Diplomatica: differenze tra le versioni

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In base alla '''''traditio''''' e alle forme il documento può essere<ref>{{Cita|Pratesi|pp. 105-109}}</ref>:
 
*'''''Originale''''': cioè quando rispecchia tutte quelle caratteristiche estrinseche e intrinseche che gli danno valore di forza e che è stato prodotto direttamente o dalla cancelleria - se è un documento pubblico - o dal rogatario - se è un documento privato. Vi possono essere più di un originale dello stesso documento (''originali plurimes''), quando per esempio i due contraenti dell'azione giuridica richiedono al rogatario due copie ''dello stesso tenore''. In sostanza, come dice De Boüard, due sono le caratteristiche fondamentali dell'originale: «da un lato la completezza formale, dall'altro la primitività»<ref>{{Cita|Valenti|p. 285}}</ref>.
 
*'''''Copia''''',: cronologicamente, la copia non è redatta nello stesso momento dell'originale, ma successivamente. Il lavoro del diplomatista è quello di identificare le copie di un originale (e quindi di creare un albero [[Filologia|filologico]] in tutto simile al [[Metodo di Lachmann]], individuando gli ''apografi'' e le ''copie'' che derivano da questi ultimi) e di saperne individuare i vari tipi a seconda della presenza o meno di sottoscrizioni e di elementi di convalida ('''''copia autentica''''') o della mancanza di quegli elementi di autenticità in quanto redatta da un semplice scribano ('''''copia semplice'''''): entrambi questi due tipi di copie, quando «cercano di riprodurre, in tutto o in parte, anche i caratteri estrinseci dell'originale»<ref name=":0">{{Cita|Pratesi|p. 106}}</ref>, sono dette '''''imitatitve'''''. Tra le copie rientrano anche gli '''''inserti''''' ovvero quei documenti che vengono riprodotti, non sempre per intero ma sotto forma di parafrasi, in altri documenti che ne sono «la rinnovazione»<ref name=":0" /> o che sono legati agli inserti perché ne indicano l'evoluzione giuridica (es: ''instromenti di vendita'' che riportano i passaggi di proprietà precedenti a quello che si sta compiendo in quel momento).
*'''''Copia''''',: cronologicamente, la copia non è redatta nello stesso momento dell'originale, ma successivamente. Il lavoro del diplomatista è quello di identificare le copie di un originale (e quindi di creare un albero [[Filologia|filologico]] in tutto simile al [[Metodo di Lachmann]], individuando gli ''apografi'' e le ''copie'' che derivano da questi ultimi) e di saperne individuare i vari tipi:
*'''''Falso''''': i documenti falsi (che possono presentarsi sia sotto la forma dei documenti originali sia delle copie) sono quei documenti che, in termini molto generali, presentano quelle forme e/o informazioni storiche e culturali che fanno sospettare il diplomatista di avere davanti a sè un falso. I documenti falsi sono definiti dai diplomatisti tedeschi in '''''falsi''''' (qualora si tratti di un documento creato appositamente per essere un falso) oppure '''''falsificati''''', quando sono stati dimenticati oppure omessi oppure ancora aggiunti successivamente segni di convalida o parti del testo non confacenti al corretto tenore del documento.
**Copia '''''autentica''''': a seconda della presenza o meno di sottoscrizioni e di elementi di convalida<ref>{{Cita|Valenti|p. 286}}: «...o se invece presenta forme di validazione sue proprie, capaci di fame uno strumento giuridico a sua volta...»</ref>.
**Copia '''''semplice''''': se v'è la mancanza di quegli elementi di autenticità in quanto redatta da un semplice scribano<ref>{{Cita|Valenti|p. 286}}: «se la copia che abbiamo sotto' occhio non è altro che la trascrizione di un certo documento...»</ref>.
**Copia '''''imitativa''''': sono quelle copie che «cercano di riprodurre, in tutto o in parte, anche i caratteri estrinseci dell'originale»<ref name=":0">{{Cita|Pratesi|p. 106}}</ref>.
**'''''Inserti''''': ovvero quei documenti che vengono riprodotti, non sempre per intero ma sotto forma di parafrasi, in altri documenti che ne sono «la rinnovazione»<ref name=":0" /> o che sono legati agli inserti perché ne indicano l'evoluzione giuridica (es: ''instromenti di vendita'' che riportano i passaggi di proprietà precedenti a quello che si sta compiendo in quel momento).
*'''''Falso''''': i documenti falsi (che possono presentarsi sia sotto la forma dei documenti originali sia delle copie) sono quei documenti che, in termini molto generali, presentano quelle forme e/o informazioni storiche e culturali che fanno sospettare il diplomatista di avere davanti a sè un falso. I documenti falsi sono definiti dai diplomatisti tedeschi in '''''falsi''''' (qualora si tratti di un documento creato appositamente per essere un falso) oppure '''''falsificati''''', quando sono stati dimenticati oppure omessi oppure ancora aggiunti successivamente segni di convalida o parti del testo non confacenti al corretto tenore del documento.:
**Documenti '''''falsi''''', qualora si tratti di un documento creato appositamente per essere un falso.
**Documenti '''''falsificati''''', quando sono stati dimenticati oppure omessi oppure ancora aggiunti successivamente segni di convalida o parti del testo non confacenti al corretto tenore del documento<ref>{{Cita|Valenti|pp. 285-286}}: «nel senso che vi siano state aggiunte o levate o mutate o sostituite determinate parole, nomi o frasi».</ref>.
 
=== Caratteri ''estrinseci'' e ''intrinseci'' ===
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# ''<u>Figura legata all'azione documentaria</u>'', ossia il ''responsabile'' della genesi del documento (vicecancelliere, notaio, sottoscrittore).
# ''<u>Figure in relazione all'azione giuridica</u>'', ossia:
#*l'<nowiki/>'''''autore''''': è colui che, generalmente, «compie l'azione giuridica»<ref>{{Cita|Pratesi|p. 35}}</ref>. Si sottolinea tale avverbio in quanto l'autore è chiaro nei documenti privati, mentre nei documenti pubblici che nascono attraverso la ''supplicatio'', l'autore ufficiale è sempre l'autorità emanante, anche se colui che ha fatto iniziare l'''iter'' dell'azione giuridica è colui che ha inoltrato la supplica. In questi casi, i diplomatisti tedeschi come Bresslau identificano il primo tipo di autore nella parola ''Urheber'', mentre il secondo in quella di ''Austeller''<ref group="N">{{Cita|Bresslau|p. 11}}; {{Cita|Bresslau|p. 12 n. 16}}, in cui si sottolinea l'incompatibilità o imprecisione tra i due tipi di autore patrocinate dalla scuola tedesca: {{Citazione|Paoli, che definisce ''autore'' l'emittente (''Aussteller'')..., denomina in tal modo non il promotore (''Urheber'') della documentazione, bensì quello del fatto giuridico documentato (azione giuridica)...., così che secondo la sua definizione non è possibile in generale l'identità tra autore (''Austeller'') e destinatario.}}</ref>''.''
#*Il '''''destinatario''':'' colui al quale è destinata l'azione giuridica avviata dall'autore, il destinatario può essere un soggetto giuridico di varia natura: una o più persone fisiche, un determinato ente (un monastero o lo Stato stesso). Il destinatario può essere parte ''attiva'' del documento (documenti di [[vendita]], di [[permuta]], etc...) oppure avere un ruolo ''passivo'' (come nel caso dell'<nowiki/>''interventio'' del documento pubblico).[[File:Milano - San Maurizio - Affreschi - Foto Giovanni Dall'Orto 14-Aug-2004 - 03.jpg|miniatura|''Notaio'', particolare di un [[affresco]] proveniente dalla [[Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore|chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano]].|alt=]]
#*il '''''redattore''''' del documento: può essere di varia natura a seconda del documento (se è privato, è il notaio, detto anche ''rogatario'' dalla fase della ''rogatio'' propria di tale tipo documentario; se è pubblico, invece, lo si definisce generalmente ''scrittore'', anche se vi possono essere vari ruoli in una cancelleria per la stesura di una parte del documento). Il Pratesi ricorda anche due casi particolari in cui l'autore e il redattore coincidono ovvero: quello del ''[[testamento olografo]]'', ovvero un tipo testamentario scritto di proprio pugno dall'autore e che ha validità giuridica<ref>{{Cita|Pratesi|p. 37}}</ref>; e quello del ''chirografo'', documento per la prima volta identificato nel III secolo d.C. in cui «il destinatario riceveva già scritti dalla mano dell'altro contraente o per mandato di questo e che costituivano già...una prova legittima»<ref>{{Cita|Paoli|p. 8}}</ref>.