Energy manager: differenze tra le versioni

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Dal luglio 2016 i soggetti con energy manager nominato che vorranno accedere al meccanismo dei certificati bianchi, o continuare a beneficiarne se già attivi, dovranno far sì che l'energy manager nominato sia un soggetto certificato da parte terza ai sensi della norma UNI CEI 11339, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 102/14. Inoltre un energy manager di una grande impresa o di un'impresa energivora che sia al contempo EGE (obbligatoriamente certificato dal luglio 2016) avrà la possibilità di condurre direttamente le diagnosi previste dall'art. 8 del D.Lgs. 102/14.
 
''3)'' Un EGE può non essere un energy manager, in quanto l'aderenza ai requisiti previsti dallo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 può essere rispettata anche al di fuori della nomina dell'energy manager. È ad esempio il caso di un libero professionista che abbia condotto studi di fattibilità e diagnosi e seguito direttamente richieste di incentivi per interventi connessi all'uso razionale dell'energia, o quello ad esempio di un tecnico esperto di efficientamento e manutenzione in un particolare settore (civile o industriale) che abbia seguito direttamente la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili e proceduto alla manutenzione ottimale degli stessi.
 
=== Ruolo dell'energy manager ===