Retroattività: differenze tra le versioni

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costituzioni e trattati
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== Diffusione ==
Questo principio, meglio noto come [[retroattività|principio di irretroattività]], è positivizzato - oltre che nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, art. 11, comma 2 - in un gran numero di costituzioni europee e in numerosi trattati internazionali.
 
In tali testi normativi, lL'esistenza di una '''legge ''[[ex post facto]]''''' (chiamata anche '''legge retroattiva''') - un tipo di [[Legge#La legge giuridica|legge]] che cambia retroattivamente le conseguenze legali (o lo stato giuridico) di azioni commesse (o relazioni che esistevano) prima dell'entrata in vigore della legge stessa - è per lo più considerata per porre un limite nel [[diritto penale]]: tale tipologia normativa, se non vietata, può criminalizzare alcune azioni che prima erano legali, ma può anche aggravare un crimine, rendendolo più grave di quanto non fosse quando è stato commesso, o cambiare la [[pena]] prevista per un reato.
Ne sono esempi la [[Costituzione della Repubblica Italiana#Diritti civili|Costituzione Italiana]], articolo 25, la [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]], articolo 7 (1) e lo [[Statuto di Roma]] istitutivo della [[Corte penale internazionale]], articolo 22 e segg.<ref>Farhad Malekian, ''Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search'', Brill (2011), capitolo ''ISLAMIC CRIMINAL JURISDICTION WITHIN THE ICC'' (pp. 341-358).</ref>.
 
Quando comporta conseguenze [[sanzione penale|sanzionatorie]], questo tipo di [[legge]] (o comunque di [[normazione]]) nella cultura giuridica [[Occidente|occidentale]]<ref>D. N. Banerjee, ''SHOULD THE INDIAN LEGISLATURES HAVE ANY POWER OF RETROSPECTIVE LEGISLATION?'', The Indian Journal of Political Science, Vol. 3, No. 4 (April—June, 1942), pp. 391-404.</ref> è perciò sottoposto ad un preciso divieto, che discende dal [[principio di irretroattività]] consacrato in tutte le [[Costituzioni]] moderne<ref>Oliver P. Field, ''Ex Post Facto in the Constitution'', Michigan Law Review, Vol. 20, No. 3 (Jan., 1922), pp. 315-331.</ref>: esso proibisce in pratica la possibilità di leggi che, operando [[irretroattività|retroattivamente]], considerino [[reati]] anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma.
In tali testi normativi, l'esistenza di una '''legge ''[[ex post facto]]''''' (chiamata anche '''legge retroattiva''') - un tipo di [[Legge#La legge giuridica|legge]] che cambia retroattivamente le conseguenze legali (o lo stato giuridico) di azioni commesse (o relazioni che esistevano) prima dell'entrata in vigore della legge stessa - è per lo più considerata per porre un limite nel diritto penale: tale tipologia normativa, se non vietata, può criminalizzare alcune azioni che prima erano legali, ma può anche aggravare un crimine, rendendolo più grave di quanto non fosse quando è stato commesso, o cambiare la [[pena]] prevista per un reato.
Questo principio, meglio noto come [[retroattività|principio di irretroattività]], è positivizzato - oltre che nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, all'art. 11, comma 2 - in un gran numero di costituzioni[[Costituzioni]] europeemoderne<ref>Oliver P. Field, ''Ex Post Facto in the Constitution'', Michigan Law Review, Vol. 20, No. 3 (Jan., 1922), pp. 315-331.</ref> e in numerosi [[trattati]] internazionali.
 
Ne sono esempi la [[Costituzione della Repubblica Italiana#Diritti civili|Costituzione Italiana]], articolo 25, la [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]], articolo 7 (1) e lo [[Statuto di Roma]] istitutivo della [[Corte penale internazionale]], articolo 22 e segg.<ref>Farhad Malekian, ''Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search'', Brill (2011), capitolo ''ISLAMIC CRIMINAL JURISDICTION WITHIN THE ICC'' (pp. 341-358).</ref>.
Quando comporta conseguenze [[sanzione penale|sanzionatorie]], questo tipo di [[legge]] (o comunque di [[normazione]]) nella cultura giuridica occidentale<ref>D. N. Banerjee, ''SHOULD THE INDIAN LEGISLATURES HAVE ANY POWER OF RETROSPECTIVE LEGISLATION?'', The Indian Journal of Political Science, Vol. 3, No. 4 (April—June, 1942), pp. 391-404.</ref> è perciò sottoposto ad un preciso divieto, che discende dal [[principio di irretroattività]] consacrato in tutte le [[Costituzioni]] moderne<ref>Oliver P. Field, ''Ex Post Facto in the Constitution'', Michigan Law Review, Vol. 20, No. 3 (Jan., 1922), pp. 315-331.</ref>: esso proibisce in pratica la possibilità di leggi che, operando [[irretroattività|retroattivamente]], considerino [[reati]] anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma.
 
==Casi in cui è ammissibile==
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==Limitazioni in ambito amministrativo ==
L'articolo 1 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sancisce che "nessuno può essere assoggettato a [[Sanzione amministrativa|sanzioni amministrative]] se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione".
 
==Note==