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Il '''dibattimento''' è la fase del [[processo penale]] che, sinel apregiudizio adi seguitoprimo digrado, unpreceduto decretoo dimeno dall'[[rinvioudienza a giudiziopreliminare]], pronunciatosi inapre subito [[udienzadopo preliminare]],l'eventuale o,discussione neidi procedimentiquestioni specialipreliminari, da affrontare in cuilimine al giudizio; tale udienzafase non si celebra in quei procedimenti speciali definiti ''a èprova omessacontratta'' ([[giudizio immediatoabbreviato]], [[giudizioapplicazione direttissimodella pena su richiesta delle parti|patteggiamento]] e, [[procedimento per decreto]]), anei seguitoquali, dellacioè, richiestail giudice decide sulla base dei soli atti contenuti nel formulatafascicolo daldel [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]] (ferma restando, alnel ricorreregiudizio deiabbreviato, la possibilità per l'imputato di chiedere e ottenere un'integrazione probatoria) e, dunque, viene pretermesso il segmento processuale tipicamente riservato alla formazione della prova presuppostinel previsticontraddittorio dalladelle leggeparti.
 
È altresì previsto il dibattimento in sede di [[appello (ordinamento penale italiano)|appello]].
 
== Atti preliminari al dibattimento ==