Processo (diritto): differenze tra le versioni

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== Caratteristiche generali ==
{{Vedi anche|Diritto di difesa}}
Esso consiste in una sequenza ordinata di [[atto giuridico|atti giuridici]], gli ''[[atto processuale|atti processuali]]'', posti in essere dalle [[parte (diritto)|parti]] (incluso il [[pubblico ministero]], quale parte pubblica) e dal [[giudice]] o da suoi ausiliari (ove previst.oprevisto dagli ordinamenti) compiuti secondo le norme processuali, preordinati all'emanazione dell'atto terminale, che è un ''[[provvedimento giurisdizionale]]''.
 
Il complesso di norme che disciplinano un processo è detto ''procedura'' o ''rito''. Accanto al ''rito ordinario'', l'ordinamento può prevedere ''riti speciali'', più o meno differenziati, applicabili laddove ricorrano determinate condizioni, ad esempio quando la controversia rientra in una certa materia. Un caso particolare sono i ''riti sommari'' nei quali alcune fasi del rito ordinario sono semplificate o rimosse, per assicurare la celerità del procedimento. Secondo i casi, il ricorso al rito speciale può essere necessario o può essere lasciata all'attore la facoltà di scegliere tra lo stesso e il rito ordinario; tutti gli ordinamenti moderni garantiscono inoltre il [[diritto alla difesa]].