Procedimento per decreto: differenze tra le versioni

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Poiché la pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva può essere applicata, in base alla disciplina extracodicistica (art. 53, legge 689/1981), nei soli casi in cui la pena detentiva da infliggere in concreto non sia superiore a sei mesi, si deduce che il pubblico ministero può chiedere l'emissione del decreto penale di condanna quando si proceda per delitti o per contravvenzioni puniti con la reclusione o con l'arresto, rispettivamente, non superiore nel minimo ad un anno. La pena pecuniaria richiesta, inoltre, deve essere della stessa specie di quella detentiva sostituita (multa rispetto alla reclusione, ammenda rispetto all'arresto).
 
Il giudice provvede ''[[inaudita altera parte]]'': quando accoglie la richiesta emette il relativo [[Decreto (dirittoordinamento processuale italiano)|decreto]]; quando non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero per l'esercizio in altra forma dell'azione penale. Qualora invece sussistano palesi cause di non punibilità, apprezzabili senza ulteriori adempimenti istruttori, il giudice pronuncia [[sentenza di proscioglimento]].
 
Il pubblico ministero, previa trasmissione del proprio fascicolo, deve presentare la richiesta entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Si tratta tuttavia di un termine ordinatorio e non perentorio, nel senso che l'eventuale emissione di un decreto penale a seguito di una richiesta intempestiva da parte del magistrato inquirente non ne determina la nullità: l'imputato è dunque tenuto, se del caso, a proporre [[Opposizione (diritto)|opposizione]].