Retroattività: differenze tra le versioni

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costituzioni e trattati
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Quando comporta conseguenze [[sanzione penale|sanzionatorie]], questo tipo di [[legge]] (o comunque di [[normazione]]) nella cultura giuridica [[Occidente|occidentale]]<ref>D. N. Banerjee, ''SHOULD THE INDIAN LEGISLATURES HAVE ANY POWER OF RETROSPECTIVE LEGISLATION?'', The Indian Journal of Political Science, Vol. 3, No. 4 (April—June, 1942), pp. 391-404.</ref> è perciò sottoposto ad un preciso divieto, che discende dal [[principio di irretroattività]]: esso proibisce in pratica la possibilità di leggi che, operando [[irretroattività|retroattivamente]], considerino [[reati]] anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma.
Questo principio è positivizzato - oltre che nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, all'art. 11, comma 2 - in un gran numero di [[Costituzioni]] moderne<ref>Oliver P. Field, ''Ex Post Facto in the Constitution'', Michigan Law Review, Vol. 20, No. 3 (Jan., 1922), pp. 315-331.</ref> e in numerosi [[Trattato|trattati]] internazionali.
 
Ne sono esempi la [[Costituzione della Repubblica Italiana#Diritti civili|Costituzione Italiana]], articolo 25, la [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]], articolo 7 (1) e lo [[Statuto di Roma]] istitutivo della [[Corte penale internazionale]], articolo 22 e segg.<ref>Farhad Malekian, ''Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search'', Brill (2011), capitolo ''ISLAMIC CRIMINAL JURISDICTION WITHIN THE ICC'' (pp. 341-358).</ref>.