Fideiussione: differenze tra le versioni
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{{quote|La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui.|articolo 1936, ''[[Codice Civile]]''}}
==Storia==
La fideiussione esisteva già in [[epoca romana]] ed era conosciuta come ''fideiussio''.
Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della ''verborum obligatio'' ([[stipulatio]]) che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore ed il garante.
Sostituirà col tempo la [[fidepromissio]] e la [[sponsio]], che a loro volta avevano preso il posto dei [[vades]] e [[praedes]].
==Caratteristiche==
Nel [[diritto italiano]] la '''fideiussione''' è il [[negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[obbligazione]] altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del [[credito]]re del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] all'art. 1936 ai sensi del quale ''«È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'[[obbligazione]] altrui. La fideiussione è efficace anche se il [[debito]]re non ne ha conoscenza»''.
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