Infermiere (Italia): differenze tra le versioni
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La figura ha cominciato ad essere disciplinata, nello stato italiano, solo dall'inizio del [[XX secolo]]: infatti il Regio Decreto-Legge 15 agosto 1925 n. 1832 prevedeva che le [[facoltà universitaria|facoltà universitarie]], ma anche i comuni e le istituzioni di pubblica beneficenza e assistenza sociale potessero istituire apposite scuole professionali<ref>Art. 1 comma 1 R.D.L. 15 agosto 1925 n. 1832</ref> ove, al termine della frequentazione di un corso biennale teorico-pratico con relativo tirocinio, si conseguiva un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiere<ref>Art. 8 comma 1 R.D.L. 15 agosto 1925 n. 1832</ref> che però costituiva titolo di preferenza per l'assunzione a servizio di negli ospedali dei comuni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.<ref>Art. 8 comma 3 R.D.L. 15 agosto 1925 n. 1832</ref> Successivamente le norme per l'esercizio della professione di infermiere furono raccolte nel Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
=== Il secondo dopoguerra e il collegio
Nel [[secondo dopoguerra]], con la legge 29 ottobre 1954, n. 1049 viene creato il ''Collegio Infermiere Professionali, Assistenti Sanitari e Visitatrici e Vigilatrici di Infanzia'' ([[IPASVI]]). Al fine di responsabilizzare e guidare gli infermieri durante le proprie attività operative quotidiane, nel 1959 all'interno del Comitato centrale della Federazione [[Ipasvi]] si aprì un dibattito circa la necessità di mettere a punto un [[codice deontologico]] infermieristico, che indichi le coordinate etiche in relazione alle quali operassero gli esercenti della professione.<ref name=":8" /> Il primo [[codice deontologico]] delle infermiere italiane viene emanato nel 1960, rappresentando un importante passo avanti verso la costruzione dell'identità professionale. La legge 25 febbraio 1971, n. 124 abolì l'internato obbligatorio, aprendo la frequentazione dei corsi anche agli individui di sesso maschile,<ref>[https://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.dataPubblicazioneGazzetta=1971-04-03&art.codiceRedazionale=071U0124&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1&art.idGruppo=0&atto.tipoProvvedimento=LEGGE Art. 1 comma 1 legge 25 febbraio 1971, n. 124]</ref> mentre due anni dopo le scuole per infermieri professionali diventano triennali in accordo con le indicazioni europee stabilite dall'accordo europeo di Strasburgo su l'istruzione e la formazione delle infermiere del 25 ottobre 1967, ratificato dall'Italia con la legge 15 novembre 1973 n. 795. Il D.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867 modificò poi l'ordinamento delle scuole professionali per gli infermieri, ed il D.P.R 14 marzo 1974, n. 225 ne specificò le mansioni, subordinandone la responsabilità al personale medico.
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La legge 19 novembre 1990, n. 341 introdusse la possibilità di attivare un [[corso di laurea]]; il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 si stabilì l'obbligo, entro il primo gennaio 1996, per le regioni di stipulare convenzioni con le [[università in Italia]] per l'attuazione dei corsi di laurea previsti dalla legge 341/1990. Il decreto inoltre stabilì l'obbligo del conseguimento di [[Esame di maturità (Italia)|diploma di maturità]] quinquennale per l'ammissione ai corsi per il consguimento del [[diploma universitario]], nonché al fine di superare il regime delle scuole venne affermato che in via transitoria i diplomi e gli attestati conseguiti con il precedente ordinamento (le scuole infermieristiche antecedenti al decreto), fossero equipollenti al diploma universitario.<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=094A0049&art.dataPubblicazioneGazzetta=1994-01-07&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Art. 6 comma 3 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502]</ref>
Il decreto del [[Ministero della Salute|Ministero della Sanità]] 14 settembre 1994, n. 739<ref>Pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]] 9 gennaio 1995 n. 6</ref> dettò le prime disposizioni specifiche in tema relative alla figura ed al profilo professionale,<ref>Art. 1 comma 1 D.M. 14 settembre 1994 n. 73</ref> con la la legge 26 febbraio 1999, n. 42 vengono poi specificati i titoli equipollenti, e abrogato il DPR del 1974 ad esclusione del 6° articolo che specifica le mansioni dell’infermiere generico,<ref>[https://www.dimensioneinfermiere.it/legge-4299-abrogazione-del-mansionario-degli-infermieri/ Legge 42/99: Abrogazione del Mansionario degli Infermieri | Dimensione Infermiere]</ref> delineato un esercizio professionale senza [[mansioni]] predeterminate non più subordinata ai medici, anche dal punto
== Requisiti e formazione ==
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