Retroattività: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m →Collegamenti esterni: Bot: Aggiungo controllo di autorità |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 13:
Il [[principio di irretroattività]] della legge penale rappresenta tipicamente uno dei principi fondamentali degli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] occidentali<ref>''Ex Post Facto Clause - Guantanamo Prosecutions - D.C. Circuit Interprets Military Commissions Act of 2006 to Bar Retroactive Application of Material Support Prohibition - Hamdan v. United States'', Harvard Law Review, Vol. 126, Issue 6 (April 2013), pp. 1683-1690.</ref>; parziali [[deroga|deroghe]] si riscontrano qualora, per il principio del [[favor rei]], le nuove norme [[depenalizzazione|depenalizzino]], mitighino o comunque correggano in senso favorevole al [[reo]] precedenti disposizioni; ciò rileva soprattutto quando le nuove norme non abroghino o sconfessino espressamente le precedenti e dunque nel silenzio delle nuove norme potrebbe leggersi un'eventuale ''ultrattività'' della norma precedente. Il principio "''[[tempus regit actum]]''", anch'esso talvolta invocato per connotare la dipendenza delle procedure dalla legge del tempo di riferimento, contiene il limite di non chiarire il punto dell'eventuale rischio di ultrattività.
==Limitazioni in ambito amministrativo ==
L'articolo 1 comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sancisce che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione".
==Note==
|