Tolleranza zero: differenze tra le versioni

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proporzionalità
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==Critiche==
La linea di politica criminale così designata contrasta con l'accezione dello [[Stato di diritto]] affermatasi nella civiltà occidentale, che la modula in relazione all'intensità dell'offesa inferta da chi viola la norma: in [[Francia]], ad esempio, il [[Consiglio di Stato]] ha sviluppato un controllo di proporzionalità delle misure amministrative che attentano alle libertà pubbliche, come avvenne per la libertà di riunione nella sentenza ''Benjamin'' del 1933. La [[Corte europea dei diritti dell’uomodell'uomo]] non procede diversamente: essa considera che una misura non è legittima se non quando è strettamente necessaria; a volte essa parla, in proposito, di “bisogno sociale imperioso”, per cui esplica un controllo rigoroso sulle limitazioni portate alle libertà tutelate dalla CEDU<ref>Il ricorso alla forza da parte dello Stato deve, ad esempio, essere “rigorosamente proporzionato” allo scopo legittimo perseguito (v. McCann e altri c. Regno Unito del 27.9.1995); gli organi di Strasburgo hanno precisato che la proporzionalità deve essere valutata in funzione “della natura dello scopo perseguito, del pericolo per le vite umane e l’integrità fisica inerente alla situazione e dell’entità del rischio che la forza impiegata mieta vittime” (v. Díaz Ruano c. Spagna del 26.4.1994, Kathleen Stewart c. Regno Unito del 10.7.1984).</ref>.
 
La [[Corte costituzionale]] italiana «ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il [[Principio di proporzionalità|principio di proporzione]] tra illecito e sanzione, quale ulteriore implicazione della ragionevolezza – o meglio, della “ragionevolezza intrinseca” – capace di spostare il sindacato sull'equilibrio interno alla fattispecie»<ref>[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/PRINCIPI_COSTITUZIONALI_IN_MATERIA_PENALE.pdf ''PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA PENALE (DIRITTO PENALE SOSTANZIALE)'', Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Madrid 13 – 15 ottobre 2011, p. 53].</ref>: infatti «il principio di uguaglianza (...) esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (sentenza n. 409 del 1989).