Associazione Guide Alpine Italiane: differenze tra le versioni
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* viene assegnato esclusivamente alle guide alpine lo svolgimento professionale di attività quali l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio, in escursioni su vulcani, in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, nonché l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche<ref>{{cita|L. 6/1989|art. 2|61989}}.</ref>
* al di fuori delle guide alpine, solo il CAI conserva la possibilità di svolgere attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche, purché non a fini di lucro<ref>{{cita|L. 6/1989|art. 20|61989}}.</ref>
* vengono istituiti i Collegi Regionali<ref name=13_61989>{{cita|L. 6/1989|art. 13|61989}}.</ref> e il Collegio Nazionale delle guide alpine<ref>{{cita|L. 6/1989|art. 15|61989}}.</ref> con scopi amministrativi e di cui l'AGAI diviene il braccio operativo<ref>{{cita web|url=http://www.loscarpone.cai.it/news/items/verso-un-osservatorio-sullabusivismo-cai.html|titolo=Guide alpine - Verso un osservatorio sull'abusivismo|editore=cai.it|accesso=17 dicembre 2020|urlarchivio=https://archive.is/DIORR|dataarchivio=9 settembre 2013|urlmorto=sì}}</ref>
* viene istituita una Commissione tecnica per elaborare i programmi e i criteri di esame dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione delle guide alpine.<ref name=13_61989 /><ref>{{cita|L. 6/1989|art. 14|61989}}.</ref>
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