Equo processo: differenze tra le versioni
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Secondo [[Giuliano Vassalli]] con la modifica dell'articolo 111 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]] disposta ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il giusto processo è divenuto «principio costituzionale [[...]], con la conseguenza che un processo di troppa lunga durata è un processo ingiusto e virtualmente incostituzionale».<ref>[[Giuliano Vassalli]], ''La genesi e la storia del giusto processo (Relazione al Convegno “Il giusto processo” svoltosi il 28 e 29 marzo 2002 presso l’Accademia dei Lincei in Roma)'', pubblicata nella rivista ''Il giusto processo'', 2002, 1, p. 149 ss.</ref> Il ricorso ai sensi della [[legge Pinto]] può essere esperito qualora un procedimento giudiziario ecceda i termine di durata ragionevole di un processo secondo la [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] (CEDU), in base all'art. 13 della Convenzione che prevede il diritto ad un ricorso effettivo contro ogni possibile violazione della Convenzione.
Riguardo
In base alla legge Pinto, e successive modifiche, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, stimata dal legislatore in 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di conciliazione della lite, si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo.<ref>{{Cita web|url=https://www.pintolex.com/|titolo=La Legge Pinto|sito=La Legge Pinto|lingua=it-IT|accesso=2019-02-08}}</ref>
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