Cost and Freight: differenze tra le versioni
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Il termine '''''Cost and Freight''''' (in italiano: '''costo e nolo''' e indicante il porto di destinazione convenuto), abbreviato '''CFR''' o '''C&F''', è una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali, quelle codificate nell'[[Incoterms]] e che servono a statuire i diritti e i doveri di ognuna delle parti in causa, definendo anche la suddivisione dei costi di [[trasporto]], [[assicurazione|assicurativi]] e [[dogana]]li tra venditore e acquirente.
== Incoterms
Si riporta la definizione completa dal sito ICC italiano: "''il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto. Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d’imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti''"<ref name="iccitalia">{{Cita web|url=https://www.iccitalia.org/regole-incoterms-2020/|titolo=Regole Incoterms® 2020|sito=ICC Italia Camera di Commercio Internazionale|accesso=2021-02-15}}</ref>.
Funziona come il FOB [[Free On Board]] (il venditore carica a spese proprie la merce a bordo della nave, il che porta al passaggio dei rischi da venditore a compratore), ma tutte le spese del trasporto marittimo sono suddivise e non interamente in capo al compratore: il costo di noleggio della nave commerciale ("costo di nolo marittimo") fino al porto di destinazione convenuto spetta al venditore e l'obbligo e costo di scaricamento merce al porto di arrivo si può contrattare (può effettuarlo il venditore dietro rimborso o meno o può effettuarlo il compratore). Il rimborso non è previsto di default e, se si richiede, bisogna indicarlo esplicitamente (altrimenti, anche tacitamente, vale la regola di default che si trasforma in obbligo; anche in tutti gli altri casi simili funziona in questo modo). Il nome del porto di arrivo e possibilmente anche quello di partenza vanno indicati sul contratto (per evitare problemi, si possono contrattare e indicare esplicitamente e con precisione in ogni occasione).
Non c'è obbligo di assicurazione della merce e il compratore ha l’obbligo di ritiro fisico della merce siccome è un termine C.
== Vecchie edizioni ==
===Incoterms 2000===
Questa specifica notazione, in uso soprattutto nei [[trasporto marittimo|trasporti via nave]], stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di [[trasporto]] fino a destinazione, nonché le spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'[[esportazione (commercio)|esportazione]] dalla [[nazione]] di origine e quelle per le operazioni [[dogana]]li sempre di esportazione.
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Dello stesso gruppo di termini di resa, definito il gruppo ''C'', fanno parte anche ''CIF'' ''[[Cost, Insurance and Freight]]'', ''CPT'' ''[[Carriage Paid To]]'' e ''CIP'' ''[[Carriage and Insurance Paid to]]''.
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Il gruppo ''C'' non ha subito modifiche sostanziali in occasione della revisione dell'Incoterms avvenuta nel [[2010]]; per questa specifica resa è semplicemente stata statuita quella che già prima era un'abitudine, cioè il fatto che possa essere utilizzata esclusivamente nel caso il trasporto avvenga via [[nave]]<ref>{{en}} [http://www.iccwbo.org/Incoterms/index.html?id=40772 Presentazione del nuovo Incoterms 2010] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110514234059/http://www.iccwbo.org/Incoterms/index.html?id=40772 |data=14 maggio 2011 }}</ref>.
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