere inviato in verie forme, generlmente con [[posta raccomandata]], e costituisce una[[intimazione ad adempiere]] e può contenere l'avvertiment nei confronti del ricevente che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, si adirà alle vie legali anche con possibile denuncia all'[[autorità giudiziaria italiana]].
== Struttura dell'atto ==
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
# una prima parte in cui il diffidante espone le proprie generalità;
# una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti oggetto della diffida;
# una terza parte in cui si intima al destinatario di non agire o di agire entro un termine stabilito.
 
In genere l'autore della diffida annuncia l'intenzione di intraprendere un'[[azione legale]] in mancanza di quanto intimato.
 
== Caratteristiche ==
A differenza della semplice [[intimazione ad adempiere]] o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice civile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà ''espressa'' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte. La diffida ad adempiere è regolata dall'art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
 
La diffida ad adempiere è regolata dall'art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
{{Citazione|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
 
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
 
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
 
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione ''scritta'' che contenga:
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Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è "''di non scarsa importanza''".
 
== Struttura dell'atto ==
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
# una prima parte in cui il diffidante espone le proprie generalità;
# una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti oggetto della diffida;
# una terza parte in cui si intima al destinatario di non agire o di agire entro un termine stabilito.
 
In genere l'autore della diffida annuncia l'intenzione di intraprendere un'[[azione legale]] in mancanza di quanto intimato.
 
== La diffida ad adempiere ==
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== Voci correlate ==
* [[Intimazione ad adempiere]]
* [[Adempimento]]
* [[Azione legale]]
* [[Denuncia]]
* [[Intimazione ad adempiere]]
* [[Mora (diritto)]]